IL DIRETTORE GENERALE
       dell'ex Direzione generale del controllo della qualita'
                      e dei sistemi di qualita'

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007
relativo  alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici,
che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91 a decorrere dal 1° gennaio
2009;
  Visto  il Regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre
2008  recante  modalita'  di  applicazione  del  Regolamento  (CE) n.
834/2007  relativo  alla  produzione e all'etichettatura dei prodotti
biologici,    per    quanto   riguarda   la   produzione   biologica,
l'etichettatura e i controlli;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n. 710 della Commissione del 5 agosto
2009  che  modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalita'
di  applicazione  del  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per
quanto  riguarda l'introduzione di modalita' di applicazione relative
alla  produzione  di  animali  e  di  alghe  marine dell'acquacoltura
biologica;
  Visto  il  decreto  legislativo del 17 marzo 1995, n. 220, inerente
l'attuazione  degli  articoli 8 e 9 del Regolamento CEE n. 2092/91 in
materia   di   produzione   agricola  ed  agroalimentare  con  metodo
biologico;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 22 luglio
2009,   n.  129,  recante  il  regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e forestali, a norma
dell'art.  74  del  decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  Visto  il decreto ministeriale del 26 febbraio 2007 che modifica il
decreto  5  dicembre  2006,  relativo  agli  organismi  di controllo,
autorizzati  ai  sensi  del  decreto  legislativo n. 220/1995, cui e'
imposto l'obbligo di comunicare al MiPAAF le variazioni della propria
struttura e documentazione di sistema;
  Vista  l'istanza  presentata  ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto
legislativo n. 220/1995 dalla «SIDEL S.p.a.», con sede a Bologna, via
Larga n. 34/2, in data 3 giugno 2009;
  Visto  il certificato di accreditamento di conformita' ai requisiti
della  norma UNI CEI EN 45011 Ed. 1999, n. 093B rev. 00 rilasciato il
18  giugno  2009  da  «SINCERT», a «SIDEL S.p.a.», quale organismo di
certificazione  di prodotti, cosi' come previsto dal Regolamento (CE)
n.  834/2007  e  successivi regolamenti di applicazione relativi alla
produzione  biologica  e  all'etichettatura  dei  prodotti  vegetali,
animali ed alimenti e mangimi trasformati;
  Considerato   che   per   «SIDEL   S.p.a.»,   essendo   intervenuto
l'adeguamento del Manuale della qualita' e dello statuto societario a
seguito  di specifiche richieste di questo Ispettorato, sussistono le
condizioni  ed  i  requisiti  richiesti per ottenere l'autorizzazione
all'attivita'  di controllo e certificazione in materia di produzione
agricola e agro-alimentare con metodo biologico;
  Visto  il  parere favorevole espresso in data 17 settembre 2009 dal
Comitato   di   valutazione   degli   organismi   di   controllo  per
l'agricoltura biologica, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n.
220/1995;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  a  «SIDEL  S.p.a.»  ai  sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo n. 220/1995;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  «SIDEL  S.p.a.»,  con  sede  a  Bologna,  via Larga n. 34/2, e'
autorizzato   ai   sensi  dell'art.  3,  commi 2  e  3,  del  decreto
legislativo  n. 220/1995 ad esercitare l'attivita' di controllo sugli
operatori  che  producono, preparano, immagazzinano o importano da un
Paese  terzo  prodotti  biologici  o  che immettono tali prodotti sul
mercato, con codice IT - SDL.
  2. «SIDEL S.p.a.» nell'esercizio dell'attivita' di controllo di cui
al   presente   decreto,  deve  limitare  l'esercizio  della  propria
attivita'  a  quanto  previsto  dal  Regolamento  (CE) n. 834/07, dal
Regolamento  (CE)  n.  889/08 e dal decreto legislativo n. 220/1995 e
successive modifiche ed integrazioni.