IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari in particolare l'art. 4, paragrafo
1, lettere a) e b) e l'art. 13, paragrafo 1;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visti  il  decreto  legislativo  14  marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28  luglio  2004,  n. 260, e il
decreto  ministeriale  3  aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del 23 febbraio 2005 e successivi regolamenti collegati di
cui l'ultimo il Reg. (CE) n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti
i  livelli  massimi  di residui di antiparassitari nei o sui prodotti
alimentari  e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente    della    Repubblica    28    marzo    2003,   n.   129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
  Visto  l'art.  1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante  «Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento delle strutture di
Governo  in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali le funzioni del Ministero
della  salute  con  le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
  Visto  il  decreto ministeriale 29 aprile 2008 di recepimento della
direttiva  2008/41/CE  della  Commissione del 31 marzo 2008, relativo
all'iscrizione  di  alcune  sostanze  attive,  tra cui il cloridazon,
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Considerato   che   l'Impresa  titolare  delle  autorizzazioni  dei
prodotti  fitosanitari  elencati nell'allegato al presente decreto ha
ottemperato  a  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  2, del citato
decreto 29 aprile 2008, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
  Visto  il  parere  della  Commissione  consultiva  per  i  prodotti
fitosanitari  espresso  in  data  16  settembre 2004, favorevole alla
ri-registrazione  provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano
conformi  alle  condizioni  di iscrizione nell'allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti;
  Visto  altresi'  il  parere  della  Commissione  consultiva  per  i
prodotti fitosanitari espresso in data 9 giugno 2009, favorevole alla
ri-registrazione  provvisoria  dei prodotti fitosanitari riportati in
allegato  al  decreto,  che  risultano  conformi  alle  condizioni di
iscrizione  nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194, della sostanza attiva cloridazon;
  Considerato  che, conformemente a detto parere, la ri-registrazione
provvisoria  dei  prodotti  fitosanitari  riportati  in  allegato  al
decreto,  viene concessa fino alla scadenza di iscrizione della prima
tra   le   sostanze   attive   che  li  compongono,  fatte  salve  la
presentazione nei tempi fissati dalle direttive di iscrizione stesse,
di   un   dossier   conforme  all'allegato  III  del  citato  decreto
legislativo  17 marzo 1995, n. 194, e la conseguente valutazione alla
luce  dei  principi  uniformi  di  cui  all'allegato  VI del medesimo
decreto legislativo n. 194/1995;
  Vista  la  nota con la quale l'Impresa titolare delle registrazioni
dei prodotti elencati in allegato al presente decreto ha trasmesso le
etichette  adeguate  alle  nuove condizioni di impiego fissate per la
sostanza   attiva   cloridazon,   ottemperando   a  quanto  richiesto
dall'ufficio;
  Considerato   che  l'Impresa  titolare  dei  prodotti  fitosanitari
elencati  nell'allegato  al presente decreto, dovra' presentare entro
il 31 dicembre 2010, nelle condizioni stabilite dall'art. 3, comma 2,
del citato decreto 29 aprile 2008, un fascicolo conforme ai requisiti
di  cui all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995, nonche'
i  dati  indicati  nella  parte  B  dell'allegato  alla  direttiva di
iscrizione   della   sostanza   attiva  cloridazon,  pena  la  revoca
dell'autorizzazione;
  Ritenuto  di  ri-registrare  provvisoriamente  fino  al 31 dicembre
2018,  data  di scadenza dell'iscrizione della citata sostanza attiva
nell'allegato  I  del  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, i
prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, fatti
salvi  gli  adempimenti  stabiliti  dall'art.  3,  comma 2 del citato
decreto  29  aprile  2008  nonche'  gli  adeguamenti  previsti  dalle
direttive  di  inclusione  nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
delle altre sostanze attive presenti nei formulati;
  Visti  i versamenti effettuati per tutti i prodotti fitosanitari ai
sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
                              Decreta:

  I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto,
contenenti   la   sostanza   attiva  cloridazon,  sono  ri-registrati
provvisoriamente  alle  nuove  condizioni  d'impiego, stabilite dalla
direttiva  2008/41/CE della Commissione del 31 marzo 2008, fino al 31
dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva
cloridazon  nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194.
  Sono  fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari in questione:
   gli  adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 3, comma 2,
del decreto 29 aprile 2008 di iscrizione della citata sostanza attiva
nell'allegato  I  del  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che
prevedono la presentazione entro il 31 dicembre 2010, di un fascicolo
conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo
n.  194/1995, ai fini della valutazione dei prodotti stessi secondo i
principi  uniformi  di cui all'allegato VI e tenuto conto anche delle
prescrizioni  riportate  nella  parte  B  dell'allegato al decreto di
iscrizione  della  sostanza  attiva  cloridazon  nell'allegato  I del
decreto legislativo n. 194/1995.
  Sono  altresi'  fatti  salvi  gli adeguamenti, pena la revoca delle
autorizzazioni   dei   prodotti   fitosanitari   in  questione,  alle
condizioni  stabilite  dalle  direttive che iscrivono nell'allegato I
della  direttiva  91/414/CEE  le  altre  sostanze attive presenti nei
formulati.
  Sono  approvate  quale  parte  integrante  del  decreto  stesso, le
etichette  allegate,  con  le  quali  i  prodotti fitosanitari devono
essere posti in commercio.
  L'Impresa  titolare  della  registrazione dei prodotti fitosanitari
elencati nell'allegato al presente decreto, e' tenuta a rietichettare
o  a  fornire  ai  rivenditori  un  fac-simile  di  etichetta  per le
confezioni dei prodotti eventualmente giacenti sia presso i magazzini
di  deposito  sia  presso  gli esercizi di vendita e ad adottare ogni
iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un
corretto impiego in conformita' alle nuove disposizioni.
  Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'Impresa  interessata  e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 27 agosto 2009
                                      Il direttore generale: Borrello