IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, con cui si costituisce un Parco Nazionale presso il Gruppo del Gran Paradiso nelle Alpi Graie; Visti il regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867, e il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979 concernenti l'ampliamento del Parco Nazionale del Gran Paradiso; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente ed in particolare l'art. 5, comma 2, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare l'art. 35, comma 1, che stabilisce che previa intesa con la regione autonoma della Val d'Aosta e la regione Piemonte si provvede all'adeguamento della disciplina del Parco nazionale del Gran Paradiso ai principi della legge stessa; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436, che adotta il regolamento recante adeguamento della disciplina del Parco nazionale del Gran Paradiso ai principi della legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394; Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e l'adozione delle relative misure di salvaguardia siano operati sentita la Conferenza unificata; Visto l'art. 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dall'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che prevede che la classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve statali, terrestri, fluviali e lacuali, siano effettuate d'intesa con le regioni; Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, trasferendo, tra l'altro, le funzioni ed i compiti gia' attribuiti al Ministero dell'ambiente; Considerato che, per effetto dell'art. 1, comma 13-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, la denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio»; Vista la deliberazione n. 16 del 27 luglio 2007, con la quale il consiglio direttivo dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, avendo acquisito i formali consensi delle amministrazioni comunali interessate, ha approvato la proposta di modifica dei confini, trasmessa all'Amministrazione dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 30 ottobre 2007 per i successivi atti di competenza; Considerato che la proposta di riperimetrazione comporta una riduzione della superficie del Parco limitata allo 0,07 per cento del territorio, prevede l'inclusione di aree di particolare valenza naturalistica e attesta i confini su elementi morfologici o strutturali certi in tal modo consentendo una piu' efficace protezione e gestione dell'area protetta; Ritenuto quindi di poter valutare positivamente la detta proposta di riperimetrazione; Viste le note del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. GAB/2008/7867/B07 e prot. GAB/2008/7868/B07 del 3 luglio 2008 con le quali lo schema di decreto del Presidente della Repubblica per la nuova perimetrazione del Parco nazionale del Gran Paradiso e l'allegata cartografia predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stati trasmessi rispettivamente alla regione Piemonte e alla regione autonoma Valle d'Aosta, richiedendo la prescritta intesa ai sensi dell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998 n. 426; Vista la nota del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. GAB/2008/7869/B07 del 3 luglio 2008 con la quale lo schema di decreto del Presidente della Repubblica per la riperimetrazione del Parco nazionale e l'allegata cartografia predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stati trasmessi alla Conferenza unificata, richiedendo l'espressione del parere previsto ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Sentita la Conferenza unificata, che ha espresso parere favorevole in data 13 novembre 2008; Acquisite le prescritte intese sulla proposta di nuova perimetrazione del Parco nazionale della regione autonoma Valle d'Aosta, espressa con deliberazione di giunta n. 3744 del 12 dicembre 2008, e della regione Piemonte, espressa con deliberazione di giunta n. 33-10738 del 9 febbraio 2009; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 2009; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Decreta: Art. 1. 1. La nuova perimetrazione del Parco nazionale del Gran Paradiso e' quella riportata nell'allegata cartografia composta di n. 11 tavole in scala 1:10.000, parte integrante del presente decreto, come specificata da n. 18 tavole di dettaglio in scala 1:5.000 depositate in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed in copia conforme presso la regione autonoma Valle d'Aosta, la regione Piemonte e l'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso. 2. La suddetta perimetrazione sostituisce integralmente le precedenti perimetrazioni intervenute a partire dal regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867 e fino al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979 e ad essi allegate.