L'AUTORITA'

  Nella  riunione  della  Commissione per le infrastrutture e le reti
del 24 luglio 2009;
  Vista  la  legge  14  novembre  1995, n. 481, recante «Norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'.
Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita'»;
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  Visto  il  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n. 259, recante
«Codice  delle  comunicazioni elettroniche», e successive modifiche e
integrazioni, ed in particolare l'art. 98, comma 11;
  Vista  la  legge  24  novembre  1981,  n. 689 recante «Modifiche al
sistema penale», e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7 recante «Misure
urgenti   per   la   tutela  dei  consumatori,  la  promozione  della
concorrenza,  lo  sviluppo  di  attivita'  economiche e la nascita di
nuove  imprese»,  convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
2007,  n.  40,  e  in  particolare, l'art. 1, comma 3, secondo cui «I
contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti
televisive  e  di  comunicazione elettronica, indipendentemente dalla
tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del contraente di
recedere  dal  contratto  o  di  trasferire  le  utenze  presso altro
operatore  senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza
spese  non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre
un  obbligo  di  preavviso  superiore  a  trenta  giorni. Le clausole
difformi  sono  nulle,  fatta  salva  la  facolta' degli operatori di
adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali
gia'  stipulati  alla  data di entrata in vigore del presente decreto
entro  i successivi sessanta giorni» e l'art. 1, comma 4, secondo cui
«l'Autorita'    per    le   garanzie   nelle   comunicazioni   vigila
sull'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al presente articolo e
stabilisce  le modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma
2.  La  violazione  delle  disposizioni  di  cui ai commi 1, 2 e 3 e'
sanzionata   dall'Autorita'   per  le  garanzie  nelle  comunicazioni
applicando  l'art. 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui  al  decreto  legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato
dall'art.  2,  comma  136,  del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»;
  Vista   la   delibera   dell'Autorita'   per   le   garanzie  nelle
comunicazioni  (di  seguito:  Autorita')  n.  4/06/CONS,  relativa al
«Mercato   dell'accesso   disaggregato   all'ingrosso  (ivi  compreso
l'accesso  condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della
fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli
identificati  dalla  raccomandazione  della  Commissione  europea  n.
2003/311/CE):  identificazione ed analisi del mercato, valutazione di
sussistenza  di  imprese  con  significativo  potere  di  mercato  ed
individuazione degli obblighi regolamentari»;
  Vista  la delibera dell'Autorita' n. 274/07/CONS recante «Modifiche
ed integrazioni alla delibera n. 4/06/CONS: Modalita' di attivazione,
migrazione e cessazione nei servizi di accesso»;
  Vista  la delibera dell'Autorita' n. 4/03/CIR recante «Integrazione
della  disposizioni  in  materia  di  Carrier  Preselection: norme in
materia di disattivazione della prestazione»;
  Vista la delibera dell'Autorita' n. 27/08/CIR recante «Approvazione
dell'offerta  di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di
raccolta,   terminazione   e   transito  delle  chiamate  nella  rete
telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per l'anno 2008»;
  Vista la delibera dell'Autorita' n. 68/08/CIR recante «Disposizioni
in  merito  alla capacita' giornaliera di evasione delle richieste di
migrazione ai sensi della delibera n. 274/07/CONS»;
  Vista  la  circolare  dell'Autorita'  del 9 aprile 2008, recante le
modalita'  attuative  della  delibera n. 274/07/CONS per il passaggio
degli  utenti  finali tra operatori, e relativi allegati tecnici, che
costituiscono parte integrante e sostanziale della circolare;
  Visto  l'Accordo  Quadro  sottoscritto  dagli  operatori in data 14
giugno 2008 per il passaggio degli utenti finali, in attuazione della
delibera  n. 274/07/CONS, pubblicato sul sito internet dell'Autorita'
il 21 luglio 2008;
  Vista  la  delibera dell'Autorita' n. 1/09/CIR recante «Diffida, ai
sensi dell'art. 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003,
n.  259,  agli  operatori  di  rete  fissa ad adempiere alle previste
disposizioni normative in materia di migrazione»;
  Vista la delibera dell'Autorita' n. 23/09/CIR recante «Disposizioni
attuative  delle  procedure  di  cui  alla delibera n. 274/07/CONS in
merito  alla  fornitura  del  codice  di  migrazione  da  parte degli
