IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di
origine dei vini;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
particolare il titolo III, Capo IV, recante norme sulle denominazioni
di origine e indicazioni geografiche;
Vista la proposta di regolamento (CE) della Commissione, recante
modalita' di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008
per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le
indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli, sulla quale e' stato acquisito all'unanimita' il parere
favorevole da parte del Comitato di gestione OCM unica - settore
vitivinicolo in data 19 giugno 2009;
Visti i decreti con i quali sono state riconosciute le indicazioni
geografiche tipiche «Alto Livenza», «Colli Trevigiani», «delle
Venezie», «Marca Trevigiana», «Veneto», «Venezia Giulia», «Vigneti
delle Dolomiti», ed approvati o modificati i relativi disciplinari di
produzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969 con
il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di origine
controllata del vino «Prosecco di Conegliano-Valdobbiane» ed
approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2007 con il quale e' stato
da ultimo modificato il disciplinare di produzione della
Denominazione di origine controllata dei vini «Conegliano
Valdobbiadene»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1977 con
il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di origine
controllata dei vini «Montello e Colli Asolani» ed approvato il
relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 6 giugno 2008 con il quale e' stato
da ultimo modificato il disciplinare di produzione della
Denominazione di origine controllata dei vini «Montello e Colli
Asolani»;
Vista la domanda presentata dalla regione Veneto, in nome e per
conto della filiera vitivinicola trevigiana, del Consorzio di Tutela
del vino Prosecco di Conegliano Valdobbiadene e del Consorzio di
Tutela dei vini Montello e Colli Asolani, intesa ad ottenere il
riconoscimento della Denominazione di origine controllata dei vini
«Prosecco» e il riconoscimento della D.O.C.G. «Conegliano
Valdobbiadene» e della D.O.C.G. «Colli Asolani» o «Asolo» per le
relative sottozone storiche della citata D.O.C. «Prosecco», nonche'
la domanda presentata dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in nome e
per conto della filiera vitivinicola della regione medesima, intesa
ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di origine
controllata dei vini «Prosecco»;
Viste le risultanze delle pubbliche audizioni, concernenti le
predette istanze, tenutesi il giorno 14 marzo 2009 a Treviso, per
quanto concerne il riconoscimento delle DOCG «Conegliano
Valdobbiadene - Prosecco» e «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo -
Prosecco», e ad Oderzo (Treviso), per quanto concerne il
riconoscimento della DOC «Prosecco», con la partecipazione di
rappresentanti di Enti, Organizzazioni di produttori ed Aziende
vitivinicole;
Visto il parere favorevole espresso sulle citate richieste dal
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
Denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, nella riunione del 18 e 19 marzo 2009, e le relative proposte
di disciplinari di produzione formulate dallo stesso Comitato,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie
generale - n. 87, del 15 aprile 2009;
Viste le istanze e controdeduzioni avverso il citato parere
presentate entro i termini prescritti dagli interessati;
Visto il parere del citato Comitato nazionale espresso nella
riunione dell'11 e 12 giugno 2009 sulle predette istanze e
controdeduzioni;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009 con il quale sono state
apportate modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite
e, in particolare, e' stato riconosciuto il sinonimo «Glera» per la
varieta' di vite «Prosecco» ed il sinonimo «Glera lunga» per la
varieta' di vite «Prosecco lungo»;
Ritenuto pertanto di dover procedere, in conformita' ai citati
pareri espressi dal predetto Comitato nazionale, al riconoscimento
della DOC «Prosecco», al riconoscimento della DOCG «Conegliano
Valdobbiadene - Prosecco», al riconoscimento della DOCG «Colli
Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» ed all'approvazione dei
relativi disciplinari di produzione;
Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore delle
disposizioni del presente decreto, ai sensi dell'art. 42, par. 3, del
citato regolamento n. 479/2008, il riconoscimento della DOC
«Prosecco» e delle DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e
«Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» esclude la
possibilita' di utilizzare, in etichettatura e presentazione, il nome
della varieta' di vite «Prosecco» per altri vini, ivi compresi i vini
spumanti designati con nome di vitigno ed i vini ad indicazione
geografica tipica sopra richiamati;
Viste le richieste pervenute dalle regioni Veneto e Friuli-Venezia
Giulia, presentate rispettivamente in data 29 giugno 2009 e 24 giugno
2009, per conto dei produttori interessati, intese a consentire,
successivamente al riconoscimento della DOC «Prosecco» e delle DOCG
«Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e «Colli Asolani - Prosecco» o
«Asolo - Prosecco», lo smaltimento delle giacenze delle produzioni
dei vini spumanti e dei vini IGT provenienti dalla campagna
vendemmiale 2008/2009 e precedenti, designabili con il nome del
vitigno «Prosecco», in conformita' alla relativa normativa generale
ed alle disposizioni dei preesistenti disciplinari di produzione;
Vista l'istanza della regione Veneto, presentata in data 29 giugno
2009, con la quale, limitatamente al riconoscimento delle DOCG
«Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e «Colli Asolani - Prosecco» o
«Asolo - Prosecco», per tener conto delle particolari esigenze dei
produttori interessati, che necessitano di un determinato lasso di
tempo per provvedere agli adeguamenti strutturali degli impianti di
imbottigliamento, in relazione alla previsione obbligatoria
dell'applicazione sulle chiusure delle bottiglie della fascetta
