IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ha approvato il relativo regolamento; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, con il quale sono state approvate le nuove Istruzioni sul Servizio di tesoreria dello Stato; Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici; Visto il decreto del Ministro del tesoro 22 novembre 1985, come modificato dal decreto del Ragioniere generale dello Stato 26 settembre 2005, con il quale e' stata disciplinata la misura del tasso d'interesse riconosciuto ai tesorieri o cassieri degli enti sottoposti al regime di tesoreria unica; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e in particolare l'art. 7, che ha dettato norme per il superamento della tesoreria unica; Visto l'art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha introdotto modifiche al regime di tesoreria unica; Visto l'art. 44 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che disciplina le modalita' di trasferimento dei fondi tra enti che hanno conti aperti presso la tesoreria statale; Visto l'art. 19, ventesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985), con il quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad emanare appositi decreti in materia di tenuta e funzionamento delle contabilita' speciali in relazione all'uso di supporti elettronici e di evidenze magnetiche; Visto il decreto del Ministro del tesoro 26 luglio 1985, come modificato dai decreti del Ministro del tesoro 14 novembre 1987, 8 settembre 1989 e 13 marzo 1997, con il quale sono state disciplinate le condizioni, i criteri e le modalita' per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti tra i tesorieri o cassieri degli enti e organismi pubblici, assoggettati al sistema di tesoreria unica ed elencati nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e la Tesoreria dello Stato; Visto l'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, di attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli; Visto l'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, relativo alla possibilita' di rilasciare delegazioni di pagamento a garanzia di mutui, debiti e altri impegni da parte delle province e dei comuni; Considerata la necessita' di modificare le modalita' di regolamento dei rapporti tra i tesorieri o cassieri e la Tesoreria dello Stato, previste dal decreto ministeriale 26 luglio 1985, per adeguarle alle esigenze scaturenti dall'introduzione di strumenti di regolamento telematico; Decreta: Art. 1. Disposizioni generali 1. Presso la tesoreria statale sono attive contabilita' speciali di tesoreria unica intestate agli enti e organismi elencati nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. 2. Le banche tesoriere o cassiere eseguono le operazioni di incasso e di pagamento per conto dei suddetti enti ed organismi avvalendosi delle disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali di cui al precedente comma con le modalita' contenute nel presente decreto. 3. Le entrate degli enti e organismi inseriti nella tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e sottoposti al regime di tesoreria unica tradizionale, sono versate nel sottoconto fruttifero o infruttifero con le seguenti modalita': a) nel sottoconto fruttifero devono affluire le entrate proprie degli enti ed organismi, costituite da introiti tributari ed extratributari, proventi per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanoni ed indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato; b) nel sottoconto infruttifero devono affluire le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui assistiti da garanzia statale e devono esservi versate le assegnazioni, i contributi e quant'altro proveniente a qualsiasi titolo dal bilancio dello Stato, oltre ai trasferimenti provenienti dagli enti e organismi di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. 4. Nelle contabilita' speciali infruttifere sono tenuti vincolati, a cura del tesoriere o cassiere, in attesa del loro specifico utilizzo, i fondi per i quali apposite norme di legge stabiliscono un vincolo di destinazione, ivi comprese le somme provenienti da mutui assistiti da garanzia statale. 5. I tesorieri o cassieri sono tenuti a evidenziare in apposite scritture i movimenti e i saldi delle contabilita' speciali, distinti per sottoconto fruttifero e infruttifero, tenendo conto delle operazioni da essi disposte e di quelle eseguite dalla tesoreria statale per i versamenti che affluiscono presso la tesoreria medesima, oggetto di informativa ai tesorieri o cassieri con le modalita' di cui al successivo art. 8. 6. I tesorieri o cassieri sono tenuti ad evidenziare in apposite scritture gli importi relativi alle garanzie rilasciate ai sensi dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e quelli per i quali e' previsto un vincolo di destinazione, ai sensi del precedente comma 4. 7. Le contabilita' speciali intestate agli enti e organismi inseriti nella tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e sottoposti al regime di tesoreria unica mista sono infruttifere. Il loro funzionamento e' regolato dall'art. 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.