IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 33, 87 e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli
1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze
e delle competenze  relative  a  «Cittadinanza  e  Costituzione»,  di
valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni; 
  Visto in particolare l'articolo 3, comma 5, del  predetto  decreto,
che ha previsto l'emanazione di un regolamento per  il  coordinamento
delle norme vigenti per la  valutazione  degli  studenti,  prevedendo
eventuali ulteriori modalita' applicative delle norme stesse, tenendo
conto  anche  dei  disturbi  specifici  di  apprendimento   e   della
disabilita' degli alunni; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative in  materia  di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,  di  cui  al
decreto  legislativo  16  aprile   1994,   n.   297,   e   successive
modificazioni; 
  Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante  disposizioni  per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria di secondo grado, come modificata  dalla  legge
11 gennaio 2007, n. 1; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.  59,  concernente
la  definizione   delle   norme   generali   relative   alla   scuola
dell'infanzia  e  al  primo  ciclo  di   istruzione,   e   successive
modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11; 
  Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76,  relativo  alle
norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione; 
  Visto  il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  77,  ed  in
particolare  gli  articoli  3,  comma  3,   e   6,   concernenti   la
certificazione dei crediti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226,  concernente
norme generali e livelli essenziali  delle  prestazioni  sul  secondo
ciclo del  sistema  educativo  di  istruzione  e  formazione,  ed  in
particolare gli articoli 1, 13; 
  Vista  la  legge  27  dicembre   2006,   n.   296,   e   successive
modificazioni, ed in particolare l'articolo 1, comma 622,  che  detta
norme in materia di obbligo d'istruzione; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n.  147,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in  particolare
l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio  di  ammissione  e  la
prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del  primo  ciclo  di
istruzione; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed  in  particolare
l'articolo  64,   concernente   le   disposizioni   in   materia   di
organizzazione scolastica; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, come modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  21
novembre 2007, n. 235, concernente lo  statuto  delle  studentesse  e
degli studenti della scuola secondaria; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323, concernente regolamento recante disciplina degli esami di  Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, concernente regolamento recante norme in  materia  di  autonomia
delle istituzioni scolastiche, ed in particolare gli articoli 4, 6, 8
e 10; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto
2007, n. 139, concernente regolamento recante  norme  in  materia  di
adempimento dell'obbligo di istruzione; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in  data  3
ottobre 2007,  concernente  attivita'  finalizzate  al  recupero  dei
debiti formativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279  del  30
novembre 2007; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5, concernente criteri e  modalita'
applicative della valutazione del comportamento  degli  alunni  delle
scuole secondarie di primo e di secondo grado; 
  Considerata  la  raccomandazione  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio 18  dicembre  2006  relativa  alle  competenze  chiave  per
l'apprendimento permanente (2006/962/CE); 
  Considerata  la  raccomandazione  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo  delle
qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF); 
  Considerata la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento  europeo  e
del  Consiglio,  del  15  dicembre  2004,  relativa  ad   un   quadro
comunitario  unico  per  la  trasparenza  delle  qualifiche  e  delle
competenze (Europass); 
  Considerato l'articolo 24 della Convenzione universale sui  diritti
delle persone con disabilita'; 
  Sentito il Consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione  nella
adunanza plenaria del 17 dicembre 2008; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 13 marzo 2009; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 2009; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 maggio 2009; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
  Oggetto del regolamento - finalita' e caratteri della valutazione 
 
  1.  Il  presente  regolamento  provvede  al   coordinamento   delle
disposizioni concernenti la valutazione degli alunni,  tenendo  conto
anche dei disturbi specifici di  apprendimento  e  della  disabilita'
degli alunni, ed enuclea le modalita'  applicative  della  disciplina
regolante la materia secondo quanto previsto dall'articolo  3,  comma
5, del decreto-legge 1°  settembre  2008,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  30  ottobre  2008,  n.  169,  di  seguito
indicato: «decreto-legge». 
  2.  La  valutazione  e'  espressione  dell'autonomia  professionale
propria della funzione docente, nella sua dimensione sia  individuale
che collegiale, nonche' dell'autonomia  didattica  delle  istituzioni
scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente  e
tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma  4,  terzo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1998,
n. 249, e successive modificazioni. 
  3. La valutazione ha per oggetto il processo di  apprendimento,  il
comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La
valutazione  concorre,  con  la  sua  finalita'  anche  formativa   e
attraverso l'individuazione delle potenzialita' e  delle  carenze  di
ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi,
al miglioramento dei livelli di conoscenza e al  successo  formativo,
anche in coerenza con l'obiettivo  dell'apprendimento  permanente  di
cui alla «Strategia di Lisbona nel settore  dell'istruzione  e  della
formazione», adottata dal Consiglio europeo con  raccomandazione  del
23 e 24 marzo 2000. 
  4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul
rendimento scolastico devono essere coerenti  con  gli  obiettivi  di
apprendimento previsti dal  piano  dell'offerta  formativa,  definito
dalle istituzioni scolastiche ai sensi  degli  articoli  3  e  8  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. 
  5. Il collegio  dei  docenti  definisce  modalita'  e  criteri  per
assicurare omogeneita', equita' e trasparenza della valutazione,  nel
rispetto del principio della liberta' di insegnamento. Detti  criteri
e modalita' fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa. 
  6. Al termine dell'anno conclusivo  della  scuola  primaria,  della
scuola secondaria di primo grado,  dell'adempimento  dell'obbligo  di
istruzione ai sensi  dell'articolo  1,  comma  622,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche' al termine
del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i  livelli  di
apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al  fine  di  sostenere  i
processi  di  apprendimento,  di  favorire  l'orientamento   per   la
prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra  i
diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento  nel  mondo  del
lavoro. 
  7.  Le  istituzioni  scolastiche  assicurano  alle   famiglie   una
informazione tempestiva circa  il  processo  di  apprendimento  e  la
valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del  percorso
scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti  disposizioni  in
materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle  moderne
tecnologie. 
  8. La valutazione nel primo  ciclo  dell'istruzione  e'  effettuata
secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo
19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, dagli articoli 2
e 3  del  decreto-legge,  nonche'  dalle  disposizioni  del  presente
regolamento. 
  9. I minori con cittadinanza non italiana presenti  sul  territorio
nazionale, in  quanto  soggetti  all'obbligo  d'istruzione  ai  sensi
dell'articolo 45 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e  nei  modi  previsti
per i cittadini italiani. 
 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con D.P.R.  28  dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE).
          Nota al titolo:
             -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  2  e  3  del
          decreto-legge  1°  settembre  2008,  n.  137, convertito in
          legge,  con  modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.
          169, recante «Disposizioni urgenti in materia di istruzione
          e universita'»:
             «Art.  2 (Valutazione del comportamento degli studenti).
          -  1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui
          al  decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
          n.  249, e successive modificazioni, in materia di diritti,
          doveri  e  sistema disciplinare degli studenti nelle scuole
          secondarie  di  primo  e  di  secondo  grado,  in  sede  di
          scrutinio   intermedio   e   finale   viene   valutato   il
          comportamento  di ogni studente durante tutto il periodo di
          permanenza  nella  sede scolastica, anche in relazione alla
          partecipazione  alle attivita' ed agli interventi educativi
          realizzati  dalle istituzioni scolastiche anche fuori della
          propria sede.
             1-bis.  Le  somme  iscritte  nel  conto  dei residui del
          bilancio  dello  Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto
          disposto  dall'art.  1,  commi  28  e  29,  della  legge 30
          dicembre  2004,  n.  311,  e  successive modificazioni, non
          utilizzate  alla  data  di entrata in vigore della legge di
          conversione  del presente decreto, sono versate all'entrata
          del   bilancio   dello   Stato   per  essere  destinate  al
          finanziamento  di interventi per l'edilizia scolastica e la
          messa  in  sicurezza  degli  istituti  scolastici ovvero di
          impianti  e  strutture  sportive  dei  medesimi. Al riparto
          delle  risorse,  con  l'individuazione  degli  interventi e
          degli   enti  destinatari,  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          in   coerenza   con   apposito   atto  di  indirizzo  delle
          Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia e per i
          profili finanziari.
             2.   A  decorrere  dall'anno  scolastico  2008/2009,  la
          valutazione   del   comportamento  e'  effettuata  mediante
          l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.
             3.   La  votazione  sul  comportamento  degli  studenti,
          attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre
          alla valutazione complessiva dello studente e determina, se
          inferiore  a  sei  decimi,  la non ammissione al successivo
          anno  di  corso  o  all'esame  conclusivo  del ciclo. Ferma
          l'applicazione   della  presente  disposizione  dall'inizio
          dell'anno  scolastico  di  cui  al comma 2, con decreto del
          Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          sono  specificati  i criteri per correlare la particolare e
          oggettiva  gravita'  del  comportamento al voto inferiore a
          sei  decimi,  nonche'  eventuali  modalita' applicative del
          presente articolo.».
             «Art.  3  (Valutazione  del  rendimento scolastico degli
          studenti).  -  1.  Dall'anno  scolastico  2008/2009,  nella
          scuola  primaria  la valutazione periodica ed annuale degli
          apprendimenti   degli  alunni  e  la  certificazione  delle
          competenze  da  essi  acquisite  sono  effettuate  mediante
          l'attribuzione  di  voti  numerici  espressi  in  decimi  e
          illustrate  con  giudizio  analitico sul livello globale di
          maturazione raggiunto dall'alunno.
             1-bis.  Nella  scuola primaria, i docenti, con decisione
          assunta all'unanimita', possono non ammettere l'alunno alla
          classe  successive solo in casi eccezionali e comprovati da
          specifica motivazione.
