IL COMITATO NAZIONALE PER LA GESTIONE DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE E
PER IL SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PROGETTO DEL
PROTOCOLLO DI KYOTO
Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo
scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunita'
e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (di seguito: la
direttiva 2003/87/CE);
Vista la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE
al fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel sistema
comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto
serra (di seguito: la direttiva 2008/101/CE);
Visto in particolare l'art. 1, paragrafo 4 della direttiva 2008/101
CE che stabilisce che gli operatori aerei che intendano beneficiare
delle quote di emissione assegnate a titolo gratuito debbano
trasmettere all'Autorita' nazionale competente per le attivita' di
trasporto aereo elencate nell'allegato 1 della direttiva 2008/101 CE
i dati per l'anno 2010 relativi alle tonnellate-chilometro,
monitorati e comunicati conformemente al Piano di monitoraggio, cosi'
come approvato dall'Autorita' nazionale competente, nonche'
verificati da un ente indipendente;
Considerato altresi' che l'art. 1 della sopra citata direttiva
stabilisce che, a partire dal 1 gennaio 2010, gli operatori aerei
effettuino il monitoraggio delle emissioni rilasciate
dall'aeromobile, conformemente al Piano di monitoraggio ed in
conformita' alla decisione della Commissione europea 2009/339 CE del
16 aprile 2009 e, previa verifica effettuata da un ente indipendente,
comunichino annualmente le emissioni dei gas ad effetto serra per le
attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato 1 della direttiva
2008/101 CE, relative all'anno solare entro il 31 marzo dell'anno
successivo;
Visto l'allegato IV della direttiva 2003/87/CE, come emendato dalla
direttiva 2008/101/CE, che stabilisce i criteri per il controllo e la
comunicazione delle emissioni prodotte dalle attivita' di trasporto
aereo;
Visto l'allegato V della direttiva 2003/87/CE, come emendato dalla
direttiva 2008/101/CE, che stabilisce i criteri per la verifica delle
emissioni prodotte dalle attivita' di trasporto aereo;
Visto l'art. 15 della direttiva 2003/87/CE, come emendato dalla
direttiva 2008/101/CE, che stabilisce che gli Stati membri provvedano
ad assicurare che le comunicazioni effettuate dai gestori e dagli
operatori aerei a norma dell'art. 14, paragrafo 3, siano verificate
secondo i criteri definiti all'allegato V della direttiva stessa e
secondo le eventuali disposizioni dettagliate adottate dalla
Commissione;
Visto l'art. 14 della direttiva 2003/87/CE, come emendato dalla
direttiva 2008/101/CE, che stabilisce che gli Stati membri provvedono
affinche' ogni gestore o operatore aereo comunichi all'autorita'
competente le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile
dall'impianto o, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dall'aeromobile che
opera dopo la fine di tale anno, in conformita' della decisione della
Commissione europea 2009/339/CE del 16 aprile 2009;
Vista la decisione della Commissione europea 2007/589/CE del 18
luglio 2007 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la
comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, ai sensi della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed in
particolare l'art. 2 che abroga la decisione 2004/156/CE della
Commissione;
Vista la decisione della Commissione europea 2009/339/CE del 16
aprile 2009 che emenda la decisione 2007/589/CE con riferimento
all'inclusione delle linee guida per il monitoraggio e la
comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra e dei dati
relativi alle tonnellate-chilometro per le attivita' di trasporto
aereo;
Visto il formato elettronico Template-Piano(Em) redatto dalla
Commissione europea conformemente all'allegato XIV della decisione
2009/339/CE, al fine della predisposizione del sopra citato Piano di
monitoraggio per la sezione relativa al monitoraggio e la
comunicazione delle emissioni di gas serra dalle attivita' di
trasporto aereo, nonche' il formato elettronico Template-Piano(t-km)
redatto dalla Commissione europea conformemente all'allegato XV della
decisione 2009/339/CE, al fine della predisposizione del sopra citato
Piano di monitoraggio per la sezione relativa al monitoraggio e la
comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le
attivita' di trasporto aereo;
Visto il formato elettronico Template-Comunicazione(Em) redatto
dalla Commissione europea per la comunicazione annuale delle
emissioni di gas serra dalle attivita' di trasporto aereo, nonche' il
formato elettronico Template-Comunicazione(t-km) redatto dalla
Commissione europea per la comunicazione dei dati relativi alle
tonnellate-chilometro per le attivita' di trasporto aereo;
Considerato che ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, paragrafo
15 («Art. 18-bis») della direttiva 2008/101/CE, e' in corso di
predisposizione da parte della Commissione europea l'elenco degli
operatori aerei amministrati dall'Italia e che tale elenco ancora non
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea;
Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 31
luglio 2009, ha avviato l'esame della bozza di decreto-legge
contenente «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia della
Comunita' europea» , nella quale questo Comitato e' individuato come
autorita' nazionale competente alla gestione della direttiva
2008/101/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE;
Considerato che occorre porre in essere, con la massima urgenza,
gli adempimenti necessari al fine di permettere agli operatori del
settore aereo di poter beneficiare dell'assegnazione a titolo
gratuito di quote di emissione;
Delibera:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. La presente deliberazione e' indirizzata agli operatori aerei
che svolgono le attivita' di trasporto aereo, elencate nell'allegato
1 della direttiva 2008/101 CE e amministrati dall'Italia ai sensi
dell'art. 1, paragrafo 15 («Art. 18-a, comma 1) della direttiva
2008/101/CE.
2. Al fine di agevolare l'identificazione degli operatori aerei di
cui al comma 1, conformemente a quanto stabilito dall'art. 1,
paragrafo 15 («Art. 18-bis») della direttiva 2008/101/CE, la
Commissione europea ha redatto un elenco degli operatori amministrati
dall'Italia. Tale elenco, da considerarsi non esaustivo, e'
disponibile nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva
2003/87/CE del sito www.minambiente.it.