IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

  Nella  riunione  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente,  del  dott.  Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del
cons. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;
  Visto  il  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati personali
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito «Codice»);
  Visto  il  provvedimento  adottato  il  16 luglio 2009 con il quale
l'Autorita'  ha  individuato  le  «Linee  guida  in tema di Fascicolo
sanitario  elettronico  (Fse)  e di dossier sanitario» ed ha previsto
che  i  trattamenti  di  dati  personali effettuati attraverso il Fse
devono   essere   resi   noti   al   Garante  mediante  una  apposita
comunicazione  da  effettuarsi  secondo  un  modello  da adottare con
specifico  provvedimento, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c)
del Codice;
  Considerato   che   il   Fse,  costituendo  un  insieme  logico  di
informazioni  e  documenti  sanitari  condiviso  da piu' titolari del
trattamento  e volto a documentare la storia clinica di un individuo,
deve  essere  improntato  a  criteri di massima trasparenza nella sua
strutturazione e nel suo funzionamento;
  Considerato  che,  secondo  quanto  indicato  nelle  suddette Linee
guida,  il  trattamento  di  dati personali effettuato tramite il Fse
coinvolge    piu'    titolari    del   trattamento   operanti,   piu'
frequentemente,   ma   non  esclusivamente,  in  un  medesimo  ambito
territoriale;
  Rilevato che e' generalmente affidato ad una struttura, per lo piu'
regionale, il compito di coordinamento dell'iniziativa di Fse;
  Considerate le osservazioni pervenute a seguito della consultazione
pubblica     del    provvedimento    del    5    marzo    2009    (in
www.garanteprivacy.it,  doc  web.  n.  1598313)  ed,  in particolare,
quelle  volte  a richiedere che eventuali dichiarazioni da rendere al
Garante  in caso di iniziative Fse possano essere effettuate da parte
della  citata  struttura  coordinatrice per l'insieme dei trattamenti
effettuati   -  nell'ambito  del  Fse  -  dai  diversi  titolari  del
trattamento coinvolti;
  Ritenuta la necessita' di prescrivere ai titolari del trattamento e
alle  menzionate  strutture  coordinatrici,  ai  sensi dell'art. 143,
comma  1, lettera b) e dell'art. 154, comma 1, lettera c) del Codice,
l'obbligo  di  comunicare al Garante i trattamenti dei dati personali
effettuati tramite Fse;
  Ritenuto  che  a  tale  obbligo di comunicazione debba assolvere di
regola  la  struttura  coordinatrice  dell'iniziativa di Fse e in via
residuale,  in  caso di assenza di tale struttura, i singoli titolari
del trattamento coinvolti;
  Ritenuto  di  dover  adottare  l'allegato  modello di comunicazione
(Allegato   n.   1),   che   forma   parte  integrante  del  presente
provvedimento,  da  compilare  e inviare al Garante prima dell'inizio
del trattamento all'indirizzo dell'Autorita': piazza di Monte Citorio
n.  121  -  00186  Roma,  ovvero  alla  casella  di posta elettronica
fse_comunicazione@garanteprivacy.it;
  Ritenuto di individuare il termine del 31 dicembre 2009 per l'invio
della  suddetta  comunicazione  nei casi di iniziative di Fse gia' in
corso alla data di adozione del presente provvedimento;
  Considerato  che  dall'invio  delle suddette comunicazioni non puo'
desumersi  alcuna  approvazione  implicita  da  parte  dell'Autorita'
dell'iniziative di Fse oggetto della comunicazione;
  Considerato  che  per  l'invio  delle suddette comunicazioni non e'
previsto alcun pagamento di diritti di segreteria;
  Tenuto  conto  che, ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice,
in  caso  di inosservanza del presente provvedimento prescrittivo, e'
applicata  in  sede  amministrativa,  in  ogni  caso, la sanzione del
pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro;
  Tenuto  conto,  inoltre,  che, ai sensi dell'art. 164-bis, comma 2,
del  Codice,  in  caso  di  piu'  violazioni  di  un'unica  o di piu'
disposizioni  relative a violazioni amministrative, commesse anche in
tempi  diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza
o  dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro;
  Tenuto  conto,  infine,  che  ai  sensi  dell'art.  168 del Codice,
chiunque,  in  comunicazioni,  atti, documenti o dichiarazioni resi o
esibiti  in  un  procedimento  dinanzi  al  Garante  o  nel  corso di
accertamenti,  dichiara  o attesta falsamente notizie o circostanze o
produce  atti  o  documenti  falsi,  e'  punito,  salvo  che il fatto
costituisca  piu'  grave  reato,  con la reclusione da sei mesi a tre
anni;
  Vista la documentazione in atti;
  Viste   le  osservazioni  dell'Ufficio,  formulate  dal  segretario
generale  ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000
del 28 giugno 2000;
  Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

                   Tutto cio' premesso il garante

ai  sensi  degli  articoli  143,  comma 1, lettera b) e 154, comma 1,
lettera  c)  del Codice, prescrive alle strutture coordinatrici delle
iniziative  di  Fse  e,  in via residuale, in caso di assenza di tale
struttura,   ai   singoli   titolari  del  trattamento  coinvolti  di
comunicare  al  Garante  i  trattamenti dei dati personali effettuati
tramite  Fse,  prima  dell'inizio  del  trattamento  e,  nei  casi di
iniziative  di  Fse  gia'  in corso, entro il termine del 31 dicembre
2009,  attraverso  il  modello  di comunicazione allegato al presente
provvedimento (Allegato n. 1).
  Si  dispone  la trasmissione di copia del presente provvedimento al
Ministero  della  giustizia  - Ufficio pubblicazione leggi e decreti,
per  la  sua  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 16 luglio 2009

                       Il presidente: Pizzetti

                       Il relatore: Fortunato

               Il segretario generale: Patroni Griffi