             2.   Dall'anno   scolastico   2008/2009,   nella  scuola
          secondaria  di  primo  grado  la  valutazione  periodica ed
          annuale    degli    apprendimenti   degli   alunni   e   la
          certificazione  delle  competenze da essi acquisite nonche'
          la  valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate
          mediante   l'attribuzione  di  voti  numerici  espressi  in
          decimi.
             3.  Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi
          alla   classe  successiva,  ovvero  all'esame  di  Stato  a
          conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con
          decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un
          voto  non  inferiore  a sei decimi in ciascuna disciplina o
          gruppo di discipline.
             3-bis.  Il  comma 4 dell'art. 185 del testo unico di cui
          al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituto
          dal  seguente:  "4. L'esito dell'esame conclusivo del primo
          ciclo  e'  espresso con valutazione complessiva in decimi e
          illustrato  con  una certificazione analitica dei traguardi
          di   competenza   e  del  livello  globale  di  maturazione
          raggiunti  dall'alunno;  conseguono il diploma gli studenti
          che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi".
             4.  Il  comma  3 dell'art. 13 del decreto legislativo 17
          ottobre 2005, n. 226, e' abrogato.
             5.  Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
          2,  della  legge  23  agosto  1988, n. 400, su proposta del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          si  provvede  al  coordinamento  delle norme vigenti per la
          valutazione   degli   studenti,  tenendo  conto  anche  dei
          disturbi  specifici  di  apprendimento  e della disabilita'
          degli   alunni,   e   sono  stabilite  eventuali  ulteriori
          modalita' applicative del presente articolo.».
          Note alle premesse:
             - Si riporta il testo degli articoli 33, 87, e 117 della
          Costituzione:
             «Art. 33 (L'arte e la scienza sono libere e libero ne e'
          l'insegnamento).  -  La  Repubblica detta le norme generali
          sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli
          ordini e gradi.
             Enti  e  privati hanno il diritto di istituire scuole ed
          istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
             La  legge,  nel  fissare  i diritti e gli obblighi delle
          scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
          ad  esse  piena  liberta'  e  ai loro alunni un trattamento
          scolastico  equipollente  a  quello  degli alunni di scuole
          statali.
             E'  prescritto  un  esame  di Stato per la ammissione ai
          vari  ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
          e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
             Le   istituzioni   di   alta   cultura,  universita'  ed
          accademie,  hanno  il diritto di darsi ordinamenti autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.».
             «Art.  87.  -  Il Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
             Indice  le  elezioni  delle  nuove  Camere e ne fissa la
          prima riunione.
             Autorizza  la  presentazione  alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
             Promulga  le  leggi  ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
             Indice  il  referendum  popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
             Nomina,  nei  casi  indicati  dalla  legge, i funzionari
          dello Stato.
             Accredita   e   riceve   i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
             Ha  il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
             «Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo
          Stato  e  dalle  regioni  nel  rispetto della Costituzione,
          nonche'  dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e dagli obblighi internazionali.
             Lo   Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
              a)  politica  estera  e  rapporti  internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
              b) immigrazione;
              c)   rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
              d)  difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
          munizioni ed esplosivi;
              e)  moneta,  tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
              f)  organi  dello  Stato  e  relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
              g)  ordinamento  e  organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
              h)  ordine  pubblico  e  sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
              i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
              l)   giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
              m)   determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
              n) norme generali sull'istruzione;
              o) previdenza sociale;
              p)   legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
          metropolitane;
              q)   dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
              s)  tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema  e dei beni
          culturali.
             Sono materie di legislazione concorrente quelle relative
          a:  rapporti  internazionali  e  con l'Unione europea delle
          regioni;  commercio  con  l'estero;  tutela e sicurezza del
          lavoro;  istruzione,  salva  l'autonomia  delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
             Spetta   alle   regioni   la   potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
             Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
             La   potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
             Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce
          la  piena  parita'  degli  uomini  e delle donne nella vita
          sociale,  culturale ed economica e promuovono la parita' di
          accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
             La  legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
             Nelle   materie   di  sua  competenza  la  regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.».
             - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
             «2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 1°
          settembre  2008,  n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre
          2008,  n.  169, recante «Disposizioni urgenti in materia di
          istruzione e universita'»:
             «Art.  1 (Cittadinanza e costituzione). - 1. A decorrere
          dall'inizio  dell'anno  scolastico  2008/2009, oltre ad una
          sperimentazione   nazionale,  ai  sensi  dell'art.  11  del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  8  marzo  1999, n. 275, sono attivate azioni di
          sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate
          all'acquisizione   nel   primo   e  nel  secondo  ciclo  di
          istruzione  delle  conoscenze e delle competenze relative a
          "Cittadinanza   e  costituzione",  nell'ambito  delle  aree
          storico-geografica   e  storico-sociale  e  del  monte  ore
          complessivo  previsto  per  le  stesse. Iniziative analoghe
          sono avviate nella scuola dell'infanzia.
             1-bis.   Al   fine   di  promuovere  la  conoscenza  del
          pluralismo     istituzionale,    definito    dalla    Carta
          costituzionale,  sono  altresi'  attivate iniziative per lo
          studio  degli  statuti regionali delle regioni ad autonomia
          ordinaria e speciale.
             2.  All'attuazione  del  presente  articolo  si provvede
          entro   i   limiti   delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
             - Per il testo degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1°
          settembre  2008,  n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre
          2008,  n.  169, recante «Disposizioni urgenti in materia di
          istruzione e universita'», vedere le note al titolo.
             - Il «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti
          in  materia  di  istruzione,  relative  alle scuole di ogni
          ordine e grado» approvato con decreto legislativo 16 aprile
          1994,  n. 297, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario.
             -   La   legge   10   dicembre  1997,  n.  425,  recante
          «Disposizioni   per   la   riforma  degli  esami  di  Stato
          conclusivi  dei  corsi  di  studio di istruzione secondaria
          superiore» e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
          12 dicembre 1997, n. 289.
             -  La legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni
          in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
          di  istruzione  secondaria superiore e delega al Governo in
          materia  di  raccordo  tra  la  scuola e le universita'» e'
          stata  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio
          2007, n. 10.
             -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 4, 8 e 11 del
          decreto  legislativo  19  febbraio  2004,  n.  59,  recante
          «Definizione  delle  norme  generali  relative  alla scuola
          dell'infanzia  e  al  primo  ciclo dell'istruzione, a norma
          dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53»:
             «Art.  4  (Articolazione  del  ciclo e periodi). - 1. Il
          primo   ciclo   d'istruzione  e'  costituito  dalla  scuola
          primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna
          caratterizzata dalla sua specificita'. Esso ha la durata di
          otto  anni  e  costituisce  il  primo  segmento  in  cui si
          realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione.
             2.  La  scuola primaria, della durata di cinque anni, e'
          articolata  in  un  primo  anno,  raccordato  con la scuola
          dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalita'
          di base, e in due periodi didattici biennali.
             3.  La scuola secondaria di primo grado, della durata di
          tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e in
          un  terzo  anno,  che completa prioritariamente il percorso
          disciplinare  ed assicura l'orientamento ed il raccordo con
          il secondo ciclo.
             4.  Il  passaggio  dalla  scuola  primaria  alla  scuola
          secondaria  di primo grado avviene a seguito di valutazione
          positiva al termine del secondo periodo didattico biennale.
             5.  Il  primo  ciclo  di  istruzione  ha  configurazione
          autonoma  rispetto  al  secondo  ciclo  di  istruzione e si
          conclude con l'esame di Stato.
             6. Le scuole statali appartenenti al primo ciclo possono
          essere  aggregate  tra  loro  in istituti comprensivi anche
          comprendenti le scuole dell'infanzia esistenti sullo stesso
          territorio.».
             «Art.  8 (La valutazione nella scuola primaria). - 1. La
          valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
          comportamento   degli  alunni  e  la  certificazione  delle
          competenze  da  essi  acquisite,  sono  affidate ai docenti
          responsabili   delle   attivita'   educative  e  didattiche
          previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi e'
          affidata  la  valutazione dei periodi didattici ai fini del
          passaggio al periodo successivo.
             2.   I   medesimi   docenti,   con   decisione   assunta
          all'unanimita',  possono non ammettere l'alunno alla classe
          successiva,  all'interno  del  periodo  biennale,  in  casi
          eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
             3.  Il  miglioramento  dei  processi  di apprendimento e
          della   relativa   valutazione,   nonche'   la  continuita'
          didattica,  sono  assicurati anche attraverso la permanenza
          dei  docenti  nella sede di titolarita' almeno per il tempo
          corrispondente al periodo didattico.
             4.  Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare
          sono   ammessi  a  sostenere  esami  di  idoneita'  per  la
          frequenza  delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La
          sessione  di  esami  e'  unica. Per i candidati assenti per
          gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che
          devono   concludersi   prima   dell'inizio   delle  lezioni
          dell'anno scolastico successivo.».
             «Art.  11 (Valutazione, scrutini ed esami). - 1. Ai fini
          della validita' dell'anno, per la valutazione degli allievi
          e'  richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario
          annuale  personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10.
          Per  casi  eccezionali,  le istituzioni scolastiche possono
          autonomamente   stabilire   motivate  deroghe  al  suddetto
          limite.
             2.   La   valutazione,   periodica   e   annuale,  degli
          apprendimenti  e  del  comportamento  degli  allievi  e  la
          certificazione  delle  competenze  da  essi  acquisite sono
          affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle
          attivita'  educative  e  didattiche  previsti  dai piani di
          studio   personalizzati.   Sulla  base  degli  esiti  della
          valutazione    periodica,    le   istituzioni   scolastiche
          predispongono   gli   interventi   educativi  e  didattici,
          ritenuti  necessari  al  recupero  e  allo  sviluppo  degli
          apprendimenti.
             3.  I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini
          del  passaggio  al  terzo anno, avendo cura di accertare il
          raggiungimento   di   tutti  gli  obiettivi  formativi  del
          biennio,  valutando altresi' il comportamento degli alunni.
