IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca, di seguito regolamento di base; Visto il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalita' di applicazione del regolamento di base, relativo al Fondo europeo per la pesca, di seguito regolamento applicativo; Visto il Vademecum della Commissione europea del 26 marzo 2007; Visto il Programma operativo nazionale, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007) 6972 del 19 dicembre 2007; Considerate le modifiche apportate al Programma Operativo Nazionale; Visto l'art. 3, punto IV dell'accordo multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP nell'ambito del Programma operativo 2007-2013 tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e le Regioni dell'Obiettivo di convergenza e dell'Obiettivo non di convergenza, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 settembre 2008, che attribuisce alle regioni e alle province autonome la gestione della misura inerente le compensazioni socio economiche di cui all'asse prioritario 1, art. 27 del regolamento (CE) n. 1198/2006; Visto il decreto ministeriale del 19 novembre 2008 recante «Arresto definitivo delle unita' da pesca autorizzate alla pesca del tonno rosso», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 19 dicembre 2008; Vista la raccomandazione 08-05, adottata dalla Commissione internazionale per la conservazione del tonno atlantico (ICCAT) durante la sedicesima riunione straordinaria del novembre 2008, con la quale e' istituito un nuovo piano di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo; Visto il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio del 6 aprile 2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 al fine di dare esecuzione alla suddetta raccomandazione; Visto l'art. 21, lettera a), punto iii) che prevede il sostegno del FEP per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria al fine di una riduzione sostanziale delle possibilita' di pesca nel quadro di un accordo internazionale; Visto il nuovo Piano di adeguamento dello sforzo di pesca del tonno rosso adottato il 5 giugno 2009 in sostituzione del piano di adeguamento di cui al decreto del 19 novembre 2008, al fine di conformarsi a quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 302/2009 e trasmesso alla Commissione europea; Visto in particolare il punto 4 del suddetto Piano che dispone l'erogazione di una compensazione economica per la perdita di reddito, corrispondente ad un periodo di arresto temporaneo di 6 mesi, a favore delle imbarcazioni ammesse al premio per l'arresto definitivo entro il 2009, secondo modalita' attuative che tengono conto dell'anno di demolizione e dell'eta' dell'imbarcazione; Visto il decreto 30 aprile 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 25 maggio 2009, n. 119 recante delega al Sottosegretario di Stato on. Antonio Buonfiglio relativamente alla pesca, all'acquacoltura ed alla tutela delle risorse marine viventi; Sentito il parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura in data 17 luglio 2009; Decreta: Art. 1. Riduzione della capacita' di pesca L'arresto definitivo delle unita' da pesca autorizzate, con permesso speciale, ad effettuare la pesca del tonno rosso con il sistema a circuizione nonche', per le sole unita' di lunghezza superiore ai 24 metri fuori tutto con il sistema a palangari, puo' avvenire conformemente a quanto disposto dall'art. 23 del regolamento di base.