operatori di rete fissa»;
  Vista  la  comunicazione  del  27  marzo  2009, anticipata sul sito
dell'Autorita' e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  133 dell'11 giugno 2009, con cui e' stato dato avvio al
procedimento  relativo  alle  procedure di trasferimento delle utenze
tra operatori di rete fissa;
  Considerato,  in  linea  con  quanto richiamato nelle premesse alla
delibera  n.  274/07/CONS,  che  gli operatori non SPM (Significativo
Potere  di  Mercato)  sono  sottoposti  agli  obblighi  regolamentari
derivanti:
   dall'art.  28,  comma 1 del Codice delle comunicazioni, che impone
agli  operatori  autorizzati  di rispettare le condizioni imposte per
l'autorizzazione  generale  tra  cui quelle indicate al comma 8 della
parte A dell'allegato 1 al predetto Codice delle comunicazioni ovvero
«a  rispettare  le  norme sulla tutela dei consumatori specifiche del
settore delle comunicazioni elettroniche, come indicato...»;
   dall'art.  70  del  Codice delle comunicazioni, in base al quale i
tempi di attivazione e di disattivazione, del servizio, costituiscono
elementi  che  devono  necessariamente far parte del contenuto minimo
della disciplina contrattuale;
   dai  principi  di  cui all'art. 13 del Codice delle comunicazioni,
poiche'  i tempi di migrazione rappresentano un elemento rilevante ai
fini  della  scelta  da  parte  dei consumatori e, di conseguenza, la
certezza,  la trasparenza e l'adeguata pubblicita' delle informazioni
relative  a  tale elemento consentono ai consumatori stessi di trarre
il massimo beneficio dalla concorrenza nello specifico mercato;
  Considerato,  parimenti,  quanto  inoltre premesso alla delibera n.
274/07/CONS   laddove   si   chiariva   che   l'intervento   con  una
regolamentazione   bilaterale,   fonte  di  obblighi  anche  per  gli
operatori  che  non abbiano significativo potere di mercato, derivava
dalla  necessita'  di  prevedere  tempi certi di passaggio al fine di
soddisfare  una  esigenza  di  tempestivita'  del  processo oltre che
consentire  al  consumatore, nell'ipotesi di un eventuale ritardo, di
poter  verificare  l'origine  del  disservizio ed adire le necessarie
azioni a tutela dei propri interessi;
  Considerato  che  quanto  sopra  riportato  si pone in coerenza con
quanto  stabilito  dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 laddove, all'art.
1,  comma 3, recita testualmente: «I contratti per adesione stipulati
con  operatori  di  telefonia e di reti televisive e di comunicazione
elettronica,  indipendentemente  dalla  tecnologia utilizzata, devono
prevedere  la  facolta' del contraente di recedere dal contratto o di
trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o
ritardi  non  giustificati  e  senza  spese non giustificate da costi
dell'operatore   e  non  possono  imporre  un  obbligo  di  preavviso
superiore a trenta giorni»;
  Considerato  che  lo  stesso  art. 1 della succitata legge 2 aprile
2007,  n.  40  attribuisce,  al  comma  4,  poteri  di vigilanza e di
regolazione  all'Autorita',  prevedendo  che  le eventuali violazioni
riscontrate  siano  sanzionate ai sensi dell'art. 98 del Codice delle
comunicazioni  elettroniche  (decreto  legislativo 1° agosto 2003, n.
259,  come  modificato  dall'art.  2,  comma 136, del decreto-legge 3
ottobre  2006,  n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286);
  Considerato,  con  riferimento  al  percorso  regolamentare  che ha
condotto alle attuali procedure di trasferimento delle utenze, che la
delibera   n.  4/06/CONS  definiva,  in  prima  istanza,  principi  e
procedure  per  il  passaggio dei clienti tra operatori agli articoli
17, 18 e 20;
  Considerato  che  viene  previsto  nelle  premesse alla delibera n.
4/06/CONS,  con  riferimento alle condizioni attuative degli obblighi
regolamentari  per  la gestione del passaggio tra operatori, previste
agli  articoli  17, 18 e 20 della delibera n. 4/06/CONS, nonche' alle
misure  a  garanzia  dei  diritti degli utenti finali, delineate alla
sezione 4.4 dell'allegato A alla stessa delibera, che le modalita' di
effettiva   implementazione   di   tali  misure  verranno  verificate
dall'Autorita', anche mediante interlocuzione con le associazioni dei
consumatori  e  gli  operatori.  Nella  stessa  delibera  si  ritiene
opportuno  che, nel corso del processo di implementazione, laddove ne
ravveda  la  necessita',  l'Autorita'  riveda  tali misure al fine di
introdurre  adeguamenti e correttivi che garantiscano effettivamente,
da  un  lato,  il diritto degli utenti finali di scegliere il proprio
operatore  di  accesso  e,  dall'altro  lato,  condizioni  di equa ed
effettiva competizione tra gli operatori;
  Considerato  che  nel  punto  309  dell'Allegato A alla delibera n.
