IL CAPO DIPARTIMENTO
              delle politiche europee e internazionali

  Visto  il  Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008,
relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato  vitivinicolo, che
modifica  i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005
e  n.  3/2008  e  abroga  i  regolamenti  (CEE)  n. 2392/86 e (CE) n.
1493/1999;
  Visto  il  Reg.  (CE)  n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno
2008, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del
Consiglio    relativo    all'organizzazione    comune   del   mercato
vitivinicolo,  in  ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i
Paesi  terzi,  al  potenziale  produttivo  e ai controlli nel settore
vitivinicolo;
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  260 del 10 agosto 2000 recante
disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo;
  Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 contenente le
norme in materia ambientale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5396  del 27 novembre 2008 con il
quale   sono   state  adottate  le  disposizioni  di  attuazione  dei
Regolamenti  CE  n.  479/2008  e  n.  555/2008  per  quanto  riguarda
l'applicazione  della  misura  della  distillazione dei sottoprodotti
della vinificazione;
  Visto  l'art. 5, paragrafo 4 del citato decreto ministeriale del 27
novembre  2008  che prevede la possibilita' di esonerare dall'obbligo
di  consegna  dei  sottoprodotti  ai distillatori i produttori che li
destinano ad usi alternativi alla distillazione;
  Visto,  in  particolare,  il  paragrafo  4,  lettera  b) del citato
articolo   5   che   stabilisce   che,  per  la  campagna  2008/2009,
l'autorizzazione ai soggetti che utilizzano le fecce e le vinacce per
usi  diversi  dalla distillazione e' rilasciata dal Ministero, previo
parere   della   Regione   o   Provincia   autonoma  territorialmente
competente;
  Visto il decreto dipartimentale n. 6140 del 23 dicembre 2008 con il
quale  la  Societa'  C&  T  S.p.A.  e'  stata autorizzata, per la
campagna 2008/2009 ad utilizzare le vinacce vergini come combustibile
per la produzione di energia elettrica rinnovabile;
  Vista  la  nota  n. 19955 del 7 agosto 2009 con la quale la Regione
Molise  ha  espresso  parere  favorevole  all'utilizzo da parte della
Societa'  C& T S.p.a. delle vinacce vergini come combustibile per
la produzione di energia elettrica rinnovabile;
  Vista la domanda presentata dalla Societa' C& T S.p.a. con sede
legale  in  Ancona,  Corso Matteotti n. 117 e stabilimento in Termoli
(Campobasso)  e  la  documentazione  inviata  a  corredo della citata
istanza;
  Considerato  che le caratteristiche delle vinacce depositate presso
lo  stabilimento  di  Termoli  (Campobasso)  dalla  Societa' C& T
Alcoli  S.r.l.  sono state controllate all'entrata nello stabilimento
delle stesse sulla base delle disposizioni nazionali vigenti;
  Considerato,  altresi', che non sono concessi aiuti comunitari alla
societa'   richiedente,  qualora  sia  rilasciata  la  autorizzazione
richiesta;
  Ritenuto  di  procedere alla modifica del decreto dipartimentale 23
dicembre 2008 citato;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  L'art.  1 del decreto dipartimentale 23 dicembre 2008 citato in
premessa e' sostituito dal seguente:
   1)  A  decorrere  dalla  campagna  2009/2010  la Societa' C& T
S.p.a.  con  sede  legale  in  Ancona,  Corso  Matteotti,  n. 117, e'
autorizzata ad utilizzare le vinacce vergini come combustibile per la
produzione di energia elettrica rinnovabile.
   2)  Le  vinacce  utilizzate  sono esclusivamente quelle acquistate
dalla  «C&  T  Alcool s.r.l.» limitatamente ai quantitativi dalla
stessa  detenuti alla data del 30 novembre di ciascun anno e stoccati
nel   deposito   fiscale  ubicato  in  Termoli  (Campobasso)  -  Zona
industriale.
   3) Limitatamente alla campagna 2008/2009, la Societa' C& T spa
effettua  la trasformazione delle vinacce presso lo stabilimento sito
in Termoli (Campobasso) - Zona Industriale, entro il 31 ottobre 2009.
   4)  Le  vinacce  consegnate  alla  Societa'  C&  T S.p.a. sono
utilizzate  unicamente  per  produrre  energia  e  non possono essere
destinate alla produzione di alcol.