Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo
3 agosto 2009, n. 106, «Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», corredato delle
relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di
esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e delle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986,
n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto
legislativo qui trascritto.
ART. 1
(Attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121)
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito
denominato:"decreto", sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Ministero del lavoro e della previdenza sociale" e le
parole: "Ministero della salute", ovunque presenti, sono sostituite
dalle seguenti: "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali"; le parole: "Ministro del lavoro e della previdenza sociale"
e le parole: "Ministro della salute", ovunque presenti, sono
sostituite dalle seguenti: "Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali";
b) le parole: "Ministero delle infrastrutture", ovunque presenti,
sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti" e le parole:"Ministro delle infrastrutture", ovunque
presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti".
Nota al titolo:
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 aprile 2008, n. 101, supplemento ordinario.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione e' il seguente:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 117 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative
a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle
regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce
la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita
sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Per i riferimenti del decreto legislativo n. 81 del
2008 si veda nella nota al titolo.
- Il testo dell'art. 1, comma 6, della legge 3 agosto
2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e
la riforma della normativa in materia), e' il seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo per il riassetto e la riforma
della normativa in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro). - 1.-5. (Omissis).
6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo
puo' adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e
5, disposizioni integrative e correttive dei decreti
medesimi.».
- Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121
(Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1955, n. 158.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio
1956, n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro nelle costruzioni), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 marzo 1956, n. 78, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1956, n. 105,
supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277
(Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE,
n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante
il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990,
n. 212) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto
1991, n. 200, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
(Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE,
99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e
2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n.
265, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758
(Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di
lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio
1995, n. 21, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493
(Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le
prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di
salute sul luogo di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 settembre 1996, n. 223, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494
(Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 settembre 1996, n. 223, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
- L'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300
(Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali
elaborati in base all'art. K. 3 del Trattato sull'Unione
europea: Convenzione sulla tutela degli interessi
finanziari delle Comunita' europee, fatta a Bruxelles il 26
luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27
settembre 1996, del Protocollo concernente
l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della
Corte di giustizia delle Comunita' europee, di detta
Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles
il 29 novembre 1996, nonche' della Convenzione relativa
alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti
funzionari delle Comunita' europee o degli Stati membri
dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e
della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di
pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche
internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre
1997. Delega al Governo per la disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e
degli enti privi di personalita' giuridica), e' il
seguente:
«Art. 11 (Delega al Governo per la disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e
degli enti privi di personalita' giuridica). - 1. Il
Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro otto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche e delle societa', associazioni od enti privi di
personalita' giuridica che non svolgono funzioni di rilievo
costituzionale, con l'osservanza dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) prevedere la responsabilita' in relazione alla
commissione dei reati di cui agli articoli 316-bis,
316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322,
322-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter,
secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto
e' commesso con abuso della qualita' di operatore del
sistema, del codice penale;
b) prevedere la responsabilita' in relazione alla
commissione dei reati relativi alla tutela dell'incolumita'
pubblica previsti dal titolo sesto del libro secondo del
codice penale;
c) prevedere la responsabilita' in relazione alla
commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del
codice penale che siano stati commessi con violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
d) prevedere la responsabilita' in relazione alla
commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente e
del territorio, che siano punibili con pena detentiva non
inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla
pena pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n.