          Gli   stessi,  in  casi  motivati,  possono  non  ammettere
          l'allievo  alla  classe  successiva all'interno del periodo
          biennale.
             4.  Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado
          si  conclude  con  un esame di Stato, al quale sono ammessi
          gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis.
             4-bis.  Il  consiglio  di classe, in sede di valutazione
          finale,  delibera se ammettere o non ammettere all'esame di
          Stato  gli  alunni  frequentanti il terzo anno della scuola
          secondaria  di  primo  grado,  formulando  un  giudizio  di
          idoneita'   o,   in  caso  negativo,  un  giudizio  di  non
          ammissione all'esame medesimo.
             4-ter.  L'esame  di  Stato  comprende  anche  una  prova
          scritta,  a  carattere  nazionale,  volta  a  verificare  i
          livelli  generali  e  specifici di apprendimento conseguiti
          dagli  studenti.  I testi relativi alla suddetta prova sono
          scelti  dal  Ministro  della pubblica istruzione tra quelli
          predisposti  annualmente  dall'Istituto  nazionale  per  la
          valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  di
          formazione    (INVALSI),   conformemente   alla   direttiva
          periodicamente  emanata dal Ministro stesso, e inviati alle
          istituzioni scolastiche competenti.
             5. Alle classi seconda e terza si accede anche per esame
          di  idoneita', al quale sono ammessi i candidati privatisti
          che   abbiano  compiuto  o  compiano  entro  il  30  aprile
          dell'anno   scolastico   di  riferimento,  rispettivamente,
          l'undicesimo  e  il  dodicesimo anno di eta' e che siano in
          possesso  del  titolo di ammissione alla prima classe della
          scuola  secondaria  di primo grado, nonche' i candidati che
          abbiano  conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da
          almeno uno o due anni.
             6.  All'esame  di  Stato  di cui al comma 4 sono ammessi
          anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il
          30   aprile   dell'anno   scolastico   di  riferimento,  il
          tredicesimo anno di eta' e che siano in possesso del titolo
          di  ammissione alla prima classe della scuola secondaria di
          primo  grado.  Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano
          conseguito  il  predetto  titolo  da almeno un triennio e i
          candidati  che nell'anno in corso compiano ventitre anni di
          eta'.
             7.  Il  miglioramento  dei  processi  di apprendimento e
          della   relativa   valutazione,   nonche'   la  continuita'
          didattica,  sono  assicurati anche attraverso la permanenza
          dei  docenti nella sede di titolarita', almeno per il tempo
          corrispondente al periodo didattico.».
             -  Il  testo  del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.
          76,   recante   «Definizione   delle   norme  generali  sul
          diritto-dovere  all'istruzione  e  alla formazione, a norma
          dell'art.  2,  comma  1,  lettera  c), della legge 28 marzo
          2003,  n.  53»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 5
          maggio 2005, n. 103.
             - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3 e dell'art. 6
          del  decreto  legislativo  15  aprile  2005, n. 77, recante
          «Definizione  delle  norme generali relative all'alternanza
          scuola-lavoro,  a  norma  dell'art.  4 della legge 28 marzo
          2003, n. 53»:
             «3.    Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze, previa intesa in
          sede  di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sulla  base delle
          indicazioni del comitato di cui al comma 2, sono definiti:
              a)  i  criteri  generali cui le convenzioni devono fare
          riferimento;
              b)  le  risorse  finanziarie annualmente assegnate alla
          realizzazione  dell'alternanza  ed i criteri e le modalita'
          di ripartizione delle stesse, al fine di contenere la spesa
          entro i limiti delle risorse disponibili;
              c)  i requisiti che i soggetti di cui all'art. 1, comma
          2, devono possedere per contribuire a realizzare i percorsi
          in  alternanza,  con particolare riferimento all'osservanza
          delle  norme  vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di
          lavoro e di ambiente ed all'apporto formativo nei confronti
          degli  studenti  ed  al livello di innovazione dei processi
          produttivi e dei prodotti;
              d)  le  modalita' per promuovere a livello nazionale il
          confronto  fra  le  diverse  esperienze  territoriali e per
          assicurare il perseguimento delle finalita' di cui al comma
          2;
              e)  il modello di certificazione per la spendibilita' a
          livello  nazionale delle competenze e per il riconoscimento
          dei crediti di cui all'art. 6.».
             «Art.  6  (Valutazione,  certificazione e riconoscimento
          dei crediti). - 1. I percorsi in alternanza sono oggetto di
          verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica
          o formativa.
             2. Fermo restando quanto previsto all'art. 4 della legge
          28  marzo  2003,  n.  53, e dalle norme vigenti in materia,
          l'istituzione  scolastica  o  formativa, tenuto conto delle
          indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli
          apprendimenti  degli  studenti  in  alternanza e certifica,
          sulla  base del modello di cui all'art. 3, comma 3, lettera
          e),  le  competenze  da  essi  acquisite, che costituiscono
          crediti,  sia  ai  fini  della  prosecuzione  del  percorso
          scolastico  o  formativo per il conseguimento del diploma o
          della  qualifica,  sia  per  gli  eventuali  passaggi tra i
          sistemi,  ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi
          di apprendistato.
             3.  La  valutazione e la certificazione delle competenze
          acquisite  dai  disabili  che  frequentano  i  percorsi  in
          alternanza  sono  effettuate a norma della legge 5 febbraio
          1992, n. 104, con l'obiettivo prioritario di riconoscerne e
          valorizzarne     il     potenziale,     anche    ai    fini
          dell'occupabilita'.
             4.  Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a
          conclusione  dei  percorsi  in alternanza, in aggiunta alla
          certificazione  prevista  dall'art. 3, comma 1, lettera a),
          della  legge  n.  53  del 2003, una certificazione relativa
          alle  competenze  acquisite  nei  periodi  di apprendimento
          mediante esperienze di lavoro.».
             -  Si riporta il testo degli articoli 1 e 13 del decreto
          legislativo   17  ottobre  2005,  n.  226,  recante  «Norme
          generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
          secondo   ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione  e
          formazione,  a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003,
          n. 53»:
             «Art.   1   (Secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di
          istruzione e formazione). - 1. Il secondo ciclo del sistema
          educativo  di  istruzione  e  formazione  e' costituito dal
          sistema  dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema
          dell'istruzione   e   formazione   professionale.   Assolto
          l'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622, della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  nel  secondo ciclo si
          realizza,    in    modo    unitario,    il   diritto-dovere
          all'istruzione   e   alla  formazione  di  cui  al  decreto
          legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
             2.  Lo  Stato  garantisce  i  livelli  essenziali  delle
          prestazioni  del  secondo  ciclo  del  sistema educativo di
          istruzione e formazione.
             3.  Nel  secondo ciclo del sistema educativo si persegue
          la  formazione  intellettuale,  spirituale  e morale, anche
          ispirata  ai principi della Costituzione, lo sviluppo della
          coscienza  storica e di appartenenza alla comunita' locale,
          alla collettivita' nazionale ed alla civilta' europea.
             4.   Tutte  le  istituzioni  del  sistema  educativo  di
          istruzione e formazione sono dotate di autonomia didattica,
          organizzativa, e di ricerca e sviluppo.
             5.  I  percorsi  liceali  e  i  percorsi di istruzione e
          formazione   professionale   nei   quali   si  realizza  il
          diritto-dovere  all'istruzione  e  formazione  sono di pari
          dignita'  e  si  propongono  il  fine  comune di promuovere
          l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa,
          culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere,
          il  saper essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione
          critica  su  di  essi,  nonche'  di incrementare l'autonoma
          capacita'  di  giudizio e l'esercizio della responsabilita'
          personale  e  sociale  curando  anche  l'acquisizione delle
          competenze   e   l'ampliamento   delle   conoscenze,  delle
          abilita',  delle  capacita'  e  delle  attitudini  relative
          all'uso  delle  nuove  tecnologie  e  la  padronanza di una
          lingua  europea,  oltre all'italiano e all'inglese, secondo
          il  profilo  educativo,  culturale  e  professionale di cui
          all'allegato    A.    Essi    assicurano    gli   strumenti
          indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della
          vita.   Essi,   inoltre,  perseguono  le  finalita'  e  gli
          obiettivi specifici indicati ai capi II e III.
             6.   Nei   percorsi   del   secondo  ciclo  si  realizza
          l'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15
          aprile 2005, n. 77.
             7.  Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e
          formazione  assicurano ed assistono, anche associandosi tra
          loro,  la  possibilita'  di  cambiare scelta tra i percorsi
          liceali  e,  all'interno  di questi, tra gli indirizzi, ove
          previsti,  nonche' di passare dai percorsi liceali a quelli
          dell'istruzione  e  formazione professionale e viceversa. A
          tali   fini   le  predette  istituzioni  adottano  apposite
          iniziative didattiche, per consentire l'acquisizione di una
          preparazione adeguata alla nuova scelta.
             8.  La  frequenza,  con  esito  positivo,  di  qualsiasi
          percorso   o   frazione   di  percorso  formativo  comporta
          l'acquisizione  di  crediti  certificati che possono essere
          fatti  valere,  anche  ai  fini  della  ripresa degli studi
          eventualmente   interrotti,  nei  passaggi  tra  i  diversi
          percorsi  di  cui  al  comma  7. Le istituzioni del sistema
          educativo  di  istruzione e formazione riconoscono inoltre,
          con    specifiche    certificazioni   di   competenza,   le
          esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini
          di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli
          stage  realizzati  in Italia e all'estero anche con periodi
          di    inserimento   nelle   realta'   culturali,   sociali,
          produttive,  professionali e dei servizi. Ai fini di quanto
          previsto  nel  presente  comma  sono validi anche i crediti
          formativi  acquisiti  e  le esperienze maturate sul lavoro,
          nell'ambito  del contratto di apprendistato di cui all'art.
