IL DIRETTORE GENERALE
         per le politiche per l'orientamento e la formazione
  Visto  il  decreto  legislativo  del  9  novembre  2007  n. 206, di
attuazione della direttiva n. 2005/36/CEE, relativo al riconoscimento
delle qualifiche professionali;
  Visto   il   decreto  legislativo  n.  206/07  che  all'articolo  1
disciplina   il   riconoscimento   per   l'accesso  alle  professioni
regolamentate  e  il  loro  esercizio, delle qualifiche professionali
acquisite  in un o piu' Stati membri dell'Unione europea che consente
al   titolare   di  tali  qualifiche  di  esercitare  la  professione
corrispondente;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  la  signora  Mancheva  Dimitrinka
Mircheva  cittadina  bulgara, ha chiesto il riconoscimento del titolo
di   «KO3METHk   KO3METHkA»   conseguito   in   Bulgaria,   ai   fini
dell'esercizio in Italia della professione di estetista;
  Visto  l'articolo  5,  comma  1,  lett.  l)  dello  stesso  decreto
legislativo  n. 206/07, che attribuisce al Ministero del lavoro della
salute  e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento
nei casi di attivita' professionali per il cui accesso o esercizio e'
richiesto  il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui
all'articolo 19, comma ,1 lettere a), b) e c);
  Considerato  che  il  predetto  titolo possa essere riconosciuto ai
sensi  dell'articolo  19,  comma  1, lett. b), del richiamato decreto
legislativo n. 206/07;
  Vista  la legge 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attivita' di
estetista a livello nazionale;
  Udito  il  parere favorevole della Conferenza dei servizi, espresso
nella  seduta  dell'8  luglio  2008,  indetta  ai sensi della legge 7
agosto  1990, n. 241 e articolo 16 comma 3 del decreto legislativo n.
206/07,  ai  fini  del riconoscimento diretto del titolo di «KO3METHk
KO3METHkA» per l'esercizio dell'attivita' di estetista in qualita' di
lavoratore subordinato o autonomo;
  Vista  la  differenza  sostanziale  nella formazione professionale,
relativa  ad  alcune discipline non contemplate nel programma d'esame
previsto  in  Bulgaria e non compensata dall'esperienza professionale
acquisita  rispetto  alla  formazione  italiana,  si rende necessario
sottoporre  ia  richiedente  ad una misura compensativa, scelta dalla
richiedente,   volta  ad  accertare  le  conoscenze  deontologiche  e
professionali;
  Vista  la nota del 16 luglio 2009, con la quale la signora Mancheva
Dimitrinka  Mircheva  ha esercitato il diritto di opzione di cui all'
articolo  22  del  decreto  legislativo  n.  206/07, scegliendo quale
misura compensativa il superamento di una prova attitudinale;
  Considerato  che  per  la  realizzazione della prova d'esame, si e'
reso  necessario  richiedere  alla  Regione  Emilia  Romagna,  ove la
richiedente    e'    residente,    l'organizzazione    della    prova
teorico-pratica,  presso  una  struttura  riconosciuta  dalla Regione
stessa,  diretta  ad  accertare  le  conoscenze  professionali  della
richiedente;
  Visto  il  verbale  della Regione Emilia Romagna del 4 maggio 2009,
attestante   il  superamento  della  prova  d'esame  davanti  ad  una
commissione esaminatrice, pervenuto in data 12 maggio 2009;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il  titolo  professionale  di  «KO3METHk  KO3METHkA»  conseguito in
Bulgaria, in data 10 settembre 2007 dalla signora Mancheva Dimitrinka
Mircheva, nata a Levski (Bulgaria) il 26 aprile 1956, e' riconosciuto
quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia dell'attivita'
professionale  di «Estetista», in qualita' di lavoratore dipendente o
autonomo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 22 luglio 2009
                                       Il direttore generale: Mancini