1860, dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, dalla legge 31
dicembre 1982, n. 979, dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47,
e successive modificazioni, dal decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1985, n. 431, dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, dalla legge 6 dicembre
1991, n. 394, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
95, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, dal
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dal decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152, dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dal
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e dal testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490;
e) prevedere che i soggetti di cui all'alinea del
presente comma sono responsabili in relazione ai reati
commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da chi
svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di
direzione, ovvero da chi esercita, anche di fatto, poteri
di gestione e di controllo ovvero ancora da chi e'
sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone
fisiche menzionate, quando la commissione del reato e'
stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi
connessi a tali funzioni; prevedere l'esclusione della
responsabilita' dei soggetti di cui all'alinea del presente
comma nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato
nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;
f) prevedere sanzioni amministrative effettive,
proporzionate e dissuasive nei confronti dei soggetti
indicati nell'alinea del presente comma;
g) prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non
inferiore a lire cinquanta milioni e non superiore a lire
tre miliardi stabilendo che, ai fini della determinazione
in concreto della sanzione, si tenga conto anche
dell'ammontare dei proventi del reato e delle condizioni
economiche e patrimoniali dell'ente, prevedendo altresi'
che, nei casi di particolare tenuita' del fatto, la
sanzione da applicare non sia inferiore a lire venti
milioni e non sia superiore a lire duecento milioni;
prevedere inoltre l'esclusione del pagamento in misura
ridotta;
h) prevedere che gli enti rispondono del pagamento
della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o
del patrimonio sociale;
i) prevedere la confisca del profitto o del prezzo del
reato, anche nella forma per equivalente;
l) prevedere, nei casi di particolare gravita',
l'applicazione di una o piu' delle seguenti sanzioni in
aggiunta alle sanzioni pecuniarie:
1) chiusura anche temporanea dello stabilimento o
della sede commerciale;
2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze
o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3) interdizione anche temporanea dall'esercizio
dell'attivita' ed eventuale nomina di altro soggetto per
l'esercizio vicario della medesima quando la prosecuzione
dell'attivita' e' necessaria per evitare pregiudizi ai
terzi;
4) divieto anche temporaneo di contrattare con la
pubblica amministrazione;
5) esclusione temporanea da agevolazioni,
finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di
quelli gia' concessi;
6) divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e
servizi;
7) pubblicazione della sentenza;
m) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle
lettere g), i) e l) si applicano soltanto nei casi e per i
tempi espressamente considerati e in relazione ai reati di
cui alle lettere a), b), c) e d) commessi successivamente
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
previsto dal presente articolo;
n) prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria
di cui alla lettera g) e' diminuita da un terzo alla meta'
ed escludere l'applicabilita' di una o piu' delle sanzioni
di cui alla lettera l) in conseguenza dell'adozione da
parte dei soggetti di cui all'alinea del presente comma di
comportamenti idonei ad assicurare un'efficace riparazione
o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata;
o) prevedere che le sanzioni di cui alla lettera l)
sono applicabili anche in sede cautelare, con adeguata
tipizzazione dei requisiti richiesti;
p) prevedere, nel caso di violazione degli obblighi e
dei divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera l),
la pena della reclusione da sei mesi a tre anni nei
confronti della persona fisica responsabile della
violazione, e prevedere inoltre l'applicazione delle
sanzioni di cui alle lettere g) e i) e, nei casi piu'
gravi, l'applicazione di una o piu' delle sanzioni di cui
alla lettera l) diverse da quelle gia' irrogate, nei
confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale
e' stata commessa la violazione; prevedere altresi' che le
disposizioni di cui alla presente lettera si applicano
anche nell'ipotesi in cui le sanzioni di cui alla lettera
l) sono state applicate in sede cautelare ai sensi della
lettera o);
q) prevedere che le sanzioni amministrative a carico
degli enti sono applicate dal giudice competente a
conoscere del reato e che per il procedimento di
accertamento della responsabilita' si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del codice di procedura
penale, assicurando l'effettiva partecipazione e difesa
degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale;
r) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle
lettere g), i) e l) si prescrivono decorsi cinque anni
dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere a), b),
c) e d) e che l'interruzione della prescrizione e' regolata
dalle norme del codice civile;
s) prevedere l'istituzione, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, di un'Anagrafe
nazionale delle sanzioni amministrative irrogate nei
confronti dei soggetti di cui all'alinea del presente
comma;
t) prevedere, salvo che gli stessi siano stati
consenzienti ovvero abbiano svolto, anche indirettamente o
di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di
amministrazione, che sia assicurato il diritto
dell'azionista, del socio o dell'associato ai soggetti di
cui all'alinea del presente comma, nei confronti dei quali
sia accertata la responsabilita' amministrativa con
riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), di
recedere dalla societa' o dall'associazione o dall'ente,
con particolari modalita' di liquidazione della quota
posseduta, ferma restando l'azione di risarcimento di cui
alle lettere v) e z); disciplinare i termini e le forme con
cui tale diritto puo' essere esercitato e prevedere che la
liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore al
momento del recesso determinato a norma degli articoli
2289, secondo comma, e 2437 del codice civile; prevedere
altresi' che la liquidazione della quota possa aver luogo
anche con onere a carico dei predetti soggetti, e prevedere
che in tal caso il recedente, ove non ricorra l'ipotesi
prevista dalla lettera l), numero 3), debba richiedere al
Presidente del tribunale del luogo in cui i soggetti hanno
la sede legale la nomina di un curatore speciale cui devono
essere delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti
alle attivita' necessarie per la liquidazione della quota,
compresa la capacita' di stare in giudizio; agli oneri per
la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della
presente lettera si provvede mediante gli ordinari
stanziamenti di bilancio per liti ed arbitraggi previsti
nello stato di previsione del Ministero della giustizia;
u) prevedere che l'azione sociale di responsabilita'
nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche
e delle societa', di cui sia stata accertata la
responsabilita' amministrativa con riferimento a quanto
previsto nelle lettere da a) a q), sia deliberata
dall'assemblea con voto favorevole di almeno un ventesimo
del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a
lire cinquecento milioni e di almeno di un quarantesimo
negli altri casi; disciplinare coerentemente le ipotesi di
rinuncia o di transazione dell'azione sociale di
responsabilita';
v) prevedere che il riconoscimento del danno a seguito
dell'azione di risarcimento spettante al singolo socio o al
terzo nei confronti degli amministratori dei soggetti di
cui all'alinea del presente comma, di cui sia stata
accertata la responsabilita' amministrativa con riferimento
a quanto previsto nelle lettere da a) a q), non sia
vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di
causalita' diretto tra il fatto che ha determinato
l'accertamento della responsabilita' del soggetto ed il
danno subito; prevedere che la disposizione non operi nel
caso in cui il reato e' stato commesso da chi e' sottoposto
alla direzione o alla vigilanza di chi svolge funzioni di
rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero
esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di
controllo, quando la commissione del reato e' stata resa
possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali
funzioni;
z) prevedere che le disposizioni di cui alla lettera v)
si applicano anche nell'ipotesi in cui l'azione di
risarcimento del danno e' proposta contro l'azionista, il
socio o l'associato ai soggetti di cui all'alinea del
presente comma che sia stato consenziente o abbia svolto,
anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di
controllo o di amministrazione, anteriormente alla
commissione del fatto che ha determinato l'accertamento
della responsabilita' dell'ente.
2. Ai fini del comma 1, per «persone giuridiche» si
intendono gli enti forniti di personalita' giuridica,
eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che
esercitano pubblici poteri.
3. Il Governo e' altresi' delegato ad emanare, con il
decreto legislativo di cui al comma 1, le norme di
coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonche'
le norme di carattere transitorio.».
- Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
(Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003,
n. 235, supplemento ordinario.
- La direttiva 2004/40/CE (Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di
sicurezza e di salute relative all'esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai
sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004,
n. L 159. La suddetta direttiva e' entrata in vigore il 30
aprile 2004.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187
(Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni
minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione
dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni
meccaniche), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
settembre 2005, n. 220.
- La direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente le prescrizioni
minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni (radiazioni
ottiche) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli
agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali)
(diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'art.
16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), e' pubblicata
nella G.U.U.E. 27 aprile 2006, n. L 114. La suddetta
direttiva e' entrata in vigore il 27 aprile 2006.
- La legge 6 febbraio 2007, n. 13 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
2006), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio
2007, n. 40, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257
(Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni
minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione
dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(campi elettromagnetici)), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 gennaio 2008, n. 9.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 85
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 121, e' il seguente:
«Art. 1. - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, il comma 1 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
«1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
8) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
12) Ministero per i beni e le attivita' culturali.».
2. Le funzioni gia' attribuite al Ministero del
commercio internazionale, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al
Ministero dello sviluppo economico.
3. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, le funzioni attribuite al
Ministero dei trasporti.
