IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; Visto, in particolare, l'art. 87, comma 2, lettera g) del suddetto provvedimento che, fra l'altro, ha recepito le disposizioni della legge n. 327/2000, in ordine al costo del lavoro determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali; Visto l'art. 1, comma 266, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale; Visto l'art. 1, commi 33 e 50 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in ordine alla riduzione delle aliquote IRES e IRAP; Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 259 alla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, concernente la determinazione del costo orario del lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo - comparto pubblici esercizi «Ristorazione collettiva», riferito al mese di luglio 2008; Considerata la necessita' di aggiornare il suddetto costo orario del lavoro a valere dal mese di luglio 2009; Esaminato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo stipulato il 26 luglio 2007 tra FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET, FAITA, con la partecipazione di CONFCOMMERCIO, FEDERRETI e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS , nonche' il CCNL del 28 luglio 2007 tra FEDERALBERGHI, FIPE, FAITA, FIAVET, con la partecipazione di CONFCOMMERCIO e UGL Commercio e Turismo; Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del sopraindicato contratto, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attivita'; Accertato che nell'ambito del suddetto contratto sono stati stipulati accordi territoriali concernenti la quota provinciale, il premio di presenza, il terzo elemento e il premio di produttivita' ; Decreta: Art. 1. Il costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo - comparto pubblici esercizi «Ristorazione collettiva», riferito al mese di luglio 2009 e' determinato in distinte tabelle con riferimento rispettivamente alla contrattazione nazionale e a quella provinciale, limitatamente alle province nelle quali e' intervenuta la contrattazione di secondo livello. Le citate tabelle fanno parte integrante del presente decreto.