IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

   Visto  l'art. 1, commi da 58 a 62 della legge 24 dicembre 2007, n.
244,   recanti   disposizioni   per   la   razionalizzazione   e   la
semplificazione  del  processo  di  determinazione  del  reddito  dei
soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali di
cui  al  regolamento  (CE)  n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 luglio 2002;
  Visto  il decreto 1° aprile 2009 del Ministro dell'economia e delle
finanze,  previsto  dal  comma 60 dell'art. 1 della legge 24 dicembre
2007,  n. 244, recante «disposizioni di attuazione e di coordinamento
delle  norme  contenute  nei commi 58 e 59 dell'art. 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244»;
  Visto  l'art.  15,  commi  da  3 a 9, del decreto-legge 29 novembre
2008,  n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009,  n.  2,  recanti  disposizioni  in  materia  di  riallineamento
volontario di valori contabili per i soggetti che adottano i suddetti
principi contabili;
  Visto,  in  particolare,  il  comma  8  dell'art.  15  del medesimo
decreto-legge  29  novembre  2008, n. 185, che prevede l'applicazione
delle  disposizioni  contenute  nei  commi  da 3 a 7-bis dell'art. 15
anche per riallineare le divergenze derivanti:
   a)  da variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS
adottati,  rispetto  ai  valori  e alle qualificazioni che avevano in
precedenza assunto rilevanza fiscale;
   b)  da  variazioni  registrate  in  sede di prima applicazione dei
principi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2007;
  Visto,  in  particolare,  il  comma 8-bis dell'art. 15 del medesimo
decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185  che  demanda ad apposito
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'emanazione delle
disposizioni di attuazione del comma 8;
  Visto  il  decreto  legislativo  28  febbraio  2005, n. 38, recante
esercizio  delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n.
1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni,  che  ha istituito l'imposta regionale sulle attivita'
produttive;
  Visti  gli  articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle
finanze;
                              Decreta:


                               Art. 1.


Riallineamento  di valori contabili in sede di prima applicazione dei
 principi IAS/IFRS e di successiva variazione degli stessi principi

  1.  Per  i  soggetti  che  redigono il bilancio in base ai principi
contabili  internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento  europeo  e del Consiglio del 19 luglio 2002, a partire da
un  esercizio  successivo  a  quello in corso al 31 dicembre 2007, le
modifiche  introdotte dall'art. 1, commi 58, 59, 60 e 62, della legge
24  dicembre  2007,  n.  244, al regime impositivo ai fini dell'IRES,
esplicano   efficacia,   con  riguardo  ai  componenti  reddituali  e
patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio di prima
applicazione  di  tali  principi  contabili.  Tuttavia, continuano ad
essere  assoggettati  alla  disciplina fiscale previgente gli effetti
reddituali  e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli
successivi  delle  operazioni  pregresse  che  risultino diversamente
qualificate,  classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini
fiscali  rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e
imputazioni   temporali   risultanti   dal   bilancio  dell'esercizio
precedente  a  quello  di  prima  applicazione dei principi contabili
internazionali.  Le disposizioni dei periodi precedenti valgono anche
ai  fini  della  determinazione della base imponibile dell'IRAP, come
modificata dall'art. 1, comma 50, della citata legge n. 244 del 2007.
  2. I contribuenti possono riallineare, ai fini dell'IRES, dell'IRAP
e  di  eventuali  addizionali,  secondo le disposizioni dell'art. 15,
commi  3,  4, 5, 6, 7, 7-bis e 9, del decreto legge 29 novembre 2008,
n.  185,  convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le divergenze
di  cui  al  comma  1 del presente articolo, esistenti all'inizio del
periodo  d'imposta  di  prima  applicazione  dei  principi  contabili
internazionali,  con  effetto a partire da tale inizio. L'opzione per
il  riallineamento delle divergenze e' esercitata nella dichiarazione
dei  redditi  relativa  all'esercizio  precedente  a  quello di prima
applicazione   dei   principi   contabili  internazionali.  L'imposta
sostitutiva  e'  versata  in  unica  soluzione  entro  il  termine di
versamento  a saldo delle imposte relative all'esercizio precedente a
quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali.
  3.  In  deroga  alle disposizioni del comma 2, i soggetti che hanno
applicato  i  principi contabili internazionali a partire dal primo o
dal  secondo  esercizio  successivo  a quello in corso al 31 dicembre
2007 possono riallineare le divergenze di cui al comma 1 del presente
articolo   esistenti   all'inizio   del   secondo  periodo  d'imposta
successivo  a  quello  in  corso  al  31 dicembre 2007, con effetto a
partire  da  tale  inizio.  L'opzione  per  il  riallineamento  delle
divergenze  e'  esercitata  nella  dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio  successivo  a  quello  in  corso al 31 dicembre 2007 e
l'imposta  sostitutiva  e'  versata  in  un'unica  soluzione entro il
termine di presentazione della dichiarazione stessa.
  4.  Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche in caso
di  variazioni  che  intervengono  nei  principi  contabili  IAS/IFRS
adottati.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni di cui al
comma  2, qualora  le variazioni decorrono dall'inizio dell'esercizio
nel  corso del quale e' intervenuta l'omologazione, il riallineamento
puo'  riguardare  le  divergenze  esistenti all'inizio del periodo di
imposta  successivo  a  quello  da  cui  decorrono le variazioni; con
effetto  a  partire  da  tale  inizio.  In  tal  caso,  l'opzione  e'
esercitata  nella  dichiarazione  dei  redditi  di prima applicazione
delle  variazioni  e  l'imposta  sostitutiva  e'  versata in un'unica
soluzione  entro  il  termine  di  versamento  a saldo delle relative
imposte.