IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                                 ed
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista  la direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali
selvatici nei giardini zoologici;
  Visto  il  decreto  legislativo  21  marzo  2005,  n.  73,  recante
attuazione  della  direttiva  1999/22/CE relativa alla custodia degli
animali  selvatici  nei giardini zoologici, cosi' come modificato dal
decreto  18  gennaio 2006 e dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
192;
  Vista  la  domanda  presentata  da parte della struttura «Zoomarine
Italia  S.p.a.»,  cosi'  come  previsto  all'allegato  4  del decreto
legislativo  21  marzo  2005,  n.  73, in data 30 luglio 2005, per il
rilascio  della  licenza  di  cui  all'art.  4,  comma  1 del decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 73;
  Considerata   la   rispondenza   della  documentazione  inviata  ai
requisiti imposti dal suddetto decreto;
  Vista  la  nota, prot. n. DPN/1D/2006/4310 del 14 febbraio 2006, in
cui  si  richiedeva  l'individuazione  da  parte  del Ministero della
salute e del Corpo forestale dello Stato dei nominativi degli esperti
per  il  sopralluogo  da effettuarsi in base al suddetto decreto alla
struttura «Zoomarine Italia S.p.a.»;
  Vista  la  nota del Corpo forestale dello Stato, prot. n. 200600792
pos.  3/G  del  20  marzo  2006,  che  individua  nella persona della
dott.ssa Cecilia Ambrogi l'esperto per lo svolgimento del sopralluogo
presso la struttura;
  Vista   la   nota   del  Ministero  della  salute,  prot.  n.  DGVA
12530-c1b.b./10  del  27  marzo 2006, che individua nelle persone del
dott.  Sergio Papalia, dirigente veterinario II livello e dott. Marco
Ianniello,  dirigente  veterinario  II  livello,  gli  esperti per lo
svolgimento del sopralluogo presso la struttura;
  Vista la nota della direzione per la protezione della natura, prot.
n.  DPN/1D/2006/9666  del  5  aprile  2006,  con cui si incaricava la
commissione  di  esperti  per  il sopralluogo per il giorno 18 aprile
2006;
  Considerato  che  e'  stato  effettuato  il  sopralluogo,  previsto
dall'art.  6  del decreto legislativo n. 73/2005, il giorno 18 aprile
2006, da parte della commissione di esperti incaricata;
  Visto  il  verbale  della  commissione di esperti incaricata per il
sopralluogo  presso  la struttura «Zoomarine Italia S.p.a.» trasmesso
in data 25 maggio 2006;
  Visto l'addendum al verbale della commissione di esperti consegnato
in data 21 giugno 2006;
  Considerato  che pur esprimendo parere favorevole la commissione in
sede  di  sopralluogo  ha ritenuto opportuno evidenziare una serie di
prescrizioni qui di seguito riportate:
   le   informazioni   contenute   nelle   schede  didattiche  devono
interessare anche aspetti relativi alla conservazione delle specie in
natura,  per  meglio  sensibilizzare i visitatori alla necessita' del
rispetto delle specie animali e del loro ambiente;
   «il  conteggio  dei  leucociti  rappresenta  un  metodo semplice e
affidabile  per  riconoscere  l'insorgenza  di  stress  nei mammiferi
marini (Direauf and Gulland, 2001)»;
   gli  esami  ematologici  finalizzati  al  conteggio  dei leucociti
svolti  nella struttura rappresentano valori relativi e non assoluti,
come  e'  invece  necessario  ai fini di una corretta valutazione del
leucogramma.  Tali  esami  ematologici  sono  stati acquisiti in modo
organico,  circa una volta al mese, mentre appare necessario che tali
prelievi avvengano nei momenti critici collegati alle prestazioni dei
delfini  e  quindi bisognerebbe organizzare prontamente ed almeno per
due volte l'anno detti prelievi e le analisi di leucogramma:
    alla  fine della seconda o della terza giornata della prestazione
del delfino negli spettacoli settimanali;
    all'inizio del giorno successivo;
    nella  parte  della  settimana  piu'  distante  dalle prestazioni
stesse;
    ponendo  i  risultati  analitici ad utile confronto, onde poterne
trarre   una  piu'  significativa  valutazione  delle  condizioni  di
benessere;
   tali  esami saranno realizzati in doppio, nella struttura stessa e
in un laboratorio individuato dalla ASL competente;
   per  ogni individuo dovra' essere definito un etogramma sulla base
di  un  piano  strutturato  di  osservazioni etologiche, da svolgersi
quotidianamente ad opera del personale della struttura stessa, con la
possibilita'  di  utilizzare anche personale esterno, onde conseguire
una  piu'  obbiettiva  valutazione.  Il  personale  impiegato  dovra'