sostitutiva dei contrassegni di Stato per i vini DOCG, ha chiesto
che, ferma restando l'entrata in applicazione delle disposizioni dei
relativi disciplinari DOCG a decorrere dall'inizio della campagna
vendemmiale 2009/2010, l'immissione al consumo delle produzioni
qualificate con le DOCG in questione avvenga a decorrere dal 1°
aprile 2010;
Vista altresi' la richiesta effettuata dalla Regione Veneto con la
citata istanza, con la quale, in relazione alla predetta richiesta ed
in considerazione che le caratteristiche tecnico-produttive e
qualitative dei vini previste dai disciplinari di produzione delle
corrispondenti DOC di provenienza sono le stesse di quelle previste
dai disciplinari delle DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e
«Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco», fatta eccezione per
le tipologie di vino delle predette DOCG ulteriormente qualificate
con la menzione «superiore» e, limitatamente alla DOCG «Conegliano
Valdobbiadene - Prosecco», con la menzione «Rive», ha chiesto che le
giacenze dei prodotti delle corrispondenti DOC, provenienti dalle
vendemmie 2008/2009 e precedenti, nonche' parte della produzione
proveniente dalla vendemmia 2009/2010, eventualmente in assemblaggio
con le predette giacenze, siano confezionate e designate con la DOC
entro il predetto termine del 1° aprile 2010, consentendone
l'immissione al consumo fino a completo esaurimento delle medesime
scorte etichettate; con la stessa istanza la regione Veneto ha
inoltre chiesto che successivamente al termine del 1° aprile 2010 le
rimanenti giacenze delle predette produzioni DOC, non ancora
confezionate ed etichettate, siano classificate con le rispettive
DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e «Colli Asolani -
Prosecco» o «Asolo - Prosecco», ai fini del loro confezionamento,
etichettatura ed immissione al consumo;
Tenuto conto delle citate motivate e documentate istanze regionali,
intese a valorizzare ed innalzare l'immagine delle produzioni in
questione, nell'interesse di tutti i produttori che in primis
esprimono il patrimonio collettivo delle medesime denominazioni;
Ritenuto in accoglimento delle predette istanze regionali, che
risultano conformi alla vigente normativa nazionale e comunitaria in
materia di denominazioni di origine ed indicazioni geografiche, di
dover prevedere con il presente decreto talune disposizioni
transitorie al fine di consentire, a seguito del riconoscimento della
DOC e delle DOCG in questione, lo smaltimento delle giacenze delle
produzioni dei vini spumanti e dei vini IGT provenienti dalla
campagna vendemmiale 2008/2009 e precedenti, nonche' per stabilire la
data di immissione a consumo dei vini DOCG in questione, provenienti
dalla vendemmia 2009/2010, le misure per lo smaltimento delle
giacenze delle produzioni dei vini DOC provenienti dalla campagna
vendemmiale 2008/2009 e precedenti, nonche' per la riclassificazione
delle stesse produzioni, in conformita' alla vigente normativa in
materia di gestione e di controlli nello specifico settore;
Ritenuto altresi' di dover procedere all'aggiornamento dell'elenco
dei codici delle tipologie dei vini in questione, ai sensi dell'art.
7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;
Decreta:
Art. 1.
Riconoscimento DOC «Prosecco», approvazione del relativo disciplinare
di produzione, disposizioni transitorie
1. E' riconosciuta la Denominazione di origine controllata dei vini
«Prosecco» ed e' approvato, nel testo di cui all'annesso 1 del
presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La Denominazione di origine controllata «Prosecco» e' riservata
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
disciplinare di produzione di cui al comma 1, le cui disposizioni
sono applicabili a decorrere dall'inizio della prossima campagna
vendemmiale 2009/2010.
3. I soggetti che intendono rivendicare, a partire dalla campagna
vendemmiale 2009/2010 i vini con la DOC «Prosecco», sono tenuti ad
effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n.
164, 10 febbraio 1992 e, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'Accordo Stato-regioni del 25 luglio 2002 - la denuncia dei
rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi
all'apposito Albo dei vigneti DOC «Prosecco».
4. Le partite dei vini spumanti e dei vini IGT, ivi compresi i
prodotti da destinare alla presa di spuma, richiamati in premessa,
provenienti dalla campagna vendemmiale 2008/2009 e precedenti,
designabili con il nome della varieta' di vite «Prosecco» e ottenuti
in conformita' alle norme finora vigenti, che alla data del 1° agosto
2009 trovansi in fase di stoccaggio, di elaborazione, in corso di
confezionamento o gia' confezionati, possono essere commercializzate
fino ad esaurimento delle scorte, purche' siano immessi sul mercato o
etichettati anteriormente al 31 dicembre 2010. A tal fine i
produttori interessati devono effettuare apposita dichiarazione dei
quantitativi detenuti alla citata data del 1° agosto 2009 all'Ufficio
competente per territorio dell'Ispettorato Centrale per il controllo
della qualita' dei prodotti agroalimentari entro il 30 settembre
2009.
5. In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 61,
paragrafo 1 e 2, del regolamento CE n. 479/2008, nell'etichettatura e
presentazione dei vini DOC «Prosecco» le indicazioni previste
dall'art. 7 dell'annesso disciplinare, nonche' le altre indicazioni
obbligatorie e facoltative previste dalla normativa comunitaria e
nazionale, possono figurare in lingua slovena.
6. Fatta esclusione per i vini designati con i riferimenti
geografici di cui all'art. 7, comma 2 e 3, dell'annesso disciplinare
di produzione, in deroga alle disposizioni previste dall'art. 8,
comma 3 e 4, dell'annesso disciplinare e' consentito, fino al 31
luglio 2016, l'uso:
- del tappo a corona per la chiusura delle bottiglie dei vini
frizzanti;
- delle bottiglie in vetro di colore blu per il confezionamento
dei vini spumanti e frizzanti.
7. All'allegato «1A» sono riportati i codici delle tipologie dei
vini a denominazione di origine controllata “Prosecco” di
cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.