IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con il quale
e' stata recepita la direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre
1996, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose;
Visto in particolare l'articolo 11, comma 5, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, che prevede che il Ministro
dell'ambiente, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge del 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le
forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento
relativamente al piano di emergenza interno;
Visto il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, recante
attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva
96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 19 gennaio 2009;
Vista la comunicazione inviata, a norma dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con nota del 15 aprile 2009;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 11, comma
5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive
modificazioni, disciplina le forme di consultazione del personale che
lavora negli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'articolo 8
del medesimo decreto, ivi compreso il personale di imprese
subappaltatrici a lungo termine, relativamente alla predisposizione,
alla revisione e all'aggiornamento del piano di emergenza interno.
2. Ai fini del presente regolamento, per «personale che lavora
nello stabilimento» si intende:
- il personale dirigente, i quadri e gli impiegati tecnici e
amministrativi e gli operai che prestano servizio nello stabilimento;
- il personale preposto all'esercizio degli impianti o depositi
e/o agli interventi di emergenza;
- il personale interno, alle dipendenze di terzi o autonomo,
preposto, anche solo periodicamente, alla manutenzione degli impianti
o depositi, ovvero preposto ad operazioni comunque connesse con
l'esercizio degli impianti o depositi;
- il personale interno, alle dipendenze di terzi o autonomo,
preposto a servizi generali o che accede allo stabilimento per
qualsiasi altro motivo di lavoro.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 11, del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, recante «Attuazione della direttiva
96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n.
228, (supplemento ordinario), e' il seguente:
«Art. 11 (Piano di emergenza interno). - 1. Per tutti
gli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'art. 8 il
gestore e' tenuto a predisporre, previa consultazione del
personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il
personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, il
piano di emergenza interno da adottare nello stabilimento
nei seguenti termini:
a) per gli stabilimenti nuovi, prima di iniziare
l'attivita';
b) per gli stabilimenti esistenti, non ancora soggetti
al decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988,
entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto;
c) per gli altri stabilimenti preesistenti gia'
assoggettati alla disciplina prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, entro tre mesi
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Il piano di emergenza interno deve contenere almeno
le informazioni di cui all'allegato IV, punto 1, ed e'
predisposto allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da
minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l'uomo,
per l'ambiente e per le cose;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere
l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti
rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e le autorita'
locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento
dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
3. Il piano di emergenza interno deve essere
riesaminato, sperimentato e, se necessario, riveduto ed
aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale
che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di
imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli
appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La
revisione deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti nello
stabilimento e nei servizi di emergenza, dei progressi
tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da
adottare in caso di incidente rilevante.
4. Il gestore deve trasmettere al prefetto e alla
provincia, entro gli stessi termini di cui al comma 1,
tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di
emergenza di cui all'art. 20 secondo la rispettiva
competenza.
5. Il Ministro dell'ambiente provvede, con regolamento
da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
del 23 agosto 1988, n. 400, a disciplinare le forme di
consultazione, di cui ai commi 1 e 3, del personale che
lavora nello stabilimento ivi compreso il personale di
imprese subappaltatrici a lungo termine.».
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, (supplemento
ordinario):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto legislativo 21 settembre 2005 n. 238
recante «Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che
modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli
di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
novembre 2005, n. 271, (supplemento ordinario).
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 aprile 2008, n. 101, (supplemento ordinario).
- Il testo del comma 4, dell'art. 17 della citata legge
23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
«4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
Nota all'art. 1:
- Per il testo del comma 5, dell'art. 11, del citato
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 si vedano le
note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334:
«Art. 8 (Rapporto di sicurezza). - 1. Per gli
stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in
quantita' uguali o superiori a quelle indicate
nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, il gestore e'
tenuto a redigere un rapporto di sicurezza.
2. Il rapporto di sicurezza di cui il documento previsto
all'art. 7, comma 1, e' parte integrante, deve evidenziare
che:
a) e' stato adottato il sistema di gestione della
sicurezza;
b) i pericoli di incidente rilevante sono stati
individuati e sono state adottate le misure necessarie per
prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per
l'ambiente;
c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la
manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura
e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello
stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di
incidenti rilevante nello stesso, sono sufficientemente
sicuri e affidabili; per gli stabilimenti di cui all'art.
