IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con  il  quale
e' stata recepita la direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9  dicembre
1996, relativa al  controllo  dei  pericoli  di  incidenti  rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose; 
  Visto  in  particolare  l'articolo  20,  comma   6,   del   decreto
legislativo 17 agosto 1999, n.  334,  che  prevede  che  il  Ministro
dell'ambiente provvede a disciplinare, con regolamento  da  adottarsi
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge del 23  agosto  1988,
n. 400, le forme di consultazione  della  popolazione  sui  piani  di
emergenza esterni; 
  Visto il decreto legislativo 21 settembre  2005,  n.  238,  recante
attuazione della direttiva 2003/105/CE,  che  modifica  la  direttiva
96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti  connessi  con  determinate  sostanze
pericolose; 
  Visto l'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge  23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
Sezione consultiva per gli atti normativi del 19 febbraio 2009; 
  Vista la comunicazione inviata alla Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, con nota del 6 maggio 2009 ed il relativo  nulla  osta,
trasmesso con nota del 14 maggio 2009; 
                A d o t t a il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente regolamento disciplina  le  forme  di  consultazione
della popolazione relativamente alla predisposizione, alla  revisione
e  all'aggiornamento  del  piano  di  emergenza   esterno,   previsto
dall'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999,  n.  334,  e
successive modificazioni. 
  2. Ai fini del presente regolamento con il termine «popolazione» si
intendono le persone fisiche, singole ed associate, nonche' gli enti,
le organizzazioni o i gruppi che siano o possano  essere  interessati
dalle azioni derivanti dal piano di emergenza esterno. 
 
          Avvertenza:

             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  20  del  decreto legislativo 17
          agosto  1999,  n.  334, recante «Attuazione della direttiva
          96/82/CE,  relativa  al controllo dei pericoli di incidenti
          rilevanti  connessi  con  determinate sostanze pericolose.»
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n.
          228, (supplemento ordinario), e' il seguente:
             «Art.  20  (Piano  di  emergenza  esterno). - 1. Per gli
          stabilimenti  di  cui  all'art.  8, al fine di limitare gli
          effetti  dannosi  derivanti  da  incidenti rilevanti, sulla
          scorta  delle  informazioni  fornite  dal  gestore ai sensi
          degli articoli 11 e 12, delle conclusioni dell'istruttoria,
          ove  disponibili,  delle  linee guida previste dal comma 4,
          nonche'   delle   eventuali   valutazioni   formulate   dal
          Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri,  il  prefetto,  d'intesa  con  le
          regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione
          della   popolazione   e  nell'ambito  delle  disponibilita'
          finanziarie previste dalla legislazione vigente, predispone
          il  piano  di  emergenza  esterno  allo  stabilimento  e ne
          coordina  l'attuazione. Il piano e' comunicato al Ministero
          dell'ambiente,  ai  sindaci,  alla regione e alla provincia
          competenti  per territorio, al Ministero dell'interno ed al
          Dipartimento  della  protezione civile. Nella comunicazione
          al  Ministero  dell'ambiente  devono essere segnalati anche
          gli stabilimenti di cui all'art. 15, comma 3, lettera a).
             2.  Il  piano  di  cui  al comma 1 deve essere elaborato
          tenendo  conto almeno delle indicazioni di cui all'allegato
          IV, punto 2, ed essere elaborati allo scopo di:
              a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da
          minimizzarne  gli  effetti  e limitarne i danni per l'uomo,
          per l'ambiente e per i beni;
              b)  mettere in atto le misure necessarie per proteggere
          l'uomo   e   l'ambiente   dalle  conseguenze  di  incidenti
          rilevanti,   in   particolare   mediante   la  cooperazione
          rafforzata     negli    interventi    di    soccorso    con
          l'organizzazione di protezione civile;
              c)   informare   adeguatamente   la  popolazione  e  le
          autorita' locali competenti;
              d)  provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al
          ripristino  e  al  disinquinamento  dell'ambiente  dopo  un
          incidente rilevante.
             3.  Il  piano di cui al comma 1 deve essere riesaminato,
          sperimentato  e,  se  necessario,  riveduto  ed  aggiornato
          previa  consultazione  della  popolazione, nei limiti delle
          risorse  previste  dalla legislazione vigente, dal prefetto
          ad  intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre
          anni.  La  revisione  deve  tenere  conto  dei  cambiamenti
          avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei
          progressi  tecnici  e delle nuove conoscenze in merito alle
          misure  da  adottare  in caso di incidenti rilevanti; della
          revisione  del  piano viene data comunicazione al Ministero
          dell'ambiente.