4/06/CONS,  relativamente alla modalita' di gestione dei passaggi tra
servizi   di   unbundling   e  servizi  di  accesso  delle  divisioni
commerciali di Telecom Italia, l'Autorita' riteneva, nel contemperare
le   esigenze   di  favorire  lo  sviluppo  dei  servizi  di  accesso
disaggregato  e  di  garantire agli utenti il diritto di scegliere il
proprio  fornitore  di  servizi di comunicazione, che le procedure di
disattivazione del servizio di full unbundling e di shared access con
contestuale  rientro  in Telecom Italia debbano poter essere trattate
alla  stregua  dei passaggi tra operatori alternativi diversi, ovvero
attivate  su  istanza  dell'operatore  recipient, pur nel rispetto di
opportune asimmetrie a favore degli operatori alternativi;
  Considerato  che  il punto 310 riporta che, a tal fine, l'Autorita'
ritiene  che,  in  tutti  i casi in cui la procedura di passaggio dia
luogo  alla  disattivazione  di  un servizio di accesso disaggregato,
Telecom  Italia  debba  dare  comunicazione all'operatore alternativo
donating  in merito alla disattivazione del servizio disaggregato con
almeno  20  giorni di anticipo rispetto alla attuazione della stessa,
al  fine  di  consentire  a  quest'ultimo le proprie verifiche con il
cliente  finale  e  la  eventuale  riconfigurazione degli apparati in
centrale;
  Considerato  che  il  suddetto  anticipo  di  20  giorni,  ritenuto
dall'Autorita'   opportuno  in  una  fase  iniziale  di  avvio  delle
procedure,  era  legato alla diversa iniziale capacita' organizzativa
degli  OLO,  chiamati  per  la prima volta a gestire procedure su cui
Telecom   Italia  aveva  negli  anni  acquisito  notevole  esperienza
nell'effettuare attivita' analoghe;
  Considerato   che   successivamente  all'entrata  in  vigore  della
delibera n. 4/06/CONS le procedure di passaggio sono state oggetto di
ulteriore   intervento   regolamentare   con   le   delibere   numeri
274/07/CONS,  68/09/CIR,  01/09/CIR,  23/09/CIR al fine di introdurre
adeguamenti e correttivi che garantiscano effettivamente, da un lato,
il  diritto  degli utenti finali di scegliere il proprio operatore di
accesso   e,   dall'altro  lato,  condizioni  di  equa  ed  effettiva
competizione tra gli operatori;
  Considerato   tuttavia   che  gli  interventi  regolamentari  sopra
richiamati  non hanno mai interessato i tempi della cosiddetta fase 2
(vedi nota 1)  del processo di migrazione (che nella sostanza rendeva
cogente,  nel  caso  di  unbundling, il preavviso di 20 giorni di cui
sopra) e che, in linea con quanto gia' premesso nei punti 70-72 della
delibera  n. 274/07/CONS, tale tempo di sospensiva della procedura di
migrazione  (per  l'appunto  la fase 2) comporta che il passaggio tra
due  operatori  alternativi o il rientro in Telecom Italia possa oggi
richiedere  oltre  30  giorni  solari.  Tale  valore  e' notevolmente
peggiorativo  rispetto  ai  tempi  teoricamente  impiegati (10 giorni
solari)  da  Telecom Italia per l'attivazione della linea. (vedi nota
2)  Tale tempistica non consente sempre di rispettare le disposizioni
della  legge  2  aprile  2007, n. 40 sopra richiamata oltre a rendere
differenti,  per  i  clienti, le tempistiche di passaggio in funzione
dell'operatore   donating   cui   sono   attestati.  A  tal  fine  le
associazioni   avevano,   nell'ambito  del  procedimento  istruttorio
relativo  all'approvazione  della  delibera n. 274/07/CONS, richiesto
che  siano  eliminati  i tempi di sospensiva previsti (quelli appunto
relativi  alla  fase  2)  in  quanto  non  apparivano giustificati da
adempimenti tecnici da parte dell'Operatore donating;
  Ritenuto  che,  ad  oltre  2  anni  dall'adozione della delibera n.