          48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
             9.  Le modalita' di valutazione dei crediti, ai fini dei
          passaggi  tra  i  percorsi  del  sistema  dei  licei,  sono
          definite  con  le  norme  regolamentari  adottate  ai sensi
          dell'art. 7, comma 1, lettera b) della legge 28 marzo 2003,
          n. 53.
             10.  Le corrispondenze e modalita' di riconoscimento tra
          i  crediti  acquisiti  nei  percorsi  liceali  e  i crediti
          acquisiti   nei   percorsi   di   istruzione  e  formazione
          professionale ai fini dei passaggi dal sistema dei licei al
          sistema   dell'istruzione   e  formazione  professionale  e
          viceversa   sono  definite  mediante  accordi  in  sede  di
          Conferenza   Stato-regioni,   recepiti   con   decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del  Ministro
          dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca,  di
          concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e delle politiche
          sociali.
             11.  Sono  riconosciuti  i  crediti formativi conseguiti
          nelle  attivita'  sportive  svolte  dallo  studente  presso
          associazioni  sportive.  A  tal fine sono promosse apposite
          convenzioni.
             12. Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione
          e formazione si accede a seguito del superamento dell'esame
          di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
             13.   Tutti   i  titoli  e  le  qualifiche  a  carattere
          professionalizzante  sono  di  competenza  delle  regioni e
          province autonome e vengono rilasciati esclusivamente dalle
          istituzioni    scolastiche    e   formative   del   sistema
          d'istruzione  e formazione professionale. Essi hanno valore
          nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali di
          cui al capo III.
             14.   La   continuita'  dei  percorsi  di  istruzione  e
          formazione  professionale  con  quelli  di  cui all'art. 69
          della   legge   17   maggio   1999,  n.  144  e  successive
          modificazioni  e'  realizzata  per il tramite di accordi in
          sede   di   Conferenza   unificata  ai  sensi  del  decreto
          legislativo   28   agosto   1997,   n.   281  e  successive
          modificazioni,  prevedendo anche il raccordo con i percorsi
          di cui al capo II.
             15.  I  percorsi  del  sistema  dei  licei  e quelli del
          sistema  di  istruzione  e formazione professionale possono
          essere  realizzati  in  un'unica  sede, anche sulla base di
          apposite  convenzioni  tra  le  istituzioni  scolastiche  e
          formative    interessate.    Ognuno    dei    percorsi   di
          insegnamento-apprendimento   ha   una   propria   identita'
          ordinamentale  e curricolare. I percorsi dei licei inoltre,
          ed  in particolare di quelli articolati in indirizzi di cui
          all'art.  2, comma 8, possono raccordarsi con i percorsi di
          istruzione e formazione professionale costituendo, insieme,
          un   centro   polivalente   denominato   "Campus"  o  "Polo
          formativo".  Le convenzioni predette prevedono modalita' di
          gestione  e coordinamento delle attivita' che assicurino la
          rappresentanza  delle  istituzioni  scolastiche e formative
          interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore
          economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali.
          All'attuazione  del  presente comma si provvede nell'ambito
          delle  risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza pubblica.».
             «Art.  13 (Valutazione e scrutini). - 1. La valutazione,
          periodica    e   annuale,   degli   apprendimenti   e   del
          comportamento  degli  studenti  e  la  certificazione delle
          competenze,  abilita'  e  capacita'  da essi acquisite sono
          affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle
          attivita'  educative  e  didattiche  previsti  dai piani di
          studio   personalizzati.   Sulla  base  degli  esiti  della
          valutazione   periodica,  gli  istituti  predispongono  gli
          interventi  educativi  e  didattici  ritenuti  necessari al
          recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.
             2. Ai fini della validita' dell'anno, per la valutazione
          dello  studente,  e'  richiesta  la frequenza di almeno tre
          quarti  dell'orario  annuale  personalizzato complessivo di
          cui all'art. 3.
             3. Comma abrogato dall'art. 3, comma 4, decreto-legge 1°
          settembre  2008,  n.  137 [Salva la valutazione periodica e
          annuale  di  cui al comma 1, al termine di ciascuno dei due
          bienni di cui all'art. 2, comma 2, i docenti effettuano una
          valutazione  ai  fini  di verificare l'ammissibilita' dello
          studente   al   terzo   ed   al  quinto  anno,  subordinata
          all'avvenuto  raggiungimento  di  tutti  gli  obiettivi  di
          istruzione  e  di formazione, ivi compreso il comportamento
          degli studenti. In caso di esito negativo della valutazione
          periodica effettuata alla fine del biennio, lo studente non
          e'  ammesso  alla  classe  successiva. La non ammissione al
          secondo  anno  dei predetti bienni puo' essere disposta per
          gravi    lacune,    formative    o   comportamentali,   con
          provvedimenti motivati].
             4. Comma abrogato dall'art. 3, legge 11 gennaio 2007, n.
          1  [Al  termine  del  quinto anno sono ammessi all'esame di
          Stato  gli  studenti  valutati  positivamente nell'apposito
          scrutinio].
             5.  All'esame  di Stato sono ammessi i candidati esterni
          in  possesso  dei  requisiti  prescritti  dall'art. 2 della
          legge  10  dicembre  1997, n. 425 e dall'art. 3 del decreto
          del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.
             6. Coloro che chiedano di rientrare nei percorsi liceali
          e  che  abbiano superato l'esame conclusivo del primo ciclo
          tanti  anni  prima quanti ne occorrono per il corso normale
          degli   studi  liceali  possono  essere  ammessi  a  classi
          successive  alla prima previa valutazione delle conoscenze,
          competenze,   abilita'   e  capacita'  possedute,  comunque
          acquisite,  da  parte  di  apposite  commissioni costituite
          presso   le   istituzioni  del  sistema  dei  licei,  anche
          collegate  in rete tra di loro. Ai fini di tale valutazione
          le   commissioni   tengono  conto  dei  crediti  acquisiti,
          debitamente documentati, e possono sottoporre i richiedenti
          ad  eventuali  prove  per  l'accertamento delle conoscenze,
          competenze, abilita' e capacita' necessarie per la proficua
          prosecuzione   degli   studi.   Con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  sono
          stabilite  le  modalita'  di  costituzione  e funzionamento
          delle  commissioni.  Alle  valutazioni  di  cui al presente
          comma si provvede dopo l'effettuazione degli scrutini.
             7.  Coloro  che  cessino di frequentare l'istituto prima
          del  15  marzo  e che intendano di proseguire gli studi nel
          sistema  dei  licei,  possono chiedere di essere sottoposti
          alle  valutazioni  di  cui  al  comma  6.  Sono  dispensati
          dall'obbligo  dell'intervallo dal superamento dell'esame di
          Stato  di cui al comma 6 i richiedenti che abbiano compiuto
          il diciottesimo anno di eta' non oltre il giorno precedente
          quello  dell'inizio delle predette valutazioni. Coloro che,
          nell'anno   in   corso,  abbiano  compiuto  o  compiano  il
          ventitreesimo  anno  di eta' sono altresi' dispensati dalla
          presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, comma 622, della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la
          formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»
          (Legge finanziaria 2007):
             «622.  L'istruzione  impartita  per almeno dieci anni e'
          obbligatoria    ed   e'   finalizzata   a   consentire   il
          conseguimento  di  un titolo di studio di scuola secondaria
          superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
          triennale  entro  il  diciottesimo anno di eta'. L'eta' per
          l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici
          a  sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi
          degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo,
          del   decreto   legislativo   17   ottobre  2005,  n.  226.
          L'adempimento  dell'obbligo  di istruzione deve consentire,
          una  volta  conseguito  il  titolo di studio conclusivo del
          primo  ciclo,  l'acquisizione dei saperi e delle competenze
          previste  dai  curricula  relativi  ai primi due anni degli
          istituti  di istruzione secondaria superiore, sulla base di
          un   apposito   regolamento  adottato  dal  Ministro  della
          pubblica  istruzione  ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge  23  agosto  1988, n. 400. L'obbligo di istruzione si
          assolve  anche  nei  percorsi  di  istruzione  e formazione
          professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17
          ottobre  2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime
          delle   disposizioni  ivi  contenute,  anche  nei  percorsi
          sperimentali  di  istruzione  e formazione professionale di
          cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le
          competenze   delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
          rispettivi  statuti  e  alle  relative norme di attuazione,
          nonche'  alla  legge  costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
          L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno
          scolastico 2007/2008.».
             -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  4  del
          decreto-legge  7  settembre  2007,  n.  147, convertito con
          modificazioni  dalla  legge 25 ottobre 2007, n. 176 recante
          «Disposizioni   urgenti  per  assicurare  l'ordinato  avvio
          dell'anno  scolastico  2007-2008  ed in materia di concorsi
          per ricercatori universitari.»:
             «4.  All'art.  11  del  decreto  legislativo 19 febbraio
          2004, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a)  al  comma  4  sono  aggiunte,  in fine, le seguenti
          parole: «,al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei
          a norma del comma 4-bis»;
              b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
             «4-bis.  Il  Consiglio di classe, in sede di valutazione
          finale,  delibera se ammettere o non ammettere all'esame di
          Stato  gli  alunni  frequentanti il terzo anno della scuola
          secondaria  di  primo  grado,  formulando  un  giudizio  di
          idoneita'   o,   in  caso  negativo,  un  giudizio  di  non
          ammissione all'esame medesimo.
             4-ter.  L'esame  di  Stato  comprende  anche  una  prova
          scritta,  a  carattere  nazionale,  volta  a  verificare  i
          livelli  generali  e  specifici di apprendimento conseguiti
          dagli  studenti.  I testi relativi alla suddetta prova sono
          scelti  dal  Ministro  della pubblica istruzione tra quelli
          predisposti  annualmente  dall'Istituto  nazionale  per  la
          valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  di
          formazione    (INVALSI),   conformemente   alla   direttiva
          periodicamente  emanata dal Ministro stesso, e inviati alle
          istituzioni scolastiche competenti».».
