IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visti  gli  articoli  33,  quinto  comma, e 117, sesto comma, della
Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 24 febbraio 2005, n. 34;
  Visto  l'articolo  42,  comma  2, del decreto legislativo 28 giugno
2005, n. 139;
  Visto  l'articolo  50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il  decreto-legge  16  maggio  2008,  n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
  Visto  il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili, espresso con nota del 3 dicembre 2008;
  Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, sezione consultiva degli
atti normativi, espresso nell'adunanza del 19 febbraio 2009;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
(nota  prot.  n.  U.R./764/1.5/09  dell'8  maggio  2009),  cosi' come
attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 20
maggio 2009, prot. n. DAGL/10.3.4/2009/152;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

              Modalita' di effettuazione del tirocinio

  1.  Il  tirocinio professionale e' un periodo di formazione pratica
obbligatorio  per  l'accesso  all'esame  per  l'abilitazione  e  deve
consentire  al  tirocinante  l'acquisizione  dei  fondamenti teorici,
pratici e deontologici della professione.
  2.  Il tirocinio professionale e' svolto con assiduita', diligenza,
riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale.
Per  assiduita'  si  intende  la  frequenza continua dello studio del
professionista,  sotto  la supervisione diretta di quest'ultimo. Tale
requisito  si ritiene rispettato se il tirocinante e' presente presso
lo  studio  o  comunque  opera  sotto  la  diretta  supervisione  del
professionista,  per  almeno 20 ore settimanali nel normale orario di
funzionamento    dello   studio   stesso,   salvo   quanto   previsto
dall'articolo   6.  Per  diligenza  si  intende  la  cura  attenta  e
scrupolosa  nello  svolgimento  del  tirocinio.  Per  riservatezza si
intende  l'adozione  di un comportamento discreto e corretto, nonche'
il   mantenimento   del  massimo  riserbo  su  tutte  le  notizie  ed
informazioni acquisite nel corso del tirocinio.
  3.  Il  tirocinio  si  svolge  presso lo studio o comunque sotto la
supervisione  ed  il  controllo diretto di un professionista iscritto
all'albo  dei  dottori  commercialisti  e  degli  esperti contabili e
comporta  la  collaborazione allo svolgimento delle attivita' proprie
della professione.
  4.  In  considerazione  delle  competenze  specifiche  in  economia
aziendale   e   diritto   d'impresa   e   nelle  materie  economiche,
finanziarie,  tributarie,  societarie  ed  amministrative, attribuite
agli  iscritti  nell'albo  dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili  dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n.
139, il tirocinio ha per oggetto le seguenti attivita' professionali:
   a)  per  l'accesso alla sezione A dell'albo - Commercialisti -, le
attivita'  di  cui  ai  commi  3  e  4  dell'articolo  1  del decreto
legislativo n. 139 del 2005;
   b)  per  l'accesso alla sezione B dell'albo - Esperti contabili -,
le   attivita'  di  cui  al  comma  4  dell'articolo  1  del  decreto
legislativo n. 139 del 2005.
  5.  Il  tirocinio  professionale e' svolto presso un professionista
iscritto da almeno cinque anni all'albo e che ha assolto l'obbligo di
formazione  professionale  continua  nell'ultimo triennio certificato
dall'Ordine.  L'anzianita' quinquennale deve essere maturata all'atto
della  presentazione  della  domanda  di  iscrizione  al registro dei
tirocinanti  o, in caso di variazione, alla data di comunicazione del
nuovo professionista presso cui viene proseguito il tirocinio.
  6.  Il rapporto di tirocinio non istituisce alcun obbligo di natura
economica  tra  le  parti.  Il  professionista  puo'  riconoscere  al
tirocinante una borsa di studio.
 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 33, quinto comma, della Costituzione stabilisce
          che  e'  prescritto  un esame di Stato per la ammissione ai
          vari  ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
          e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
             - L'art. 117, sesto comma, della Costituzione stabilisce
          che  la  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          Regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
          ogni  altra  materia.  I  Comuni,  le  Province e le Citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
             - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
             «3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
             -  La legge 24 febbraio 2005, n. 34, recante: «Delega al
          Governo   per   l'istituzione   dell'Ordine   dei   dottori
          commercialisti  e  degli  esperti  contabili» e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2005, n. 61.
