L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI

  Nella riunione del Consiglio del 14 settembre 2009;
  Vista  la  legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento
ordinario  n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997;
  Visto  il  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n. 259, recante
«Codice  delle  comunicazioni elettroniche» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  214  del  15 settembre 2003 - supplemento ordinario n.
150;
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico  della  radiotelevisione»,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 - supplemento
ordinario n. 150/L;
  Visto  il  decreto  legislativo  9  gennaio  2008,  n.  9,  recante
«Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti
audiovisivi   sportivi   e   relativa  ripartizione  delle  risorse»,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1°
febbraio 2008, n. 27, e in particolare l'art. 5, comma 3;
  Vista  la  propria  delibera  n.  307/08/CONS  del  5  giugno 2008,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148
del  26 giugno 2008, recante «Approvazione del regolamento in materia
di  procedure  istruttorie  e  di  criteri  di  accertamento  per  le
attivita' demandate all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
dal  decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante la «Disciplina
della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi
sportivi  e  relativa  ripartizione delle risorse», in particolare il
titolo II «Approvazione delle linee guida»;
  Considerato   che   in  base  all'art.  6,  comma  6,  del  decreto
legislativo  9  gennaio 2008, n. 9, l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni   verifica,   per  i  profili  di  sua  competenza,  la
conformita'  delle  linee  guida predisposte dall'organizzatore della
competizione  e  della  formazione  e modifica dei pacchetti da parte
dell'intermediario  indipendente  ai principi e alle disposizioni del
decreto  e  le  approva  entro  sessanta giorni dal ricevimento delle
stesse;
  Vista la nota pervenuta in data 14 luglio 2009, prot. n. 56004, con
la  quale  la  Legadue  di Pallacanestro ha trasmesso le linee-guida,
approvate  dall'assemblea  della  stessa  Lega  il  9 luglio 2009, in
conformita'  a  quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 9
gennaio 2008, n. 9;
  Vista  la nota in data 22 luglio 2009, prot. n. 59099, con la quale
la  direzione  contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorita' ha
comunicato  alla  Legadue l'avvio dell'istruttoria per l'approvazione
delle  linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi
relativi  alle  competizioni  sportive  riferibili  al  campionato di
pallacanestro di Legadue e agli eventi correlati;
  Rilevato  che a seguito della pubblicazione sul sito dell'Autorita'
in  data  24  luglio  2009 della comunicazione relativa all'avvio del
procedimento  istruttorio, non e' pervenuto alcun contributo da parte
di  operatori  della  comunicazione ai sensi dell'art. 5, comma 2 del
regolamento di cui alla delibera n. 307/08/CONS;
  Rilevato  che  nel  corso  del  procedimento con nota del 22 luglio
2009, prot. n. 59314, e' stato richiesto alla Legadue di integrare le
linee  guida  nella  parte  relativa  ai criteri per l'ammissibilita'
delle  offerte  e  di specificare le modalita' di commercializzazione
per la piattaforma radiofonica;
  Vista   la   versione   definitiva   delle   linee   guida  per  la
commercializzazione    dei    diritti   audiovisivi   relativi   alle
competizioni  sportive  riferibili  al campionato di pallacanestro di
Legadue e agli eventi correlati, pervenuta il 6 agosto 2009, prot. n.
64986, che recepisce i rilievi avanzati con la predetta nota;
  Ritenuto   di   poter  approvare  le  linee  guida  nella  versione
definitiva   sopra   individuata,   con   le   seguenti  precisazioni
finalizzate  a  garantire il rispetto dei principi generali di cui al
decreto   legislativo   n.   9/2008,  di  cui  l'organizzatore  della
competizione  dovra'  tener  conto  nella  pubblicizzazione del testo
definitivo  delle  linee  guida e nell'organizzazione delle procedure
competitive:
   a)  al fine di aderire al dettato dell'art. 7, comma 1 del decreto
legislativo  9  gennaio  2008,  n.  9, deve essere consentita la piu'
ampia partecipazione alle procedure competitive a tutti gli operatori
della   comunicazione   indipendentemente   dal   titolo  abilitativo
posseduto;
   b)  per  tutte  le fasi di procedura di assegnazione devono essere
rispettati  i  principi  generali  di  cui  al  decreto legislativo 9
gennaio  2008,  n.  9,  avuto  specifico riguardo alla garanzia delle
condizioni di assoluta equita', trasparenza e non discriminazione tra
i   partecipanti,   con   particolare  riferimento  alla  fase  della
trattativa  privata  e  della  relativa consultazione degli operatori
della comunicazione;
   c)  al fine di garantire attuazione pratica ai predetti principi e
al  piu'  generale  principio  di  tutela  della competitivita' delle
procedure  di  assegnazione,  deve  essere data rigorosa applicazione
alla  previsione  di  cui all'art. 11, comma 3, del decreto quanto al
regime  di  assegnazione  dei diritti rimasti invenduti, specificando
che  qualora  anche  la  seconda  procedura competitiva dovesse avere
esito  negativo,  anche la singola societa' sportiva avra' diritto di
commercializzare  i  diritti  relativi  alle  partite disputate dalla
propria  squadra  (in casa e in trasferta), e pertanto in parallelo e
in  concorrenza  non esclusiva con la Legadue, salvo che, ad esito di
apposita decisione assunta da tutte le societa' sportive della stessa
Lega all'unanimita', non siano deliberate la predisposizione di nuove
linee    guida   per   ulteriori   procedure   competitive   per   la
commercializzazione  in esclusiva, da sottoporre a nuova procedura di
approvazione  ai  sensi  dell'art. 6, comma 6, del decreto, ovvero la
distribuzione  diretta  attraverso  un  proprio  canale o piattaforma
satellitare ai sensi dell'art. 13 del decreto;
  Vista   la   proposta   della  direzione  contenuti  audiovisivi  e
multimediali;
  Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri,
relatori  ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente
l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';

                              Delibera:


                               Art. 1.



  1.  L'Autorita' approva, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto
legislativo  9  gennaio  2008,  n.  9, nei sensi, con i limiti e alle
condizioni   di   cui   in   motivazione,   le  linee  guida  per  la
commercializzazione  di  diritti audiovisivi e radiofonici di seguito
specificate,  nella  versione  definitiva  trasmessa dalla Legadue di
Pallacanestro  in  data  22  luglio 2009 e integrata in data 6 agosto
2009,  prot.  n.  64986,  e  riportate  all'allegato A della presente
delibera.
  La  presente  delibera  completa  di allegato A e' pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica  italiana,  nel  Bollettino
ufficiale e sul sito web dell'Autorita'.
   Roma, 14 settembre 2009

                                                        Il presidente
                                                          Calabro'


I commissari relatori
    Lauria - Magri