14, comma 6, anche le misure complementari ivi previste;
d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e
sono stati forniti all'autorita' competente di cui all'art.
20 gli elementi utili per l'elaborazione del piano
d'emergenza esterno al fine di prendere le misure
necessarie in caso di incidente rilevante.
3. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene
almeno i dati di cui all'allegato II ed indica, tra
l'altro, il nome delle organizzazioni partecipanti alla
stesura del rapporto. Il rapporto di sicurezza contiene
inoltre l'inventario aggiornato delle sostanze pericolose
presenti nello stabilimento, nonche' le informazioni che
possono consentire di prendere decisioni in merito
all'insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione
di insediamenti attorno agli stabilimenti gia' esistenti.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'interno, della sanita' e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita
la Conferenza Stato-regioni, sono definiti, secondo le
indicazioni dell'allegato II e tenuto conto di quanto gia'
previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 31 marzo 1989, i criteri, i dati e le informazioni
per la redazione del rapporto di sicurezza i criteri per
l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi
tipi di incidenti, nonche' i criteri di valutazione del
rapporto medesimo; fino all'emanazione di tali decreti
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai
decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, e successive modifiche.
5. Al fine di semplificare le procedure e purche'
ricorrano tutti i requisiti prescritti dal presente art.,
rapporti di sicurezza analoghi o parti di essi, predisposti
in attuazione di altre norme di legge o di regolamenti
comunitari, possono essere utilizzati per costituire il
rapporto di sicurezza.
6. Il rapporto di sicurezza e' inviato all'autorita'
competente preposta alla valutazione dello stesso cosi'
come previsto all'art. 21, entro i seguenti termini:
a) per gli stabilimenti nuovi, prima dell'inizio
dell'attivita';
b) per gli stabilimenti esistenti, entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto;
c) per gli stabilimenti preesistenti, non soggetti alle
disposizioni del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 175 del 1988, entro due anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto;
d) in occasione del riesame periodico di cui al comma
7, lettere a) e b).
7. Il gestore fermo restando l'obbligo di riesame
biennale di cui all'art. 7, comma 4, deve riesaminare il
rapporto di sicurezza:
a) almeno ogni cinque anni;
b) nei casi previsti dall'art. 10;
c) in qualsiasi altro momento, a richiesta del
Ministero dell'ambiente, eventualmente su segnalazione
della regione interessata, qualora fatti nuovi lo
giustifichino, o in considerazione delle nuove conoscenze
tecniche in materia di sicurezza derivanti dall'analisi
degli incidenti, o, in misura del possibile, dei
semincidenti o dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel
campo della valutazione dei pericoli o a seguito di
modifiche legislative o delle modifiche degli allegati
previste all'art. 15, comma 2.
8. Il gestore deve comunicare immediatamente alle
autorita' di cui al comma 6 se il riesame del rapporto di
sicurezza di cui al comma 7 comporti o meno una modifica
dello stesso.
9. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui all'art.
22, comma 2, il gestore predispone una versione del
rapporto di sicurezza, priva delle informazioni riservate,
da trasmettere alla regione territorialmente competente ai
fini dell'accessibilita' al pubblico.
10. Il Ministero dell'ambiente, quando il gestore
comprova che determinate sostanze presenti nello
stabilimento o che una qualsiasi parte dello stabilimento
stesso si trovano in condizioni tali da non poter creare
alcun pericolo di incidente rilevante, dispone, in
conformita' ai criteri di cui all'allegato VII, la
limitazione delle informazioni che devono figurare nel
rapporto di sicurezza ala prevenzione dei rimanenti
pericoli di incidenti rilevanti e alla limitazione delle
loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, dandone
comunicazione alle autorita' destinatarie del rapporto di
sicurezza.
11. Il Ministero dell'ambiente trasmette alla
Commissione europea l'elenco degli stabilimenti di cui al
comma 10 e le motivazioni della limitazione delle
informazioni.».