             4.  Il  Dipartimento della protezione civile stabilisce,
          d'intesa  con  la Conferenza unificata, per le finalita' di
          cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, le linee guida per
          la   predisposizione   del   piano  di  emergenza  esterna,
          provvisorio  o  definitivo,  e per la relativa informazione
          alla  popolazione.  Inoltre, ferme restando le attribuzioni
          delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali
          e   locali   definite   dalla   vigente   legislazione,  il
          Dipartimento   della   protezione   civile   verifica   che
          l'attivazione  del  piano  avvenga in maniera tempestiva da
          parte  dei  soggetti competenti qualora accada un incidente
          rilevante  o  un evento incontrollato di natura tale che si
          possa  ragionevolmente  prevedere che provochi un incidente
          rilevante.
             4-bis.  Le linee guida di cui al comma 4 sono aggiornate
          dal  Dipartimento  di  protezione  civile,  d'intesa con la
          Conferenza  unificata,  ad  intervalli appropriati comunque
          non  superiori  a  cinque anni. L'aggiornamento deve tenere
          conto   dei   cambiamenti   normativi   e   delle  esigenze
          evidenziate  dall'analisi  dei  piani  di emergenza esterna
          esistenti.
             5. Per le aree ad elevata concentrazione di cui all'art.
          13,  il prefetto, d'intesa con la regione e gli enti locali
          interessati,  redige  anche  il  piano di emergenza esterno
          dell'area  interessata; fino all'emanazione del nuovo piano
          di   emergenza   esterno   vale   quello  gia'  emanato  in
          precedenza.
             6.  Il  Ministro  dell'ambiente provvede a disciplinare,
          con  regolamento  da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma
          3,  della  legge  del  23  agosto 1988, n. 400, le forme di
          consultazione  della  popolazione sui piani di cui al comma
          1.
             6-bis.  Le  disposizioni  di  cui ai precedenti commi si
          applicano  anche  agli  stabilimenti  di  cui  all'art.  6,
          qualora  non  assoggettati  a  tali  disposizioni  a  norma
          dell'art. 8. Il piano di emergenza esterno e' redatto sulla
          scorta  delle  informazioni  di  cui  al  medesimo art. 6 e
          all'art. 12.
             7.  Le  disposizioni del presente art. restano in vigore
          fino   all'attuazione   dell'art.  72  del  citato  decreto
          legislativo  n.  112  del  1998,  fatta  eccezione  per  le
          procedure  di  adozione e aggiornamento di cui ai commi 4 e
          4-bis.».
             -  Si  riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della
          legge   23   agosto   1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri.»  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale   12   settembre   1988,   n.  214,  (supplemento
          ordinaio):
             «3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
             -  Il  decreto  legislativo  21  settembre  2005  n. 238
          recante   «Attuazione   della  direttiva  2003/105/CE,  che
          modifica  la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli
          di  incidenti  rilevanti  connessi con determinate sostanze
          pericolose.»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 21
          novembre 2005, n. 271, (supplemento ordinario).
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  72  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di
          funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
          ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I della legge
          15  marzo 1997, n. 59.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          21 aprile 1998, n. 92, (supplemento ordinario):
             «Art. 72 (Attivita' a rischio di incidente rilevante). -
          1. Sono conferite alle regioni le competenze amministrative
          relative  alle  industrie  soggette  agli  obblighi  di cui
          all'art.  4  del decreto del Presidente della Repubblica 17
          maggio   1988,   n.   175  ,  l'adozione  di  provvedimenti
          discendenti  dall'istruttoria  tecnica,  nonche' quelle che
          per  elevata  concentrazione  di  attivita'  industriali  a
          rischio  di  incidente  rilevante  comportano l'esigenza di
          interventi    di   salvaguardia   dell'ambiente   e   della
          popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente al
          verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente
          articolo.
             2.  Le  regioni provvedono a disciplinare la materia con
          specifiche  normative  ai  fini del raccordo tra i soggetti
          incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del
          territorio e della popolazione.
             3.   Il   trasferimento   di  cui  al  comma  1  avviene
          subordinatamente  all'adozione  della  normativa  di cui al
          comma   2,   previa   attivazione   dell'Agenzia  regionale
          protezione  ambiente  di cui all'art. 3 del decreto-legge 4
          dicembre  1993, n. 496 , convertito con modificazioni dalla
          legge  21  gennaio  1994,  n. 61, e a seguito di accordo di
          programma   tra   Stato  e  regione  per  la  verifica  dei
          presupposti  per lo svolgimento delle funzioni, nonche' per
          le procedure di dichiarazione.».
             - Il testo del comma 4, dell'art. 17, della citata legge
          23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.».
          Nota all'art. 1:
             -  Per  il  testo  dell'art.  20,  della  citato decreto
          legislativo  n.  334  del  1999,  si  vedano  le  note alle
          premesse.