IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
  Visto,  in particolare, l'art. 87, comma 2, lettera g) del suddetto
provvedimento  che,  fra  l'altro,  ha recepito le disposizioni della
legge  n.  327/2000,  in  ordine  al  costo  del  lavoro  determinato
periodicamente,  in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale,  sulla  base dei valori economici previsti dalla
contrattazione  collettiva  stipulata  dai sindacati comparativamente
piu'   rappresentativi,  delle  norme  in  materia  previdenziale  ed
assistenziale,  dei  diversi  fattori merceologici e delle differenti
aree territoriali;
  Visto  l'art.  1,  comma  266, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale;
  Visto  l'art. 1, commi 33 e 50 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge  finanziaria  2008),  in  ordine alla riduzione delle aliquote
IRES e IRAP;
  Visto  il  decreto  ministeriale  27  ottobre  2008, pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  259 alla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26
novembre  2008,  concernente  la  determinazione del costo orario del
lavoro  per  i  dipendenti  da aziende del settore Turismo - comparto
pubblici  esercizi  «Ristorazione  collettiva»,  riferito  al mese di
luglio 2008;
  Considerata  la  necessita'  di aggiornare il suddetto costo orario
del lavoro a valere dal mese di luglio 2009;
  Esaminato  il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  per  i
dipendenti da aziende del settore Turismo stipulato il 26 luglio 2007
tra  FEDERALBERGHI,  FIPE,  FIAVET,  FAITA,  con la partecipazione di
CONFCOMMERCIO,  FEDERRETI  e  FILCAMS  CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS ,
nonche'  il  CCNL  del 28 luglio 2007 tra FEDERALBERGHI, FIPE, FAITA,
FIAVET,  con  la  partecipazione  di  CONFCOMMERCIO e UGL Commercio e
Turismo;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  dei  datori di lavoro e dei
lavoratori   firmatarie  del  sopraindicato  contratto,  al  fine  di
acquisire  dati  sugli  elementi  di  costo variabili e peculiari del
settore di attivita';
  Accertato   che  nell'ambito  del  suddetto  contratto  sono  stati
stipulati  accordi  territoriali concernenti la quota provinciale, il
premio di presenza, il terzo elemento e il premio di produttivita' ;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  Il  costo  orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende
del  settore  Turismo  -  comparto  pubblici  esercizi  «Ristorazione
collettiva»,  riferito  al  mese  di  luglio  2009  e' determinato in
distinte  tabelle con riferimento rispettivamente alla contrattazione
nazionale  e  a quella provinciale, limitatamente alle province nelle
quali e' intervenuta la contrattazione di secondo livello.
  Le citate tabelle fanno parte integrante del presente decreto.