IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Vista  la  legge  11  gennaio  1957,  n.  6,  avente per oggetto la
«ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi»;
  Vista  la  legge  21  luglio  1967,  n.  613, avente per oggetto la
«ricerca  e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare
territoriale  e  nella  piattaforma continentale e modificazioni alla
legge  11  gennaio  1957,  n.  6  sulla  ricerca e coltivazione degli
idrocarburi liquidi e gassosi»;
  Vista   la   legge  9  gennaio  1991,  n.  9,  recante  «norme  per
l'attuazione   del   nuovo   piano   energetico   nazionale,  aspetti
istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e
geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali»;
  Visto  il  decreto  legislativo  25  novembre 1996, n. 625, recante
«attuazione  della  direttiva  94/22/CE  relativa  alle condizioni di
rilascio  e  di  esercizio  delle  autorizzazioni  alla  prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi»;
  Visto  la  legge  23  agosto  2004,  n.  239, recante «riordino del
settore  energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni  vigenti  in  materia  di  energia» e, in particolare, i
commi 77 - 84 dell'art. 1 della stessa;
  Visto  il decreto ministeriale 6 agosto 1991, recante «approvazione
del  nuovo  disciplinare  tipo  per  i  permessi  di prospezione e di
ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi»;
  Visto  il  decreto  legislativo  23 maggio 2000, n. 164 (di seguito
«decreto  legislativo  n.  164  del 2000»), recante «Attuazione della
direttiva  98/30/CE  recante  norme comuni per il mercato interno del
gas  naturale,  a  norma  dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n.
144»;
  Visto,  in particolare, l'art. 5 del decreto legislativo n. 164 del
2000,   recante   «incentivazione  alla  coltivazione  di  giacimenti
marginali»   e,   in  particolare,  il  comma  1,  che  definisce  «a
marginalita'  economica  i  giacimenti  per i quali, sulla base delle
tecnologie  disponibili  e  con riferimento al contesto economico, lo
sviluppo  per  la  messa  in produzione, ovvero la coltivazione delle
code  di  produzione  risultino  di economicita' critica e fortemente
dipendente   dalle   variabili   tecnico-economiche   e  dal  rischio
minerario»;
  Visto,  inoltre,  il comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo n.
164  del  2000,  che  prevede  che  «i  titolari  di  concessioni  di
coltivazione  di  idrocarburi  nelle  quali  sono presenti giacimenti
marginali  per  i  quali  lo  sviluppo,  come  previsto  all'atto del
conferimento  della  concessione,  non  risulta possibile per la loro
intervenuta  marginalita'  economica, o per i quali e' possibile, con
l'effettuazione  di  investimenti  addizionali,  ottenere  un aumento
delle   riserve   producibili,   possono   presentare   al  Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato un'istanza tendente
ad    ottenere    per   detti   giacimenti   il   riconoscimento   di
marginalita'...»;
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  Visto  il  decreto-legge  del  25  giugno  2008, n. 112 (di seguito
«decreto legge n. 112 del 2008»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del  25  giugno  2008,  n. 147, S.O. n. 152, convertito in legge, con
modificazioni,  dalla  legge  6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  del 21 agosto 2008, n. 195, S.O. n. 196/L, e, in
particolare, l'art. 8 del decreto-legge citato, come modificato dalla
legge di conversione, recante «legge obiettivo per lo sfruttamento di
giacimenti di idrocarburi»;
  Visti,   in  particolare,  i  commi  2,  3  e  4  dell'art.  8  del
decreto-legge  n.  112 del 2008, che dispongono che «2. I titolari di
concessioni  di  coltivazione  di idrocarburi nel cui ambito ricadono
giacimenti  di  idrocarburi  definiti marginali ai sensi dell'art. 5,
comma  1,  del  decreto  legislativo n. 164 del 2000, attualmente non
produttivi  e  per  i  quali  non sia stata presentata domanda per il
riconoscimento  della marginalita' economica, comunicano al Ministero
dello  sviluppo  economico entro il termine di tre mesi dalla data di
entrata   in  vigore  del  presente  decreto  l'elenco  degli  stessi
giacimenti,  mettendo  a  disposizione  dello stesso Ministero i dati
tecnici  ad  essi relativi; 3. Il Ministero dello sviluppo economico,
entro  i  sei  mesi successivi al termine di cui al comma 2, pubblica
l'elenco  dei  giacimenti  di  cui al medesimo comma 2, ai fini della
attribuzione  mediante procedure competitive ad altro titolare, anche
ai  fini  della  produzione di energia elettrica, in base a modalita'
stabilite  con  decreto  dello  stesso  Ministero da emanare entro il
medesimo   termine;   4.  E'  abrogata  ogni  incentivazione  sancita
dall'art. 5 del decreto legislativo n. 164 del 2000, per i giacimenti
marginali»;
  Considerato  che  l'art.  8,  comma 3, del decreto-legge n. 112 del
2008,  sopra  riportato,  dispone  che  il  Ministero  dello sviluppo
economico pubblica l'elenco dei giacimenti di cui al comma 2, ai fini
dell'attribuzione, mediante procedure competitive, ad altro titolare,
anche  ai  fini  della  produzione  di  energia  elettrica, in base a
modalita'  stabilite  con  decreto  dello stesso Ministero da emanare
entro  i  sei  mesi  successivi al termine di cui al comma 2, e cioe'
complessivamente  entro nove mesi della data di entrata in vigore del
decreto-legge;
                              Decreta:


                               Art. 1.


                               Oggetto


  1. In esecuzione di quanto disposto dall'art. 8, commi 2, 3 e 4 del
decreto-legge  112  del  2008,  il  presente  decreto  disciplina  le
modalita'   di   attribuzione   mediante   procedura  competitiva  di
concessioni  di  coltivazione  di  giacimenti di idrocarburi definiti
marginali  ai  sensi  dell'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, attualmente non produttivi e per i quali non sia
stata  presentata  domanda  per  il riconoscimento della marginalita'
economica,  anche  ai  fini  della produzione di energia elettrica in
applicazione a quanto disposto dall'art. 1 del decreto legislativo n.
79 del 16 marzo 1999.