             - Si riporta il testo dell'art. 64, del decreto-legge 25
          giugno  2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008,
          n.  133,  recante  «Disposizioni  urgenti  per  lo sviluppo
          economico,   la   semplificazione,  la  competitivita',  la
          stabilizzazione  della  finanza  pubblica e la perequazione
          tributaria» :
             «Art.  64  (Disposizioni  in  materia  di organizzazione
          scolastica).  -  1.  Ai fini di una migliore qualificazione
          dei  servizi  scolastici  e  di  una  piena  valorizzazione
          professionale  del personale docente, a decorrere dall'anno
          scolastico  2009/2010,  sono  adottati  interventi e misure
          volti   ad  incrementare,  gradualmente,  di  un  punto  il
          rapporto   alunni/docente,  da  realizzare  comunque  entro
          l'anno  scolastico  2011/2012,  per un accostamento di tale
          rapporto  ai  relativi standard europei tenendo anche conto
          delle necessita' relative agli alunni diversamente abili.
             2.  Si  procede,  altresi', alla revisione dei criteri e
          dei  parametri  previsti per la definizione delle dotazioni
          organiche   del   personale   amministrativo,   tecnico  ed
          ausiliario  (ATA),  in  modo  da  conseguire,  nel triennio
          2009-2011  una riduzione complessiva del 17 per cento della
          consistenza  numerica  della dotazione organica determinata
          per  l'anno  scolastico  2007/2008. Per ciascuno degli anni
          considerati,  detto decremento non deve essere inferiore ad
          un  terzo  della riduzione complessiva da conseguire, fermo
          restando  quanto  disposto  dall'art.  2,  commi 411 e 412,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
             3.  Per  la  realizzazione  delle finalita' previste dal
          presente    articolo,    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'   e  della  ricerca  di  concerto  con  il
          Ministro   dell'economia   e   delle  finanze,  sentita  la
          Conferenza   Unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997, n. 281 e previo parere delle
          Commissioni  Parlamentari  competenti  per materia e per le
          conseguenze  di  carattere  finanziario,  predispone, entro
          quarantacinque  giorni  dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  un  piano  programmatico  di interventi
          volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
          risorse  umane  e strumentali disponibili, che conferiscano
          una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
             4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno
          o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  del presente decreto ed in modo da
          assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui
          al  comma  3,  in  relazione  agli  interventi  annuali ivi
          previsti,  ai  sensi  dell'art. 17, comma 2, della legge 23
          agosto   1988,   n.   400,   su   proposta   del   Ministro
          dell'istruzione,   dell'universita'   e  della  ricerca  di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          sentita  la  Conferenza  unificata di cui al citato decreto
          legislativo  28  agosto  1997, n. 281, anche modificando le
          disposizioni   legislative  vigenti,  si  provvede  ad  una
          revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
          e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
          criteri:
              a)  razionalizzazione  ed  accorpamento delle classi di
          concorso,  per  una maggiore flessibilita' nell'impiego dei
          docenti;
              b)  ridefinizione  dei  curricoli  vigenti  nei diversi
          ordini  di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
          piani   di   studio   e  dei  relativi  quadri  orari,  con
          particolare    riferimento    agli   istituti   tecnici   e
          professionali;
              c)   revisione   dei  criteri  vigenti  in  materia  di
          formazione delle classi;
              d)  rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica
          della   scuola   primaria   ivi   compresa   la  formazione
          professionale  per  il  personale  docente  interessato  ai
          processi   di   innovazione   ordinamentale   senza   oneri
          aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
              e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
          determinazione della consistenza complessiva degli organici
          del   personale   docente   ed   ATA,  finalizzata  ad  una
          razionalizzazione degli stessi;
              f)  ridefinizione  dell'assetto organizzativo-didattico
          dei  centri  di  istruzione  per gli adulti, ivi compresi i
          corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
              f-bis) definizione di criteri, tempi e modalita' per la
          determinazione     e     articolazione    dell'azione    di
          ridimensionamento   della   rete   scolastica   prevedendo,
          nell'ambito   delle   risorse  disponibili  a  legislazione
          vigente,   l'attivazione  di  servizi  qualificati  per  la
          migliore fruizione dell'offerta formativa;
              f-ter)  nel  caso  di  chiusura  o  accorpamento  degli
          istituti  scolastici  aventi  sede  nei  piccoli comuni, lo
          Stato,  le  regioni  e  gli  enti  locali possono prevedere
          specifiche  misure  finalizzate  alla riduzione del disagio
          degli utenti.
             4-bis.  Ai  fini  di contribuire al raggiungimento degli
          obiettivi   di   razionalizzazione   dell'attuale   assetto
          ordinamentale  di  cui  al comma 4, nell'ambito del secondo
          ciclo   di  istruzione  e  formazione  di  cui  al  decreto
          legislativo  17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo
          di  ottimizzare  le  risorse disponibili, all'art. 1, comma
          622,  della  legge  27  dicembre 2006, n. 296, le parole da
          «Nel  rispetto  degli obiettivi di apprendimento generali e
          specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «L'obbligo di
          istruzione  si  assolve  anche nei percorsi di istruzione e
          formazione  professionale  di  cui  al Capo III del decreto
          legislativo  17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa
          messa  a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei
          percorsi    sperimentali   di   istruzione   e   formazione
          professionale di cui al comma 624 del presente articolo».
             4-ter.   Le  procedure  per  l'accesso  alle  Scuole  di
          specializzazione  per  l'insegnamento  secondario  attivate
          presso  le  universita'  sono sospese per l'anno accademico
          2008-2009  e fino al completamento degli adempimenti di cui
          alle lettere a) ed e) del comma 4.
             5.    I   dirigenti   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  compresi  i dirigenti
          scolastici,  coinvolti nel processo di razionalizzazione di
          cui  al  presente  articolo,  ne  assicurano  la compiuta e
          puntuale  realizzazione.  Il  mancato  raggiungimento degli
          obiettivi  prefissati,  verificato  e  valutato  sulla base
          delle  vigenti  disposizioni  anche  contrattuali, comporta
          l'applicazione  delle  misure connesse alla responsabilita'
          dirigenziale previste dalla predetta normativa.
             6.  Fermo  restando il disposto di cui all'art. 2, commi
          411   e   412,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
          dall'attuazione  dei  commi  1,  2,  3,  e  4  del presente
          articolo,  devono  derivare  per  il  bilancio  dello Stato
          economie  lorde  di  spesa,  non inferiori a 456 milioni di
          euro  per  l'anno  2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno
          2010,  a  2.538  milioni  di euro per l'anno 2011 e a 3.188
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
             6-bis.  I  piani  di ridimensionamento delle istituzioni
          scolastiche,  rientranti  nelle  competenze delle regioni e
          degli  enti  locali, devono essere in ogni caso ultimati in
          tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi
          di  razionalizzazione  della  rete  scolastica previsti dal
          presente  comma,  gia'  a  decorrere  dall'anno  scolastico
          2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno.
          Il  Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura
          di  cui  all'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.
          131,   su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro per i
          rapporti  con  le  regioni,  diffida  le regioni e gli enti
          locali  inadempienti  ad  adottare,  entro quindici giorni,
          tutti  gli  atti amministrativi, organizzativi e gestionali
          idonei  a  garantire  il  conseguimento  degli obiettivi di
          ridimensionamento  della  rete scolastica. Ove le regioni e
          gli  enti  locali  competenti  non  adempiano alla predetta
          diffida,   il  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          sentito  il  Ministro per i rapporti con le regioni, nomina
          un  commissario  ad  acta. Gli eventuali oneri derivanti da
          tale  nomina  sono  a  carico  delle  regioni  e degli enti
          locali.
             7.   Ferme   restando  le  competenze  istituzionali  di
          controllo  e verifica in capo al Ministero dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   e   al   Ministero
          dell'economia  e  delle finanze, con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei Ministri e' costituito, contestualmente
          all'avvio  dell'azione programmatica e senza maggiori oneri
          a  carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica
          tecnico-finanziaria    composto   da   rappresentanti   del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
          di  monitorare  il processo attuativo delle disposizioni di
          cui  al  presente  art.,  al fine di assicurare la compiuta
          realizzazione  degli  obiettivi  finanziari  ivi  previsti,
          segnalando  eventuali  scostamenti per le occorrenti misure
          correttive.  Ai  componenti  del  Comitato non spetta alcun
          compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
             8.  Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
          obiettivi  di  risparmio  di  cui al comma 6, si applica la
          procedura  prevista  dall'art.  1,  comma  621, lettera b),
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
             9.  Una  quota  parte  delle economie di spesa di cui al
          comma  6  e'  destinata,  nella misura del 30 per cento, ad
          incrementare  le  risorse  contrattuali  stanziate  per  le
          iniziative  dirette  alla  valorizzazione  ed allo sviluppo
          professionale  della  carriera del personale della Scuola a
          decorrere  dall'anno  2010,  con  riferimento  ai  risparmi
          conseguiti   per   ciascun  anno  scolastico.  Gli  importi
          corrispondenti  alle  indicate  economie  di  spesa vengono
          iscritti  in  bilancio in un apposito Fondo istituito nello
          stato   di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione
          dell'universita'  e  della  ricerca,  a decorrere dall'anno
          successivo    a    quello    dell'effettiva   realizzazione
          dell'economia  di  spesa,  e  saranno  resi  disponibili in
          gestione  con  decreto  del Ministero dell'economia e delle
          finanze  di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  subordinatamente  alla
          verifica  dell'effettivo  ed  integrale conseguimento delle
          stesse rispetto ai risparmi previsti.».
