IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Vista  la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni
ed integrazioni.
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3  febbraio  1993,  n.  29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanato dal Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica in data 12
maggio 1999;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
«Riforma  dell'organizzazione  del  Governo»  in  base  al  quale  il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ha  assunto  la  denominazione  di  Ministero  dell'economia  e delle
finanze;
  Visto  il  decreto-legge  15  aprile  2002, n. 63, convertito dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112;
  Visti  i  commi  224,  225,  226, 228 e 229 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (Finanziaria 2005);
  Visto  l'art. 1, commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n.
266  (Finanziaria  2006 cosi' come sostituiti dall'art. 1, comma 486,
della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha disposto la soppressione
dell'Ispettorato  generale  per  la liquidazione degli enti disciolti
(I.G.E.D.)  e l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze  delle  competenze  del soppresso Ispettorato ad uno o
piu'  ispettorati  del  Dipartimento  della Ragioneria generale dello
Stato;
  Visto  il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30
aprile  2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007,
col  quale,  nelle more della revisione organizzativa di cui all'art.
1, comma 427, lettera b), della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1°
gennaio  2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna
delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge
n.  1404/1956, nonche' quelle necessarie ad assicurare la continuita'
dell'azione  amministrativa per la gestione corrente ed il compimento
di   atti  non  differibili  sono  state  attribuite  all'Ispettorato
generale  di  finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in
via transitoria, cinque uffici ricompresi in apposito settore enti in
liquidazione;
  Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze
-  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la FINTECNA -
Finanziaria   per   i  settori  industriali  e  dei  servizi  S.p.A.,
sottoscritta  il  27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti
in  data  7  dicembre 2004 ed in virtu' della quale la gestione della
liquidazione  degli  enti  disciolti (I.G.E.D.), nonche' del relativo
contenzioso  e'  affidata  a  detta Societa' alle condizioni indicate
nella  convenzione medesima, fermo restando la titolarita' in capo al
Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi
e passivi;
  Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione, sottoscritto l'8 novembre
2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;
  Visto  il comma 12 dell'art. 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n.  207  convertito  dalla  legge  27  febbraio  2009,  n.  14 che ha
prorogato la suddetta convenzione alla data del 30 giugno 2009;
  Vista  la  legge  16  dicembre  1993,  n.  520,  che  ha  recato la
soppressione dei Consorzi idraulici di terza categoria;
  Visto  il decreto-legge 26 febbraio 1994, n.134, i cui effetti sono
stati  fatti  salvi  dalla  legge  7  marzo  1997, n. 53, il quale ha
disposto  che  i  Consorzi  idraulici di terza categoria si intendono
soppressi alla data del 31 dicembre 1993;
  Visti  gli atti della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico
di terza categoria «Fiume Bacchiglione» di Vicenza;
  Accertato  che le operazioni di liquidazione del predetto consorzio
sono  ultimate,  per  cui  a norma dell'art.13 della legge 4 dicembre
1956, n. 1404, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio
del Consorzio stesso e approvarsi il relativo bilancio;
  Visti  il  bilancio  e  la  relazione  illustrativa  della gestione
liquidatoria  di  cui trattasi, dai quali risulta un avanzo finale di
liquidazione di € 40.358,34;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  La  liquidazione  del  patrimonio  del Consorzio idraulico di terza
categoria  «Fiume  Bacchiglione»  di  Vicenza  e'  chiusa a tutti gli
effetti.