274/07/CONS  ed  ad oltre 1 anno dall'avvio operativo delle procedure
di  passaggio  dei  clienti,  i  tempi  di  preavviso  dell'Operatore
donating  nell'ambito delle procedure di migrazione, come tra l'altro
gia'  osservato  nelle premesse alla delibera n. 274/07/CONS ai punti
70-71, appaiono eccessivi, alla luce delle attivita' svolte, quali le
verifiche  tecniche  e  formali  e la gestione della portabilita' del
numero  e  tenuto conto che attivita' analoghe sono svolte da Telecom
Italia in 3 giorni lavorativi (vedi nota 3);
  Ritenuto,  alla  luce  degli esiti delle attivita' di monitoraggio,
delle  segnalazioni ricevute e delle valutazioni svolte nel corso del
procedimento  in  oggetto,  che  le  attuali tempistiche dei passaggi
OLO-OLO  o rientro in Telecom Italia siano eccessive e non consentano
di attuare i principi a tutela della utenza e della concorrenza sopra
richiamati e stabiliti, in ultimo, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
  Considerato  che la delibera n. 274/07/CONS prevede, in merito alle
procedure  di migrazione (applicabili nel caso in cui il donating sia
altro OLO) quanto segue:
   il  recipient  raccoglie, su apposito modulo cartaceo, la volonta'
del  cliente  finale di recedere dal precedente contratto in essere e
la  conserva  unitamente  alle  restanti  documentazioni  relative al
contratto finale;
   il   recipient  fornisce  senza  indugio  al  donating  con  mezzi
elettronici,  una comunicazione circa il contratto cessato contenente
tutti gli estremi necessari per consentirne l'individuazione da parte
del donating e la data di cessazione;
   l'operatore  recipient  trasmette  la richiesta di migrazione alla
divisione rete dell'operatore notificato, indicando la data attesa di
consegna  concordata con il cliente. La comunicazione avviene dopo 10
giorni  lavorativi dalla ricezione della richiesta di cui al punto a)
nel  caso di servizi bitstream o WLR ovvero 20 giorni lavorativi, nel
caso di servizi bitstream naked e accesso disaggregato;
   la  divisione  rete  dell'operatore  notificato  entro  un  giorno
lavorativo  conferma  agli  operatori  donating  e  recipient la data
attesa di consegna;
   l'operatore  recipient  fornisce  entro  3 giorni lavorativi dalla
data  attesa di migrazione, una comunicazione al cliente che conferma
la data prevista per la migrazione;
   gli   operatori  recipient  e  donating  possono  interrompere  la
migrazione  o  richiedere  la  rimodulazione  della  data  attesa  di
consegna  solo  in  casi  eccezionali  e non dipendenti dalla propria
volonta',  secondo  quanto  previsto  all'art.  17,  comma  12  della
delibera n. 274/07/CONS;
   alla  data  attesa  di  consegna  la divisione rete dell'operatore
notificato  effettua  l'operazione di migrazione e la notifica sia al
donating che al recipient;
   in  caso di contestazioni, il recipient, a richiesta del donating,
esibisce copia della dichiarazione del cliente finale di recedere dal
precedente contratto;
  Considerato  che,  come gia' delineato nelle premesse alla delibera
n.  274/07/CONS,  punto  c),  le informazioni ottenute nell'ambito di
accordi  in  materia  di  accesso o di interconnessione devono essere
utilizzate  esclusivamente  per  i  fini per cui sono state fornite e
sono  soggette  in  qualsiasi  circostanza  a  stringenti obblighi di
riservatezza.  Cio'  in coerenza con quanto stabilito dall'art. 41 c3
del  codice  che  prevede  che  «le  informazioni  ricevute  non sono
comunicate   ad   altre   parti,   in  particolare  ad  altre  unita'
organizzative,  ad  altre  societa' consociate o partner commerciali,
per    i   quali   esse   potrebbero   rappresentare   un   vantaggio
concorrenziale»;
  Considerato  che la comunicazione tra recipient e donating (incluso
Telecom  Italia) della volonta' del cliente di recedere dal contratto
in  essere  e'  unicamente  finalizzata  a  garantire  al donating la
possibilita'     di     effettuare     le    necessarie    operazioni
amministrativo-contabili  conseguenti  alla  cessazione  dei  servizi
migrati  (interruzione  della fatturazione, verifica delle condizioni
contrattuali di cessazione, ecc.) (vedi nota 4) ;
  Considerato  quanto  premesso  dall'Autorita',  nella  delibera  n.
