IL DIRETTORE GENERALE dell'ex Direzione generale del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita' Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91 a decorrere dal 1° gennaio 2009; Visto il Regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; Visto il Regolamento (CE) n. 710 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalita' di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica; Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220, inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del Regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 2007 che modifica il decreto 5 dicembre 2006, relativo agli organismi di controllo, autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220/1995, cui e' imposto l'obbligo di comunicare al MiPAAF le variazioni della propria struttura e documentazione di sistema; Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995 dalla «SIDEL S.p.a.», con sede a Bologna, via Larga n. 34/2, in data 3 giugno 2009; Visto il certificato di accreditamento di conformita' ai requisiti della norma UNI CEI EN 45011 Ed. 1999, n. 093B rev. 00 rilasciato il 18 giugno 2009 da «SINCERT», a «SIDEL S.p.a.», quale organismo di certificazione di prodotti, cosi' come previsto dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e successivi regolamenti di applicazione relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti vegetali, animali ed alimenti e mangimi trasformati; Considerato che per «SIDEL S.p.a.», essendo intervenuto l'adeguamento del Manuale della qualita' e dello statuto societario a seguito di specifiche richieste di questo Ispettorato, sussistono le condizioni ed i requisiti richiesti per ottenere l'autorizzazione all'attivita' di controllo e certificazione in materia di produzione agricola e agro-alimentare con metodo biologico; Visto il parere favorevole espresso in data 17 settembre 2009 dal Comitato di valutazione degli organismi di controllo per l'agricoltura biologica, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/1995; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione a «SIDEL S.p.a.» ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995; Decreta: Art. 1. 1. «SIDEL S.p.a.», con sede a Bologna, via Larga n. 34/2, e' autorizzato ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 220/1995 ad esercitare l'attivita' di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo prodotti biologici o che immettono tali prodotti sul mercato, con codice IT - SDL. 2. «SIDEL S.p.a.» nell'esercizio dell'attivita' di controllo di cui al presente decreto, deve limitare l'esercizio della propria attivita' a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 834/07, dal Regolamento (CE) n. 889/08 e dal decreto legislativo n. 220/1995 e successive modifiche ed integrazioni.