IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto  il regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 relativo
al Fondo europeo per la pesca, di seguito regolamento di base;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  498/2007 della Commissione del 26
marzo  2007,  con  il  quale  sono  state  definite  le  modalita' di
applicazione  del  regolamento di base, relativo al Fondo europeo per
la pesca, di seguito regolamento applicativo;
  Visto il Vademecum della Commissione europea del 26 marzo 2007;
  Visto il Programma operativo nazionale, approvato dalla Commissione
europea con decisione C(2007) 6972 del 19 dicembre 2007;
  Considerate   le   modifiche   apportate   al  Programma  Operativo
Nazionale;
  Visto   l'art.   3,   punto   IV  dell'accordo  multiregionale  per
l'attuazione  degli  interventi  cofinanziati dal FEP nell'ambito del
Programma  operativo  2007-2013  tra  il  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali  -  Direzione generale della pesca
marittima   e   dell'acquacoltura  e  le  Regioni  dell'Obiettivo  di
convergenza  e  dell'Obiettivo  non  di  convergenza, approvato dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di Trento e Bolzano nella seduta del 18 settembre
2008,  che  attribuisce  alle  regioni  e  alle  province autonome la
gestione  della  misura inerente le compensazioni socio economiche di
cui   all'asse  prioritario  1,  art.  27  del  regolamento  (CE)  n.
1198/2006;
  Visto il decreto ministeriale del 19 novembre 2008 recante «Arresto
definitivo  delle  unita'  da  pesca autorizzate alla pesca del tonno
rosso», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 296 del 19 dicembre 2008;
  Vista   la   raccomandazione   08-05,  adottata  dalla  Commissione
internazionale  per  la  conservazione  del  tonno  atlantico (ICCAT)
durante  la  sedicesima riunione straordinaria del novembre 2008, con
la  quale  e'  istituito  un  nuovo piano di ricostituzione del tonno
rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 302/2009 del Consiglio del 6 aprile
2009  concernente  un  piano  pluriennale di ricostituzione del tonno
rosso  nell'Atlantico  orientale  e  nel Mediterraneo che modifica il
regolamento  (CE)  n.  43/2009  e  che  abroga il regolamento (CE) n.
1559/2007 al fine di dare esecuzione alla suddetta raccomandazione;
  Visto l'art. 21, lettera a), punto iii) che prevede il sostegno del
FEP  per  l'adeguamento  della flotta da pesca comunitaria al fine di
una  riduzione  sostanziale delle possibilita' di pesca nel quadro di
un accordo internazionale;
  Visto il nuovo Piano di adeguamento dello sforzo di pesca del tonno
rosso  adottato  il  5  giugno  2009  in  sostituzione  del  piano di
adeguamento  di  cui  al  decreto  del  19  novembre 2008, al fine di
conformarsi  a  quanto  prescritto dal regolamento (CE) n. 302/2009 e
trasmesso alla Commissione europea;
  Visto  in  particolare  il  punto  4 del suddetto Piano che dispone
l'erogazione  di  una  compensazione  economica  per  la  perdita  di
reddito,  corrispondente  ad  un  periodo  di arresto temporaneo di 6
mesi,  a  favore  delle  imbarcazioni ammesse al premio per l'arresto
definitivo  entro  il  2009,  secondo modalita' attuative che tengono
conto dell'anno di demolizione e dell'eta' dell'imbarcazione;
  Visto il decreto 30 aprile 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana il 25 maggio 2009, n. 119 recante delega al
Sottosegretario  di  Stato  on. Antonio Buonfiglio relativamente alla
pesca, all'acquacoltura ed alla tutela delle risorse marine viventi;
  Sentito  il  parere  espresso dalla Commissione consultiva centrale
per la pesca marittima e l'acquacoltura in data 17 luglio 2009;
                              Decreta:


                               Art. 1.


                 Riduzione della capacita' di pesca


  L'arresto   definitivo  delle  unita'  da  pesca  autorizzate,  con
permesso  speciale,  ad  effettuare  la  pesca del tonno rosso con il
sistema  a  circuizione  nonche',  per  le  sole  unita' di lunghezza
superiore  ai  24  metri fuori tutto con il sistema a palangari, puo'
avvenire conformemente a quanto disposto dall'art. 23 del regolamento
di base.