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
          1998,  n.  249  relativo al «Regolamento recante lo statuto
          delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria»
          e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1998,
          n. 175.
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre
          2007, n. 235, relativo al «Regolamento recante modifiche ed
          integrazioni  al decreto del Presidente della Repubblica 24
          giugno   1998,   n.   249,  concernente  lo  statuto  delle
          studentesse  e  degli  studenti della scuola secondaria» e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 18 dicembre 2007, n.
          293.
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio
          1998,  n.  323, relativo al «Regolamento recante disciplina
          degli  esami  di  Stato  conclusivi  dei corsi di studio di
          istruzione  secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della
          legge  10  dicembre  1997,  n.  425»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 1998, n. 210.
             -  Si  riporta  il testo degli articoli 4, 6, 8 e 10 del
          decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 marzo 1999, n.
          275,   recante   «Norme   in  materia  di  autonomia  delle
          istituzioni scolastiche»:
             «Art.  4  (Autonomia  didattica).  -  1.  Le istituzioni
          scolastiche,  nel  rispetto della liberta' di insegnamento,
          della  liberta'  di scelta educativa delle famiglie e delle
          finalita'   generali  del  sistema,  a  norma  dell'art.  8
          concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi
          funzionali  alla  realizzazione del diritto ad apprendere e
          alla  crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e
          valorizzano  le  diversita', promuovono le potenzialita' di
          ciascuno   adottando   tutte   le   iniziative   utili   al
          raggiungimento del successo formativo.
             2.    Nell'esercizio    dell'autonomia    didattica   le
          istituzioni  scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento
          e  dello  svolgimento  delle singole discipline e attivita'
          nel  modo  piu'  adeguato  al  tipo  di studi e ai ritmi di
          apprendimento  degli  alunni.  A  tal  fine  le istituzioni
          scolastiche    possono   adottare   tutte   le   forme   di
          flessibilita' che ritengono opportune e tra l'altro:
              a)  l'articolazione  modulare  del monte ore annuale di
          ciascuna disciplina e attivita';
              b)   la  definizione  di  unita'  di  insegnamento  non
          coincidenti   con   l'unita'   oraria   della   lezione   e
          l'utilizzazione,  nell'ambito del curricolo obbligatorio di
          cui all'art. 8, degli spazi orari residui;
              c)      l'attivazione     di     percorsi     didattici
          individualizzati,   nel  rispetto  del  principio  generale
          dell'integrazione  degli  alunni nella classe e nel gruppo,
          anche  in  relazione  agli alunni in situazione di handicap
          secondo  quanto  previsto  dalla  legge 5 febbraio 1992, n.
          104;
              d)   l'articolazione   modulare  di  gruppi  di  alunni
          provenienti  dalla  stessa o da diverse classi o da diversi
          anni di corso;
              e)  l'aggregazione  delle  discipline  in aree e ambiti
          disciplinari.
             3.  Nell'ambito  dell'autonomia didattica possono essere
          programmati,  anche  sulla base degli interessi manifestati
          dagli  alunni,  percorsi  formativi  che  coinvolgono  piu'
          discipline  e  attivita',  nonche'  insegnamenti  in lingua
          straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.
             4.   Nell'esercizio   della   autonomia   didattica   le
          istituzioni     scolastiche    assicurano    comunque    la
          realizzazione  di  iniziative  di  recupero  e sostegno, di
          continuita'  e  di orientamento scolastico e professionale,
          coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli
          enti  locali  in  materia  di  interventi integrati a norma
          dell'art. 139, comma 2, lettera b), del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalita' e i
          criteri  di  valutazione  degli  alunni  nel rispetto della
          normativa   nazionale  ed  i  criteri  per  la  valutazione
          periodica   dei   risultati  conseguiti  dalle  istituzioni
          scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.
             5.   La   scelta,  l'adozione  e  l'utilizzazione  delle
          metodologie  e  degli  strumenti  didattici, ivi compresi i
          libri  di  testo,  sono  coerenti con il Piano dell'offerta
          formativa  di  cui all'art. 3 e sono attuate con criteri di
          trasparenza     e     tempestivita'.    Esse    favoriscono
          l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.
             6.  I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il
          recupero  dei  debiti  scolastici  riferiti ai percorsi dei
          singoli   alunni   sono   individuati   dalle   istituzioni
          scolastiche  avuto  riguardo  agli  obiettivi  specifici di
          apprendimento  di  cui  all'art.  8  e  tenuto  conto della
          necessita'  di  facilitare  i  passaggi  tra diversi tipi e
          indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi
          formativi,  di  agevolare le uscite e i rientri tra scuola,
          formazione  professionale e mondo del lavoro. Sono altresi'
          individuati  i  criteri  per  il riconoscimento dei crediti
          formativi  relativi  alle  attivita' realizzate nell'ambito
          dell'ampliamento   dell'offerta   formativa  o  liberamente
          effettuate   dagli   alunni   e   debitamente  accertate  o
          certificate.
             7.  Il  riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi
          sistemi   formativi   e  la  relativa  certificazione  sono
          effettuati  ai  sensi  della  disciplina di cui all'art. 17
          della  legge  24  giugno  1997,  n.  196, fermo restando il
          valore  legale  dei  titoli di studio previsti dall'attuale
          ordinamento.».
             «Art.   6   (Autonomia  di  ricerca,  sperimentazione  e
          sviluppo). - 1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o
          tra  loro  associate,  esercitano  l'autonomia  di ricerca,
          sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del
          contesto  culturale,  sociale  ed  economico  delle realta'
          locali e curando tra l'altro:
              a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
              b)   la   formazione   e  l'aggiornamento  culturale  e
          professionale del personale scolastico;
              c) l'innovazione metodologica e disciplinare;
              d)  la  ricerca  didattica  sulle diverse valenze delle
          tecnologie  dell'informazione e della comunicazione e sulla
          loro integrazione nei processi formativi;
              e)  la  documentazione  educativa  e  la sua diffusione
          all'interno della scuola;
              f)  gli  scambi di informazioni, esperienze e materiali
          didattici;
              g)  l'integrazione  fra  le  diverse  articolazioni del
          sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali
          competenti,  fra diversi sistemi formativi, ivi compresa la
          formazione professionale.
             2.  Se  il  progetto  di  ricerca e innovazione richiede
          modifiche  strutturali  che  vanno  oltre  la flessibilita'
          curricolare    prevista   dall'art.   8,   le   istituzioni
          scolastiche    propongono   iniziative   finalizzate   alle
          innovazioni con le modalita' di cui all'art. 11.
             3.  Ai  fini  di cui al presente articolo le istituzioni
          scolastiche   sviluppano   e   potenziano   lo  scambio  di
          documentazione  e  di  informazioni  attivando collegamenti
          reciproci,  nonche'  con il Centro europeo dell'educazione,
          la  Biblioteca  di documentazione pedagogica e gli Istituti
          regionali   di  ricerca,  sperimentazione  e  aggiornamento
          educativi;   tali   collegamenti   possono   estendersi   a
          universita'  e  ad  altri  soggetti  pubblici e privati che
          svolgono attivita' di ricerca.».
             «Art.  8  (Definizione  dei curricoli). - 1. Il Ministro
          della  pubblica  istruzione, previo parere delle competenti
          commissioni  parlamentari  sulle  linee  e  sugli indirizzi
          generali,  definisce  a  norma  dell'art.  205  del decreto
          legislativo  16  aprile  1994, n. 297, sentito il Consiglio
          nazionale  della  pubblica istruzione, per i diversi tipi e
          indirizzi di studio:
              a) gli obiettivi generali del processo formativo;
              b)  gli  obiettivi  specifici di apprendimento relativi
          alle competenze degli alunni;
              c)  le  discipline  e le attivita' costituenti la quota
          nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;
              d)   l'orario   obbligatorio  annuale  complessivo  dei
          curricoli  comprensivo della quota nazionale obbligatoria e
          della   quota   obbligatoria   riservata  alle  istituzioni
          scolastiche;
              e)  i  limiti di flessibilita' temporale per realizzare
          compensazioni   tra  discipline  e  attivita'  della  quota
          nazionale del curricolo;
              f) gli standard relativi alla qualita' del servizio;
              g)  gli  indirizzi  generali circa la valutazione degli
          alunni,   il   riconoscimento  dei  crediti  e  dei  debiti
          formativi;
              h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi
          formativi   finalizzati   all'educazione  permanente  degli
          adulti,  anche a distanza, da attuare nel sistema integrato
          di  istruzione,  formazione,  lavoro, sentita la Conferenza
          unificata.
             2.  Le  istituzioni  scolastiche  determinano, nel Piano
          dell'offerta  formativa  il  curricolo  obbligatorio  per i
          propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la
          quota  definita  a  livello  nazionale  con  la  quota loro
          riservata  che  comprende  le  discipline e le attivita' da
          esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo
          le   istituzioni   scolastiche   precisano   le  scelte  di
          flessibilita' previste dal comma 1, lettera e).
             3.   Nell'integrazione   tra   la  quota  nazionale  del
          curricolo  e  quella  riservata alle scuole e' garantito il
          carattere   unitario   del  sistema  di  istruzione  ed  e'
          valorizzato  il  pluralismo  culturale  e territoriale, nel
          rispetto  delle diverse finalita' della scuola dell'obbligo
          e della scuola secondaria superiore.
             4.  La  determinazione  del  curricolo tiene conto delle
          diverse   esigenze  formative  degli  alunni  concretamente
          rilevate,  della necessita' di garantire efficaci azioni di
          continuita'  e  di  orientamento,  delle  esigenze  e delle
          attese  espresse  dalle  famiglie,  dagli  enti locali, dai
          contesti  sociali,  culturali  ed economici del territorio.
          Agli  studenti  e  alle  famiglie  possono  essere  offerte
          possibilita' di opzione.