274/07/CONS,  in  merito alla opportunita' che il caso di attivazioni
non richieste sia affrontato con procedure separate e penali a carico
degli  operatori che commettono gli abusi, escludendo che il donating
possa  interrompere  l'attivazione, fatto salve specifiche e limitate
causali per motivi tecnici. L'Autorita' si riserva, a tale proposito,
di   valutare  l'opportunita'  di  modificare  le  attuali  procedure
concordate  tra  gli Operatori con riferimento alla causale di scarto
per servizi non richiesti;
  Ritenuto,  in  linea  con le premesse alla delibera n. 274/07/CONS,
opportuno,  in caso di attivazione non richiesta, prevedere procedure
attivabili  dall'utente,  secondo quanto gia' previsto dalla delibera
n.  664/06/CONS, volte a garantire il ripristino della configurazione
iniziale  senza oneri per il consumatore, oltre a forme di indennizzo
nei  confronti  del  cliente che abbia subito disservizi a seguito di
attivazione di servizio non richiesto;
  Ritenuto   che   suddetta   procedura,  per  il  «ripristino  della
precedente  configurazione» - ossia a migrazione/attivazione avvenuta
-, debba essere attivata sempre ed unicamente dal consumatore e debba
prevedere   tempi   minimi  di  ripristino  (a  spese  dell'operatore
recipient inadempiente);
  Considerato  che  il  diritto  del  cliente di ottenere senza alcun
aggravio di spese la precedente configurazione della propria linea in
caso  di  attivazione  o  migrazione  non  richiesta, previsto in via
generale   dalla  delibera  n.  664/06/CONS,  non  e'  specificamente
regolato  nelle  attuali  procedure  per  i  servizi di accesso che -
diversamente  da  quanto  previsto  dall'art.  4  della  delibera  n.
4/03/CIR  per la Carrier Preselection - non riconoscono espressamente
lo  specifico  diritto  del  cliente finale di ottenere gratuitamente
entro   tre   giorni  lavorativi  dalla  segnalazione  la  precedente
configurazione della propria linea;
  Ritenuto  opportuno  che  il diritto del cliente finale di ottenere
gratuitamente   entro  3  giorni  lavorativi  dalla  segnalazione  di
passaggio non richiesto il ripristino della precedente configurazione
della  propria  linea, venga esteso, seppur tenendo conto dei vincoli
tecnici  che  differenziano  le  migrazioni dalla CPS (quali maggiore
complessita'  di ripristino della configurazione iniziale), anche per
i  servizi  di  accesso  descrivendo  le modalita' con cui il cliente
potra'       rivalersi       verso      l'Operatore      responsabile
dell'attivazione/migrazione «non richiesta»;
  Considerato,   in   conclusione,   che   il   quadro   normativo  e
regolamentare   si   caratterizza   per  un  riconoscimento  pieno  e
incondizionato  del  diritto  di  trasferire  le  utenze presso altro
operatore  senza  vincoli  temporali  o  ritardi non giustificati. La
normativa   primaria   attribuisce  e  riconosce  tale  diritto  come
principio  generale,  senza differenziarlo in funzione dell'Operatore
di  origine  (Donating) o dell'Operatore di destinazione (Recipient).
Il  diritto  viene  pertanto  riconosciuto al cliente in quanto tale,
indipendentemente  dalle  dimensioni  e  dalla  rilevanza sul mercato
dell'Operatore  che  vuole abbandonare o dal quale vuole trasferirsi,
con piena simmetria delle relazioni fra i diversi Operatori;
  Considerato  quanto  in  proposito  dichiarato  dalla  associazione
Federconsumatori  e  Adusbef  in  tema  di «migrazione» fra operatori
telefonici   laddove  si  richiede  all'Autorita',  alla  luce  delle
numerose  segnalazione  da  parte  dei consumatori, «di provvedere al
piu'  presto  affinche'  il  tema  della  "migrazione"  fra operatori
telefonici   abbia   una  modalita'  caratterizzata  da  simmetria  e
reciprocita'  totale,  e  che  si  concretizzi  attraverso operazioni
semplici  e  rapide. Naturalmente tale richiesta e' volta a sostenere
il  diritto, per noi fondamentale, prioritario ed al di sopra di ogni
altra  considerazione,  della  libera  scelta  dei  cittadini  in  un
mercato,   quale   quello   delle   telecomunicazioni,   aperto  alla
concorrenza»;
  Ritenuto  opportuno  alla luce di quanto sopra che l'attivazione di
un  accesso  multi-numero verso altro Operatore e la migrazione di un
accesso  multi-numero  verso  Telecom  Italia o altro Operatore siano
gestite  allo  stesso  modo,  al  fine di evitare discriminazioni tra
clienti;
  Ritenuto  pertanto  che  la  elevata  differenza tra le tempistiche
della  procedura  di  attivazione  e  della  procedura di migrazione,
allorquando  in  origine  giustificata  non  dal  potere  di  mercato
dell'incumbent bensi' da una iniziale diversa capacita' organizzativa
degli OLO, non sia allo stato piu' giustificata in quanto:
   1.  produce  una  differenziazione  della  tutela  dei diritti del
cliente  a seconda che questi decida di trasferirsi da Telecom Italia
ad  un  OLO o viceversa, mentre la richiamata legge 2 aprile 2007, n.