4. Al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali sono trasferite le funzioni gia'
attribuite al Ministero della solidarieta' sociale, fatto
salvo quanto disposto dal comma 14, i compiti di vigilanza
dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari,
di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 46 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e neocomunitari,
nonche' i compiti di coordinamento delle politiche per
l'integrazione degli stranieri immigrati. Sono trasferiti
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti
risorse finanziarie, i compiti in materia di politiche
antidroga, quelli in materia di Servizio civile nazionale
di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo
2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita in via
esclusiva le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia
nazionale italiana per i giovani del programma comunitario
«Gioventu' in azione» di cui all'art. 5 del decreto-legge
27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri puo' prendere parte alle attivita'
del Forum nazionale dei giovani.
5. Le funzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e
di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
6. Le funzioni del Ministero della salute, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale,
sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali.
7. Le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale,
sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, si procede
all'immediata ricognizione in via amministrativa delle
strutture trasferite ai sensi del presente decreto. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta dei Ministri competenti, sono apportate le
variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del
bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del
Governo.
9. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali» e quella: «Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali» sostituiscono, ovunque
ricorrano, rispettivamente le denominazioni: «Ministero
delle politiche agricole e forestali» e «Ministro delle
politiche agricole e forestali». Il Ministro dello sviluppo
economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di
concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 12 del decreto
legislativo 2 agosto 2002, n. 220. Le competenze in materia
di produzione e prima trasformazione dei prodotti agricoli,
come definiti al paragrafo 1 dell'art. 32 del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' dei prodotti
definiti agricoli dall'ordinamento comunitario e da quello
nazionale, sono esercitate dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.
10. La denominazione: «Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti» sostituisce ad ogni effetto e ovunque
presente, la denominazione: «Ministero delle
infrastrutture».
11. La denominazione: «Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca» sostituisce, ad ogni
effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero
della pubblica istruzione».
12. La denominazione: «Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali» sostituisce, ad ogni
effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero
del lavoro e della previdenza sociale».
13. La denominazione: «Presidente del Consiglio dei
Ministri» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
la denominazione: «Ministro delle politiche per la
famiglia».
14. Sono, in ogni caso, attribuite al Presidente del
Consiglio dei Ministri:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia
di politiche giovanili, nonche' le funzioni di competenza
statale attribuite al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di
coordinamento delle politiche delle giovani generazioni; le
funzioni gia' attribuite al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale dall'art. 1, commi 72, 73 e 74, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di finanziamenti
agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla
peculiare attivita' lavorativa svolta ovvero per sviluppare
attivita' innovative e imprenditoriali; le funzioni in tema
di contrasto e trattamento della devianza e del disagio
giovanile. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla
presente lettera la Presidenza del Consiglio dei Ministri
si avvale anche delle relative risorse finanziarie, umane e
strumentali, ivi compresi l'Osservatorio per il disagio
giovanile legato alle dipendenze ed il relativo Fondo
nazionale per le comunita' giovanili di cui al comma 556
dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, delle
risorse gia' trasferite al Ministero della solidarieta'
sociale dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, nonche' delle altre risorse inerenti
le medesime funzioni attualmente attribuite ad altre
amministrazioni;
b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia
di politiche per la famiglia nelle sue componenti e
problematiche generazionali, nonche' le funzioni di
competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia
di coordinamento delle politiche a favore della famiglia,
di interventi per il sostegno della maternita' e della
paternita', di conciliazione dei tempi di lavoro e dei
tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla
famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', nonche'
quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia
di cui all'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri esercita altresi' le funzioni di
competenza del Governo per l'Osservatorio nazionale per
l'infanzia e l'adolescenza di cui agli articoli 1 e 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
103, unitamente al Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri esercita altresi' la gestione delle risorse
finanziarie relative alle politiche per la famiglia ed, in
particolare, la gestione dei finanziamenti di cui all'art.