             5.  Il  curricolo  della singola istituzione scolastica,
          definito  anche  attraverso  una  integrazione  tra sistemi
          formativi  sulla  base di accordi con le Regioni e gli Enti
          locali  negli  ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del
          decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n. 112, puo' essere
          personalizzato  in  relazione ad azioni, progetti o accordi
          internazionali.
             6.   L'adozione   di   nuove  scelte  curricolari  o  la
          variazione  di  scelte  gia'  effettuate  deve tenere conto
          delle  attese  degli  studenti e delle famiglie in rapporto
          alla conclusione del corso di studi prescelto.».
             «Art.  10  (Verifiche e modelli di certificazione). - 1.
          Per  la  verifica  del  raggiungimento  degli  obiettivi di
          apprendimento  e degli standard di qualita' del servizio il
          Ministero della pubblica istruzione fissa metodi e scadenze
          per  rilevazioni  periodiche.  Fino  all'istituzione  di un
          apposito  organismo  autonomo  le verifiche sono effettuate
          dal  Centro  europeo  dell'educazione,  riformato  a  norma
          dell'art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
             2.  Le  rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a
          sostenere  le  scuole  per  l'efficace raggiungimento degli
          obiettivi  attraverso l'attivazione di iniziative nazionali
          e   locali   di   perequazione,   promozione,   supporto  e
          monitoraggio, anche avvalendosi degli ispettori tecnici.
             3.  Con  decreto  del Ministro della pubblica istruzione
          sono  adottati  i  nuovi  modelli per le certificazioni, le
          quali,  indicano le conoscenze, le competenze, le capacita'
          acquisite  e  i  crediti  formativi riconoscibili, compresi
          quelli relativi alle discipline e alle attivita' realizzate
          nell'ambito   dell'ampliamento   dell'offerta  formativa  o
          liberamente    scelte    dagli    alunni    e   debitamente
          certificate.».
             -  Il  testo  del  decreto  del  Ministro della pubblica
          istruzione  22  agosto  2007,  n.  139 recante «Regolamento
          recante  norme  in  materia  di adempimento dell'obbligo di
          istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27
          dicembre   2006,  n.  296»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 31 agosto 2007, n. 202.
             -  Il  decreto  del Ministro della pubblica istruzione 3
          ottobre  2007,  n.  80  recante  «Attivita'  finalizzate al
          recupero dei debiti formativi» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 30 novembre 2007, n. 279.
             -   Si   riporta  il  testo  del  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 16 gennaio
          2009, n. 5:
             «Art.  1  (Finalita' della valutazione del comportamento
          degli  studenti).  -  1.  La  valutazione del comportamento
          degli  studenti  di  cui  all'art.  2  del  decreto-legge 1
          settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla
          legge  30  ottobre  2008,  n.  169,  risponde alle seguenti
          prioritarie finalita':
              -   accertare   i   livelli   di   apprendimento  e  di
          consapevolezza  raggiunti,  con  specifico riferimento alla
          cultura  e  ai valori della cittadinanza e della convivenza
          civile;
              -  verificare  la  capacita' di rispettare il complesso
          delle  disposizioni  che  disciplinano  la vita di ciascuna
          istituzione scolastica;
              - diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri
          degli  studenti  all'interno  della  comunita'  scolastica,
          promuovendo   comportamenti   coerenti   con   il  corretto
          esercizio  dei  propri  diritti  e  al  tempo stesso con il
          rispetto  dei  propri  doveri,  che corrispondono sempre al
          riconoscimento dei diritti e delle liberta' degli altri;
              -  dare  significato  e valenza educativa anche al voto
          inferiore a 6/10.
             2.  La valutazione del comportamento non puo' mai essere
          utilizzata  come  strumento per condizionare o reprimere la
          libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e
          non   lesiva   dell'altrui  personalita',  da  parte  degli
          studenti.
             Art. 2 (Caratteristiche ed effetti della valutazione del
          comportamento). - 1. La valutazione del comportamento degli
          studenti  nella  scuola  secondaria  di primo grado e nella
          scuola secondaria di secondo grado e' espressa in decimi.
             2.   La  valutazione,  espressa  in  sede  di  scrutinio
          intermedio  e  finale,  si  riferisce a tutto il periodo di
          permanenza  nella  sede  scolastica  e  comprende anche gli
          interventi  e  le attivita' di carattere educativo posti in
          essere  al  di  fuori  di essa. La valutazione in questione
          viene  espressa  collegialmente  dal Consiglio di classe ai
          sensi  della  normativa  vigente  e,  a  partire  dall'anno
          scolastico 2008-2009, concorre, unitamente alla valutazione
          degli  apprendimenti,  alla  valutazione  complessiva dello
          studente.
             3.  In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 comma 3
          del  decreto-legge  1°  settembre  2008, n. 137, convertito
          dalla  legge  30  ottobre  2008, n. 169, la valutazione del
          comportamento  inferiore  alla  sufficienza, ovvero a 6/10,
          riportata  dallo  studente  in  sede  di  scrutinio finale,
          comporta  la  non  ammissione  automatica  dello  stesso al
          successivo  anno  di corso o all'esame conclusivo del ciclo
          di studi.
             4.  La  votazione  insufficiente  di  cui al comma 3 del
          presente  articolo  puo' essere attribuita dal Consiglio di
          classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare
          ed  oggettiva  gravita', secondo i criteri e le indicazioni
          di cui al successivo art. 4.
             Art.   3   (Criteri   e   modalita'   applicative  della
          valutazione   del   comportamento).  -  1.  Ai  fini  della
          valutazione  del comportamento dello studente, il Consiglio
          di  classe tiene conto dell'insieme dei comportamenti posti
          in essere dallo stesso durante il corso dell'anno.
             2.   La   valutazione  espressa  in  sede  di  scrutinio
          intermedio  o  finale  non  puo'  riferirsi  ad  un singolo
          episodio,  ma  deve scaturire da un giudizio complessivo di
          maturazione e di crescita civile e culturale dello studente
          in  ordine  all'intero  anno  scolastico.  In  particolare,
          tenuto  conto della valenza formativa ed educativa cui deve
          rispondere  l'attribuzione  del  voto sul comportamento, il
          Consiglio   di   classe   tiene   in   debita   evidenza  e
          considerazione  i  progressi  e  i miglioramenti realizzati
          dallo  studente  nel  corso  dell'anno,  in  relazione alle
          finalita' di cui all'art. 1 del presente decreto.
             Art. 4 (Criteri ed indicazioni per l'attribuzione di una
          votazione  insufficiente).  -  1.  Premessa  la  scrupolosa
          osservanza  di  quanto previsto dall'art. 3, la valutazione
          insufficiente  del  comportamento,  soprattutto  in sede di
          scrutinio  finale,  deve scaturire da un attento e meditato
          giudizio   del   Consiglio  di  classe,  esclusivamente  in
          presenza   di   comportamenti   di   particolare   gravita'
          riconducibili  alle  fattispecie  per  le  quali lo Statuto
          delle studentesse e degli studenti - decreto del Presidente
          della  Repubblica  n. 249/1998, come modificato dal decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n.  235/2007 e chiarito
          dalla  nota  prot.  3602/PO  del 31 luglio 2008 - nonche' i
          regolamenti di istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni
          disciplinari  che  comportino  l'allontanamento  temporaneo
          dello  studente  dalla  comunita'  scolastica  per  periodi
          superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9-bis e 9-ter
          dello statuto).
             2. L'attribuzione di una votazione insufficiente, vale a
          dire  al  di  sotto  di  6/10, in sede di scrutinio finale,
          ferma  restando l'autonomia della funzione docente anche in
          materia di valutazione del comportamento, presuppone che il
          consiglio di classe abbia accertato che lo studente:
              nel  corso  dell'anno  sia stato destinatario di almeno
          una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente;
              successivamente  alla  irrogazione  delle  sanzioni  di
          natura   educativa   e  riparatoria  previste  dal  sistema
          disciplinare,  non abbia dimostrato apprezzabili e concreti
          cambiamenti  nel  comportamento,  tali  da  evidenziare  un
          sufficiente  livello  di  miglioramento nel suo percorso di
          crescita   e   di  maturazione  in  ordine  alle  finalita'
          educative di cui all'art. 1 del presente decreto.
             3.   Il  particolare  rilievo  che  una  valutazione  di
          insufficienza   del  comportamento  assume  nella  carriera
          scolastica  dell'allievo richiede che la valutazione stessa
          sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di
          effettuazione  dei  consigli  di  classe  sia  ordinari che
          straordinari  e soprattutto in sede di scrutinio intermedio
          e finale.
             4.  In  considerazione del rilevante valore formativo di
          ogni  valutazione  scolastica  e  pertanto  anche di quella
          relativa  al  comportamento, le scuole sono tenute a curare
          con  particolare  attenzione  sia  l'elaborazione del Patto
          educativo   di   corresponsabilita',   sia   l'informazione
          tempestiva  e  il  coinvolgimento  attivo delle famiglie in
          merito alla condotta dei propri figli.».
             «Art.   5   (Autonomia   scolastica).   -   1.  Ciascuna
          istituzione  scolastica autonoma, nel rispetto dei principi
          e  dei  criteri di carattere generale previsti dal presente
          decreto  e  dalla  normativa  vigente, puo' determinare, in
          sede   di   redazione  del  Piano  dell'offerta  formativa,
          ulteriori    criteri    e   iniziative   finalizzate   alla
          prevenzione,   tenendo   conto   di   quanto  previsto  dal
          Regolamento   di   istituto,   dal   Patto   educativo   di
          corresponsabilita'   e   dalle  specifiche  esigenze  della
          comunita' scolastica e del territorio.».
             -  La  raccomandazione  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave
          per  l'apprendimento  permanente,  e' pubblicata nella GUUE
          del 30 dicembre 2006.
