IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno
1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del
23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2003, n. 65, corretto e
integrato  dal  successivo  decreto  del  28  luglio  2004,  n.  260,
concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE
relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi;
  Visto   il   decreto   ministeriale   3   aprile  2007  concernente
l'attuazione della direttiva 2006/8/CE relativa alla classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente    della    Repubblica    28    marzo    2003,   n.   129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
  Visto  l'art.  1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante  «Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento delle strutture di
Governo  in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali le funzioni del Ministero
della  salute  con  le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
  Viste  le  ordinanze  ministeriali  del 18 dicembre 2008 e 19 marzo
2009 recanti norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche e
bocconi avvelenati;
  Vista  la  nota  della  Direzione  generale  della  sicurezza degli
alimenti  e della nutrizione riguardante le modalita' di applicazione
delle suddette ordinanze;
  Viste  le  domande  in  risposta  alla citata nota presentate dalle
Imprese  dirette ad ottenere l'adeguamento delle etichette alle norme
suddette;
  Considerato  che  le  etichette  dei  prodotti  fitosanitari di cui
trattasi,  sono  risultate conformi alle disposizioni delle ordinanze
sopracitate;
  Rilevato  che  la verifica tecnico-giuridica d'Ufficio ha accertato
la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni
previste  dall'art.  12  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  del  23  aprile  2001,  n.  290,  in  particolare  che le
modifiche    richieste   sono   ininfluenti   sulle   caratteristiche
agronomiche,  sanitarie  ed  ambientali  dei prodotti fitosanitari in
questione;
  Rilevato  che, pertanto, per il rilascio di tale autorizzazione non
e'  richiesto  il parere della Commissione consultiva di cui all'art.
20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Visti  i  versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9
luglio 1999;
                              Decreta:
  E'  autorizzata  la  variazione  di  composizione, relativamente ai
coformulanti,  e la modifica del testo delle etichette, relativamente
all'inserimento  di ulteriori frasi cautelative dei prodotti elencati
in  allegato  al presente decreto, conformemente a quanto indicato in
premessa.
  Le  imprese  titolari  dei  prodotti  in  allegato,  sono  tenute a
rietichettare  i prodotti medesimi e ad adottare ogni iniziativa, nei
confronti  degli  utilizzatori,  idonea  ad  assicurare  un  corretto
impiego in conformita' alle nuove disposizioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Il  testo del presente decreto sara', inoltre, inserito nel portale
del  Ministero  del  lavoro,  della  salute e delle politiche sociali
all'indirizzo  www.ministerosalute.it  nell'area tematica dedicata ai
prodotti fitosanitari.
   Roma, 31 luglio 2009
                                      Il direttore generale: Borrello