40 assicura indistintamente la garanzia di tali diritti;
   2.  non  tiene  conto della successiva definizione del tetto della
capacita'  giornaliera  di  evasione delle richieste di trasferimento
(delibera   n.   69/08/CIR),  definita  in  modo  proporzionale  alla
dimensione  degli  operatori,  consentendo tempi di svolgimento delle
attivita/cliente   confrontabili   tra   gli   Operatori  di  diversa
dimensione e capacita';
   3.  non tiene conto della maturita' acquisita dagli OLO, a seguito
dell'avvio  delle  procedure  di  migrazione, nello svolgimento delle
attivita'   previste   nella   cosiddetta  fase  2  del  processo  di
migrazione;
  Considerato  quanto  premesso nella delibera n. 23/09/CIR in merito
alla   opportunita'   di   disincentivare  l'avvio  di  procedure  di
migrazione   non   richieste;   a   tal   fine   potrebbe  prevedersi
l'introduzione  di uno specifico codice segreto, fornito dal donating
al proprio cliente alla sottoscrizione del contratto, non calcolabile
da  parte  del  recipient e a questi necessario ai fini di poter dare
avvio della procedura di migrazione;
  Ritenuto  opportuno,  alla  luce  delle  osservazioni  dei soggetti
intervenuti  nel  procedimento  in  oggetto,  effettuare  nel  merito
ulteriori   approfondimenti,   anche   al   fine   di  valutare  piu'
compiutamente  gli esiti, sui trasferimenti delle utenze, delle norme
previste dalla recente delibera n. 23/09/CIR;
  Considerato  quanto  evidenziato  nel  corso del procedimento e dai
dati  di  monitoraggio  sulle  migrazioni,  forniti  ai  sensi  delle
delibere n. 274/07/CONS e n. 68/08/CIR, ed in particolare:
   la necessita' di rendere maggiormente pubbliche agli utenti finali
le  procedure  di  migrazione che come noto consentono di contenere i
tempi  di  passaggio ed il rischio di disservizi sulle linee. Appare,
infatti,  che  queste ultime siano sottoutilizzate essendo, una quota
parte  di  clienti  in  procinto  di rientrare in Telecom Italia o di
passare  ad  altro  operatore, impropriamente cessati, per poi essere
riattivati,  con impatto, allo stato, anche sui costi sostenuti dagli
utenti.
   la   necessita'   di  rivedere  le  tempistiche  del  processo  di
migrazione   avendo  rilevato  una  discreta  presenza  di  scarti  e
rimodulazioni che comportano il protrarsi delle migrazioni oltre i 30
giorni;
  Viste  le osservazione degli Operatori comunicate all'Autorita', ai
sensi  della  delibera  n.  23/09/CIR, in merito alle linee guida sul
Codice di Condotta;
  Considerata  la  scadenza  dei  termini  previsti dalla delibera n.
23/09/CIR  per la comunicazione di un Codice di Condotta concordato e
sottoscritto  da  tutti  gli Operatori riportati nell'Allegato A alla
delibera n. 23/09/CIR;
  Vista,   tuttavia,  la  generale  condivisione  delle  linee  guida
proposte dall'Autorita' in merito al Codice di Condotta;
  Visti gli atti del procedimento in oggetto;
  Sentite,  in  data  14  luglio 2009 la societa' Tiscali, in data 15
maggio  2009  la  societa'  Welcome Italia, in data 16 luglio 2009 le
societa' BT Italia, Telecom Italia e Teleunit, in data 17 luglio 2009
le  Societa'  Vodafone  - Opitel Tele2 e Fastweb ed in data 21 luglio
2009 la societa' Wind Telecomunicazioni;
  Considerato   quanto  riportato  nell'Allegato  1  in  merito  alle
posizioni   dei  soggetti  intervenuti  nel  corso  del  procedimento
istruttorio ed al contesto internazionale;
  Considerato   quanto  riportato  nell'Allegato  3  in  merito  alla
revisione  della  procedura  di  portabilita'  del numero di cui alla
delibera  n.  27/08/CIR sulla base delle attivita' del tavolo tecnico
avviato, nel merito, dall'Autorita' a marzo 2009;
  Ritenuto opportuno, in ottica di efficienza ed efficacia, acquisire
le risultanze di cui sopra nell'ambito del procedimento in oggetto il
quale  ha,  tra  gli  obiettivi,  l'affinamento  delle  procedure  di
portabilita' del numero fisso;
  Udita  la  relazione dei Commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese,
relatori  ai  sensi dell'art. 29 del Regolamento per l'organizzazione
ed il funzionamento dell'Autorita';

                              Delibera:

                               Art. 1.