             -  La  raccomandazione  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro
          europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, e'
          pubblicata nella GUUE del 6 maggio 2008.
             -  La decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e
          del  Consiglio  del  15 dicembre 2004 relativa ad un quadro
          comunitario  unico  per  la  trasparenza delle qualifiche e
          delle  competenze  (EUROPASS), e' pubblicata nella GUUE del
          31 dicembre 2004.
             -   La   Convenzione   sui  diritti  delle  persone  con
          disabilita'   e'   stata   adottata  il  13  dicembre  2006
          dall'Assemblea   generale   delle   Nazioni  Unite  con  la
          risoluzione A/RES/61/106.
          Nota all'art. 1:
             -  Per  il testo dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge
          1°  settembre  2008,  n.  137,  convertito  dalla  legge 30
          ottobre  2008,  n.  169,  recante  «Disposizioni urgenti in
          materia  di  istruzione  e universita'.», vedere le note al
          titolo.
             -  Si  riporta il testo dell'art. 2, comma 4 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  24 giugno 1998, n. 249,
          recante «Regolamento recante lo statuto delle studentesse e
          degli studenti della scuola secondaria»:
             «4.  Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e
          responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici
          e  i  docenti, con le modalita' previste dal regolamento di
          istituto,  attivano con gli studenti un dialogo costruttivo
          sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e
          definizione  degli  obiettivi  didattici, di organizzazione
          della  scuola,  di  criteri  di  valutazione, di scelta dei
          libri  e  del  materiale  didattico. Lo studente ha inoltre
          diritto  a  una valutazione trasparente e tempestiva, volta
          ad  attivare  un processo di autovalutazione che lo conduca
          ad  individuare  i propri punti di forza e di debolezza e a
          migliorare il proprio rendimento.».
             -  Per  il  testo dell'art. 8 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  8  marzo 1999, n. 275, recante «Norme in
          materia di autonomia delle istituzioni scolastiche», vedere
          le note alle premesse.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante
          «Norme   in   materia   di   autonomia   delle  istituzioni
          scolastiche»:
             «Art.  3  (Piano  dell'offerta  formativa).  -  1.  Ogni
          istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di
          tutte  le  sue componenti, il Piano dell'offerta formativa.
          Il   Piano   e'   il   documento  fondamentale  costitutivo
          dell'identita'  culturale  e  progettuale delle istituzioni
          scolastiche  ed  esplicita  la  progettazione  curricolare,
          extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole
          scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
             2.  Il  Piano dell'offerta formativa e' coerente con gli
          obiettivi   generali   ed  educativi  dei  diversi  tipi  e
          indirizzi  di studi determinati a livello nazionale a norma
          dell'art.  8 e riflette le esigenze del contesto culturale,
          sociale  ed  economico  della realta' locale, tenendo conto
          della  programmazione  territoriale dell'offerta formativa.
          Esso    comprende    e   riconosce   le   diverse   opzioni
          metodologiche,  anche  di gruppi minoritari, e valorizza le
          corrispondenti professionalita'.
             3.  Il  Piano  dell'offerta  formativa  e' elaborato dal
          collegio  dei  docenti  sulla base degli indirizzi generali
          per  le  attivita'  della scuola e delle scelte generali di
          gestione  e  di  amministrazione  definiti dal consiglio di
          circolo  o  di  istituto, tenuto conto delle proposte e dei
          pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche
          di   fatto   dei  genitori  e,  per  le  scuole  secondarie
          superiori,   degli  studenti.  Il  Piano  e'  adottato  dal
          consiglio di circolo o di istituto.
             4.  Ai  fini  di  cui al comma 2 il dirigente scolastico
          attiva  i  necessari  rapporti con gli enti locali e con le
          diverse   realta'   istituzionali,  culturali,  sociali  ed
          economiche operanti sul territorio.
             5.  Il  Piano  dell'offerta formativa e' reso pubblico e
          consegnato   agli   alunni   e   alle   famiglie   all'atto
          dell'iscrizione.».
             -  Per  il  testo  dell'art. 1, comma 622 della legge 27
          dicembre   2006,  n.  296,  recante  «Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (Legge finanziaria 2007)», vedere le note alle premesse.
             -  Per  il  testo  degli  articoli  8  e  11 del decreto
          legislativo  19  febbraio 2004, n. 59, recante «Definizione
          delle  norme  generali relative alla scuola dell'infanzia e
          al  primo  ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della
          legge 28 marzo 2003, n. 53», vedere le note alle premesse.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  45 del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,
          concernente  «Regolamento  recante  norme di attuazione del
          testo  unico  delle  disposizioni concernenti la disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          a  norma  dell'art.  1, comma 6, del decreto legislativo 25
          luglio 1998, n. 28»:
             «Art.   45   (Iscrizione  scolastica).  -  1.  I  minori
          stranieri  presenti  sul territorio nazionale hanno diritto
          all'istruzione  indipendentemente  dalla  regolarita' della
          posizione  in  ordine  al loro soggiorno, nelle forme e nei
          modi  previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti
          all'obbligo  scolastico  secondo le disposizioni vigenti in
          materia.  L'iscrizione  dei  minori  stranieri nelle scuole
          italiane  di  ogni  ordine  e grado avviene nei modi e alle
          condizioni previsti per i minori italiani. Essa puo' essere
          richiesta  in  qualunque  periodo  dell'anno  scolastico. I
          minori  stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero
          in  possesso di documentazione irregolare o incompleta sono
          iscritti con riserva.
             2.   L'iscrizione   con   riserva   non   pregiudica  il
          conseguimento  dei  titoli  conclusivi  dei corsi di studio
          delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado.  In  mancanza di
          accertamenti     negativi     sull'identita'     dichiarata
          dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con
          i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.
          I  minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono
          iscritti  alla  classe  corrispondente all'eta' anagrafica,
          salvo  che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad
          una classe diversa, tenendo conto:
              a)   dell'ordinamento   degli   studi   del   Paese  di
          provenienza  dell'alunno, che puo' determinare l'iscrizione
          ad   una   classe,  immediatamente  inferiore  o  superiore
          rispetto a quella corrispondente all'eta' anagrafica;
              b)  dell'accertamento di competenze, abilita' e livelli
          di preparazione dell'alunno;
              c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno
          nel Paese di provenienza;
              d)   del   titolo  di  studio  eventualmente  posseduto
          dall'alunno.
             3.  Il  collegio  dei  docenti  formula  proposte per la
          ripartizione   degli  alunni  stranieri  nelle  classi;  la
          ripartizione    e'    effettuata   evitando   comunque   la
          costituzione  di  classi  in  cui  risulti  predominante la
          presenza di alunni stranieri.
             4.  Il  collegio  dei docenti definisce, in relazione al
          livello  di  competenza  dei  singoli alunni, stranieri, il
          necessario  adattamento dei programmi di insegnamento; allo
          scopo   possono   essere   adottati   specifici  interventi
          individualizzati  o  per  gruppi  di alunni, per facilitare
          l'apprendimento  della  lingua  italiana,  utilizzando, ove
          possibile,   le  risorse  professionali  della  scuola.  Il
          consolidamento  della  conoscenza  e  della  pratica  della
          lingua  italiana  puo'  essere realizzata altresi' mediante
          l'attivazione  di  corsi intensivi di lingua italiana sulla
          base   di   specifici  progetti,  anche  nell'ambito  delle
          attivita'  aggiuntive  di  insegnamento per l'arricchimento
          dell'offerta formativa.
             5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai
          criteri e alle modalita' per la comunicazione tra la scuola
          e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche
          attraverso   intese   con   l'ente   locale,  l'istituzione
          scolastica  si  avvale  dell'opera  di  mediatori culturali
          qualificati.
             6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione
          degli  adulti  stranieri  il  consiglio  di  circolo  e  di
          istituto  promuovono  intese con le associazioni straniere,
          le  rappresentanze  diplomatiche  e  consolari dei Paesi di
          provenienza,  ovvero  con le organizzazioni di volontariato
          iscritte  nel  Registro  di  cui  all'art. 52 allo scopo di
          stipulare  convenzioni  e  accordi per attivare progetti di
          accoglienza;   iniziative   di  educazione  interculturale;
          azioni  a  tutela della cultura e della lingua di origine e
          lo  studio  delle  lingue  straniere piu' diffuse a livello
          internazionale.
             7.  Per  le  finalita'  di cui all'art. 38, comma 7, del
          testo   unico,   le   istituzioni  scolastiche  organizzano
          iniziative   di   educazione  interculturale  e  provvedono
          all'istituzione,     presso    gli    organismi    deputati
          all'istruzione  e  alla formazione in eta' adulta, di corsi
          di  alfabetizzazione  di  scuola  primaria  e secondaria di
          corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati
          al  conseguimento  del titolo della scuola dell'obbligo; di
          corsi  di  studio  per  il  conseguimento  del  diploma  di
          qualifica  o del diploma di scuola secondaria superiore; di
          corsi  di  istruzione e formazione del personale e tutte le
          altre   iniziative   di  studio  previste  dall'ordinamento
          vigente.  A  tal  fine  le  istituzioni scolastiche possono
          stipulare   convenzioni  ed  accordi  nei  casi  e  con  le
          modalita' previste dalle disposizioni in vigore.
             8.    Il    Ministro    della    pubblica    istruzione,
          nell'emanazione   della   direttiva  sulla  formazione  per
          l'aggiornamento   in   servizio  del  personale  ispettivo,
          direttivo  e  docente,  detta  disposizioni  per attivare i
          progetti   nazionali  e  locali  sul  tema  dell'educazione
          interculturale.   Dette   iniziative  tengono  conto  delle
          specifiche   realta'  nelle  quali  vivono  le  istituzioni
          scolastiche  e  le  comunita'  degli  stranieri, al fine di
          favorire  la  loro  migliore  integrazione  nella comunita'
          locale.».