1, commi 1250 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) le funzioni concernenti il Centro nazionale di
documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza
di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, esercitate unitamente al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, e l'espressione del concerto in sede di esercizio
delle funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia
di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori
di cura non retribuiti derivanti da responsabilita'
familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 565;
d) l'espressione del concerto in sede di esercizio
delle funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli
articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48
del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui
al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
e) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero delle attivita' produttive dagli articoli 52, 53,
54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198. In ordine al Comitato per
l'imprenditoria femminile resta fermo quanto disposto dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 101.
15. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per la semplificazione normativa delegato assicura
il coordinamento unitario delle funzioni di semplificazione
normativa, comprese quelle di cui all'art. 1, comma 22-bis,
del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, quelle
di cui ai commi 12 e 15 e l'iniziativa di cui al comma 14
dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. All'art.
1, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n.
80, le parole: «per la funzione pubblica», ovunque
ricorrano, sono soppresse.
16. In attuazione delle disposizioni previste dal
presente decreto e limitatamente alle strutture delle
Amministrazioni per le quali e' previsto il trasferimento
delle funzioni, con regolamenti adottati ai sensi dell'art.
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
ridefiniti gli assetti organizzativi e il numero massimo
delle strutture di primo livello, in modo da assicurare,
fermi restando i conseguenti processi di riallocazione e
mobilita' del personale, che al termine del processo di
riorganizzazione sia ridotta almeno del 20 per cento, per
le nuove strutture, la somma dei limiti delle spese
strumentali e di funzionamento previsti rispettivamente per
i Ministeri di origine ed i Ministeri di destinazione.
17. L'onere relativo ai contingenti assegnati agli
uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Vice
Ministri e dei Sottosegretari di Stato nelle strutture che
abbiano subito modificazioni ai sensi delle disposizioni
del presente decreto, deve essere, comunque, inferiore per
non meno del 20 per cento al limite di spesa complessivo
riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore
dello stesso decreto.
18. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono determinati i criteri e le modalita'
per l'individuazione delle risorse umane relative alle
funzioni trasferite ai sensi del presente decreto.
19. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro
accorpamento previsti dal presente decreto non deriva
alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in
atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli
dell'amministrazione di destinazione che si rifletta in
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
20. Con riferimento ai Ministeri per i quali sono
previsti accorpamenti, in via provvisoria e, comunque, per
un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, nelle more dell'approvazione del regolamento di
organizzazione dei relativi uffici funzionali, strumentali
e di diretta collaborazione con le autorita' di Governo, la
struttura di tali uffici e' definita, nel rispetto delle
leggi vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze. Fino alla data di
entrata in vigore di tale decreto si applicano
transitoriamente i provvedimenti organizzativi vigenti,
purche' resti ferma l'unicita' degli uffici di diretta
collaborazione di vertice. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri
competenti, sono apportate le variazioni di bilancio
occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione
dello Stato alla nuova struttura del Governo.
21. L'art. 3, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n.
124, e' abrogato. All'art. 5, comma 3, della legge 3 agosto
2007, n. 124, le parole: «e dal Ministro dell'economia e
delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «, dal
Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello
sviluppo economico».
21-bis. All'art. 29, comma 3, lettera c), della legge 3
agosto 2007, n. 124, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, organizzato ai sensi dell'art. 98 del testo
unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214,
anche in deroga alle norme richiamate dall'art. 10, comma
10, della legge 13 aprile 1988, n. 117. Lo stesso ufficio
e' competente per l'istruttoria relativa al controllo di
legittimita' su atti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20».
22. Ferma restando l'applicabilita' anche ai magistrati
amministrativi, ordinari e contabili, nonche' agli avvocati
dello Stato, delle disposizioni dell'art. 13 del
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e
successive modificazioni, mediante decreti adottati dai
rispettivi organi di Governo di cui all'art. 15, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, informandone
gli organi di amministrazione del personale interessato, al
predetto art. 13 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole:
«Presidente del Consiglio dei Ministri» sono inserite le
seguenti: «e con il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del
Consiglio dei Ministri»;
b) al comma 3, dopo le parole: «valutare motivate» sono
inserite le seguenti: «e specifiche».
22-bis. Dalle disposizioni del comma 22 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.».