    Modifiche alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS

  1.  L'art.  18,  della  delibera  n.  274/07/CONS e' sostituito dal
seguente articolo:

                              «Art. 18.

        Procedure di migrazione dei clienti tra gli operatori

  1.  Il presente articolo definisce le modalita' di migrazione di un
cliente  tra  operatori  nelle  quali  e'  coinvolto il passaggio del
servizio  intermedio  sottostante  fornito dall'Operatore notificato,
precedentemente utilizzato dall'operatore donating e, successivamente
al  passaggio  del  cliente,  utilizzato dall'operatore recipient. Ai
fini  del  presente  articolo,  per  operatore  recipient  si intende
pertanto  la  divisione  commerciale  dell'operatore  notificato o di
altro operatore.
  2.   Le  procedure  di  migrazione  delle  linee  in  accesso  sono
concordate  preventivamente  tra  gli  operatori, incluso l'operatore
notificato e prevedono le seguenti fasi:
   a)  il  cliente  finale puo' comunicare la richiesta di migrazione
all'operatore   recipient,  indicando  il  nominativo  dell'operatore
donating;
   b)  il  recipient  fornisce  la  comunicazione  della richiesta di
migrazione  di  cui  al  punto  a),  con  appositi mezzi informatici,
all'operatore  donating,  senza  indugio  e  comunque entro un giorno
lavorativo  dalla sua ricezione. Tale comunicazione contiene tutte le
informazioni necessarie a consentire l'individuazione del contratto;
   c) l'operatore recipient trasmette la richiesta di migrazione alla
divisione rete dell'operatore notificato, indicando la data attesa di
consegna  concordata  con  il cliente. Indipendentemente dal servizio
intermedio  sottostante  (bitstream,  WLR,  bitstream  naked, accesso
disaggregato), la comunicazione avviene:
    I)  dopo  10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di
cui al punto a), a far data dal 1° novembre 2009;
    II)  dopo  5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di
cui al punto a), a far data dal 1° marzo 2010;
   d)  la  divisione  rete  dell'operatore notificato entro un giorno
lavorativo  conferma  agli  operatori  donating  e  recipient la data
attesa di consegna;
   e)  l'operatore recipient fornisce entro 3 giorni lavorativi dalla
data  attesa di migrazione, una comunicazione al cliente che conferma
la data prevista per la migrazione;
   f)  gli  operatori  recipient  e  donating possono interrompere la
migrazione  o  richiedere  la  rimodulazione  della  data  attesa  di
consegna  solo  in  casi  eccezionali  e non dipendenti dalla propria
volonta',  secondo  quanto  previsto  all'art.  17,  comma  12  della
delibera n. 274/07/CONS;
   g)  alla  data attesa di consegna la divisione rete dell'operatore
notificato  effettua  l'operazione di migrazione e la notifica sia al
donating che al recipient;
   h)  l'utente  puo'  a  sua  scelta,  in  alternativa  al punto a),
inoltrare  la  richiesta di migrazione all'operatore donating. In tal
caso,   indipendentemente   dal   servizio   intermedio   sottostante
(bitstream,  WLR, bitstream naked, accesso disaggregato), l'operatore
donating entro:
    I) 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di cui al
punto a), a far data dal 1° novembre 2009;
    II) 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di cui al
punto a), a far data dal 1° marzo 2010;
   comunica   all'operatore   recipient   la  volonta'  del  cliente.
L'operatore  recipient  trasmette  la  richiesta  di  migrazione alla
divisione rete dell'operatore notificato, indicando la data attesa di
consegna  concordata  con  il cliente. La procedura prosegue in linea
con le disposizioni dei punti da d) ad f).
  3.  In  caso  di  rientro  in Telecom Italia, quest'ultima comunica
all'utente,   al   momento   dell'attivazione   del   contratto,   la
possibilita'  di usufruire dei servizi di altro operatore utilizzando
il  codice di Easy Access ad esso associato, della disponibilita' del
blocco  selettivo  delle chiamate ed, inoltre, delle modalita' per la
richiesta della fatturazione dettagliata del traffico.
