IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione finora emanati della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di
origine dei vini;
Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 29 giugno 2009, con
il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Torgiano»;
Vista la richiesta del Consorzio di tutela dei vini di Torgiano,
intesa ad ottenere che le modifiche approvate con il citato decreto
possano essere applicabili anche ai quantitativi di vino provenienti
dalla vendemmia 2008 e precedenti;
Vista la nota n. 0121290 datata 29 luglio 2009 della regione Umbria
a sostegno della richiesta medesima formulata dal Consorzio di tutela
dei vini di Torgiano;
Ritenuto in accoglimento della predetta istanza, di dovere
procedere alla modifica del decreto ministeriale 15 giugno 2009, al
fine di prevedere che ai quantitativi di vino a denominazione di
origine controllata o atti a divenire a denominazione di origine
controllata «Torgiano» provenienti dalla vendemmia 2008 e precedenti,
siano applicate le disposizioni contenute nel disciplinare di
produzione approvato con il predetto decreto ministeriale 15 giugno
2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148
del 29 giugno 2009, fermo restando che le nuove tipologie «Torgiano»
Vin Santo e «Torgiano» Vendemmia Tardiva, dovranno essere utilizzate
a decorrere dalla vendemmia 2009;
Decreta:
Articolo unico
A titolo di modifica del decreto ministeriale 15 giugno 2009
richiamato in premessa, l'art. 1 e' integrato dal seguente comma 2:
2. Le disposizioni contenute nell'annesso disciplinare di
produzione, con esclusione di quelle relative alle nuove tipologie
«Torgiano» Vin Santo e «Torgiano» Vendemmia Tardiva, sono applicabili
anche ai vini a denominazione di origine controllata o atti a
divenire a denominazione di origine controllata «Torgiano»,
provenienti dalla vendemmia 2008 e precedenti, a condizione che le
relative partite rispondano ai requisiti previsti dall'annesso
disciplinare e che le ditte produttrici interessate comunichino al
soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della
denominazione di origine in questione, ai sensi della specifica
vigente normativa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto di approvazione della presente modifica, i
quantitativi di prodotto in questione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2009
Il capo Dipartimento: Nezzo