possedere adeguate cognizioni scientifiche di livello universitario o
di altri istituti di ricerca di pari livello scientifico;
   e necessario  che  siano  ridimensionati  gli  atteggiamenti degli
esemplari  (uccelli  in  particolare)  che  indulgono a dimostrazioni
antropomorfiche  di  basso  profilo etologico, degne piu' di un circo
equestre  che  di  una valida struttura di studio e di formazione, la
quale   deve   conservare   al   contrario  un  carattere  educativo,
scientifico e socialmente utile;
   e necessario  prevedere  una vasca totalmente separata dalle altre
per tutelare le femmine gravide o in allattamento, al limite anche un
efficace  isolamento  acustico  e  visivo,  al fine di evitare che le
femmine  gravide  o  in  allattamento  siano coinvolte indirettamente
nelle  dimostrazioni  degli altri soggetti in condizioni fisiologiche
diverse;
  Considerato  il  parere espresso dalla Conferenza unificata in data
13   novembre  2008  e  trasmesso  con  nota  prot.  n.  CSR  0004877
P-2.17.4.14 datata 21 novembre 2008;
  Considerato  quindi  che  esistono  i  requisiti  e quindi gli atti
presupposti  per  il  rilascio  del  provvedimento  di licenza di cui
all'art. 4, comma 1;
  Visto   in   particolare   l'art.  4,  comma  1,  che  prevede  che
provvedimento  di  licenza  sia  rilasciato  con decreto del Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, di concerto
con  i  Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  Si  rilascia  la  licenza  di cui all'art. 4, comma 1, a «Zoomarine
Italia  S.p.a.»,  relativamente  alla struttura sita in localita' via
Casabianca,  61  -  00040  Pomezia  (Roma),  subordinata  al rispetto
tassativo  e  inderogabile  delle  seguenti  prescrizioni, cosi' come
individuate in sede di ispezione effettuata in data 18 aprile 2006:
   le   informazioni   contenute   nelle   schede  didattiche  devono
interessare anche aspetti relativi alla conservazione delle specie in
natura,  per  meglio  sensibilizzare i visitatori alla necessita' del
rispetto delle specie animali e del loro ambiente;
   «il  conteggio  dei  leucociti  rappresenta  un  metodo semplice e
affidabile  per  riconoscere  l'insorgenza  di  stress  nei mammiferi
marini (Direauf and Gulland, 2001)»;
   gli  esami  ematologici  finalizzati  al  conteggio  dei leucociti
svolti  nella struttura rappresentano valori relativi e non assoluti,
come  e'  invece  necessario  ai fini di una corretta valutazione del
leucogramma.  Tali  esami  ematologici  sono  stati acquisiti in modo
organico,  circa una volta al mese, mentre appare necessario che tali
prelievi avvengano nei momenti critici collegati alle prestazioni dei
delfini  e  quindi bisognerebbe organizzare prontamente ed almeno per
due volte l'anno detti prelievi e le analisi di leucogramma:
    alla  fine della seconda o della terza giornata della prestazione
del delfino negli spettacoli settimanali;
    all'inizio del giorno successivo;
    nella  parte  della  settimana  piu'  distante  dalle prestazioni
stesse;
    ponendo  i  risultati  analitici ad utile confronto, onde poterne
trarre   una  piu'  significativa  valutazione  delle  condizioni  di
benessere;
   tali  esami saranno realizzati in doppio, nella struttura stessa e
in un laboratorio individuato dalla ASL competente;
   per  ogni individuo dovra' essere definito un etogramma sulla base
di  un  piano  strutturato  di  osservazioni etologiche, da svolgersi
quotidianamente ad opera del personale della struttura stessa, con la
possibilita'  di  utilizzare anche personale esterno, onde conseguire
una  piu'  obbiettiva  valutazione.  Il  personale  impiegato  dovra'
possedere adeguate cognizioni scientifiche di livello universitario o
di altri istituti di ricerca di pari livello scientifico;
   e necessario  che  siano  ridimensionati  gli  atteggiamenti degli
esemplari  (uccelli  in  particolare)  che  indulgono a dimostrazioni
antropomorfiche  di  basso  profilo etologico, degne piu' di un circo
equestre  che  di  una valida struttura di studio e di formazione, la
quale   deve   conservare   al   contrario  un  carattere  educativo,
scientifico e socialmente utile;
   e necessario  prevedere  una vasca totalmente separata dalle altre
per tutelare le femmine gravide o in allattamento, al limite anche un
efficace  isolamento  acustico  e  visivo,  al fine di evitare che le
femmine  gravide  o  in  allattamento  siano coinvolte indirettamente
nelle  dimostrazioni  degli altri soggetti in condizioni fisiologiche
diverse.