  4.  Gli  operatori  comunicano  all'Autorita'  l'elenco dettagliato
delle  causali  di  rigetto  e  di rimodulazione della data attesa di
consegna   pattuite   in   sede   di   stipula   degli   accordi   di
interconnessione,   corredato  da  note  esplicative  sull'uso  delle
singole causali. La modifica delle causali e' concordata tra le parti
e notificata all'Autorita'.
  5.  La  portabilita'  del numero, indipendentemente dagli operatori
coinvolti  e  dai  servizi  intermedi sottostanti alla migrazione, e'
sincronizzata  al  passaggio  della/e linea/e di accesso; nel caso di
linea   con  piu'  numeri  e'  prevista  una  modalita'  di  gestione
sincronizzata della portabilita' di tali numeri;
  6.  Ciascun  operatore assegnatario di numerazioni, coinvolto nella
gestione  delle  portabilita'  successive  dei propri numeri (inclusa
Telecom   Italia),   provvede   al   reistradamento   delle  chiamate
geografiche  secondo  la modalita' onward routing con tempi garantiti
da SLA e penali adeguati alle tempistiche previste dalle portabilita'
del   numero.   Tale   reistradamento   avviene   sulla   base  della
comunicazione  del  recipient,  una  volta  espletata ogni necessaria
attivita' del donating.
  7.  Nel  caso in cui l'utente receda anticipatamente da un servizio
di  accesso  per  passare ad un operatore che ripaga la stessa linea,
anche attraverso un servizio di accesso intermedio, l'utente non puo'
essere  soggetto  al  pagamento  di  oneri non giustificati dai costi
effettivamente sostenuti.».


(1)  Si  fa  riferimento  alla terminologia adottata nelle specifiche
tecniche  di cui all'Accordo quadro nel caso di migrazioni. La fase 2
corrisponde   al   periodo   di   preavviso  dell'Operatore  donating
(variabile  tra  10  giorni  e  20  giorni  lavorativi  a secondo del
servizio intermedio da migrare) prima che l'Operatore recipient possa
inviare   la  richiesta  di  passaggio  a  Telecom  Italia  wholesale
(avviando quindi la fase 3 del processo).
(2)  A  titolo  esemplificativo,  fissato  un  tempo  di provisioning
tecnico  (assunto  a titolo di esempio pari a 5 giorni lavorativi) il
tempo  di  passaggio  di  un cliente da Telecom Italia ad OLO avviene
oggi,  a  partire  dalla  data  di  accettazione  della richiesta, in
teoricamente  8  giorni  lavorativi.  Il  passaggio  da OLO a Telecom
Italia  o  da  OLO  a  OLO  avviene,  assumendo  lo  stesso  tempo di
provisiong  tecnico,  in un tempo di 18 o o 28 giorni (10 o 20 giorni
superiore).
(3)  Le  verifiche  tecniche  e  formali  svolte  da  Telecom  Italia
wholesale,   che   trovano   un   analogo   nelle   attivita'  svolte
dall'operatore  donating nella cosiddetta "fase 2"[1] del processo di
migrazione,  sono svolte in 3 giorni lavorativi, in base agli accordi
tecnici concordati tra le parti e annessi all'Accordo Quadro.
(4)  Il punto 26 della delibera n. 274/07/CONS prevede che "anche nel
caso  di Telecom Italia tale comunicazione alla divisione commerciale
e'   necessaria   affinche'   quest'ultima   possa   interrompere  la
fatturazione dei canoni all'utente finale, prima dell'emissione della
fattura   successiva.  In  considerazione  dei  rilievi  mossi  dalla
Commissione  Europea, al fine di limitare il rischio che la divisione
commerciale  di  Telecom Italia utilizzi le informazioni contenute in
una   eventuale  comunicazione  preventiva  a  fini  anticompetitivi,
l'Autorita'    ritiene    necessario   prevedere   che,   nel   corso
dell'attivazione  dei  servizi  intermedi,  gli operatori alternativi
debbano  inviare  le  proprie comunicazioni unicamente alla divisione
wholesale  di Telecom Italia. L'Autorita' ritiene altresi' necessario
che  la divisione wholesale medesima possa successivamente comunicare
la  cessazione del servizio di accesso alla divisione retail fornendo
unicamente  le  informazioni  necessarie alla chiusura del precedente
rapporto  commerciale,  quali ad esempio l'identificativo della linea
cessata  e  la  data esatta di cessazione. Al fine di consentire alla
divisione  retail  di  svolgere  le  attivita'  di propria pertinenza
relativamente  alla  cessazione  del contratto con il cliente, appare
adeguato   che  tale  comunicazione  venga  inviata  dalla  divisione
wholesale  non prima di 5 giorni dalla data di attesa consegna ovvero
di cessazione del cliente.