             - Si riporta il testo dell'art. 42, comma 2, del decreto
          legislativo  28 giugno 2005, n. 139, recante: «Costituzione
          dell'Ordine  dei  dottori  commercialisti  e  degli esperti
          contabili,  a  norma  dell'art.  2  della legge 24 febbraio
          2005, n. 34»:
             «2.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca,  sentito il Consiglio nazionale, stabilisce
          con  proprio  regolamento  i  contenuti  e  le modalita' di
          effettuazione  del  tirocinio,  ivi comprese le forme della
          vigilanza   dei  Consigli  degli  Ordini  territoriali  sul
          corretto  svolgimento  dei  tirocini e le relative sanzioni
          disciplinari,   la   fissazione   del   numero  massimo  di
          tirocinanti   per  ciascun  professionista  e  gli  effetti
          ostativi   delle   sanzioni   disciplinari  di  particolare
          gravita'  relativamente  all'assunzione  di  tirocinanti da
          parte del professionista.».
             -  Il  testo  dell'art.  50,  comma  1,  lettera b), del
          decreto   legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente:
             «Art.  50  (Aree  funzionali).  -  1.  Il  Ministero, in
          particolare,  svolge le funzioni di spettanza statale nelle
          seguenti aree funzionali:
             a) (omissis);
             b)  compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento
          della ricerca scientifica e tecnologica nazionale di cui al
          decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.  204; istruzione
          universitaria,    ricerca    scientifica   e   tecnologica:
          programmazione degli interventi sul sistema universitario e
          degli   enti   di  ricerca  non  strumentali;  indirizzo  e
          coordinamento,  normazione  generale  e finanziamento delle
          universita'  e  degli  enti  di  ricerca  non  strumentali;
          monitoraggio   e   valutazione,  anche  mediante  specifico
          Osservatorio,  in  materia  universitaria; attuazione delle
          norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione
          universitaria,   armonizzazione   europea   e  integrazione
          internazionale   del   sistema   universitario,   anche  in
          attuazione  degli  accordi  culturali  stipulati a cura del
          Ministero  degli  affari esteri; monitoraggio degli enti di
          ricerca  non  strumentali  e  supporto alla valutazione del
          CIVR;     completamento    dell'autonomia    universitaria;
          formazione  di grado universitario; razionalizzazione delle
          condizioni    d'accesso    all'istruzione    universitaria;
          partecipazione  alle  attivita'  relative  all'accesso alle
          amministrazioni   e   alle  professioni,  al  raccordo  tra
          istruzione    universitaria,    istruzione   scolastica   e
          formazione;  valorizzazione e sostegno della ricerca libera
          nelle universita' e negli enti di ricerca; integrazione tra
          ricerca  applicata  e ricerca pubblica; coordinamento della
          partecipazione    italiana    a   programmi   nazionali   e
          internazionali  di  ricerca;  indirizzo  e  sostegno  della
          ricerca  aerospaziale;  cooperazione  scientifica in ambito
          nazionale,  comunitario  ed  internazionale;  promozione  e
          sostegno  della  ricerca  delle  imprese  ivi  compresa  la
          gestione  di  apposito  fondo per le agevolazioni anche con
          riferimento  alle  aree  depresse e all'integrazione con la
          ricerca pubblica.».
             - La legge 14 luglio 2008, n. 121, conversione in legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
          recante   disposizioni   urgenti  per  l'adeguamento  delle
          strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376
          e  377,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2008, n. 164.
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 28
          giugno 2005, n. 139 e' il seguente:
             «Art.  1 (Oggetto della professione). - 1. Agli iscritti
          nell'Albo   dei  dottori  commercialisti  e  degli  esperti
          contabili,  di  seguito  denominato "Albo", e' riconosciuta
          competenza   specifica  in  economia  aziendale  e  diritto
          d'impresa    e,   comunque,   nelle   materie   economiche,
          finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.
             2.  In particolare, formano oggetto della professione le
          seguenti attivita':
              a)  l'amministrazione  e la liquidazione di aziende, di
          patrimoni e di singoli beni;
              b) le perizie e le consulenze tecniche;
              c) le ispezioni e le revisioni amministrative;
              d)  la  verificazione  ed ogni altra indagine in merito
          alla attendibilita' di bilanci, di conti, di scritture e di
          ogni  altro  documento  contabile  delle  imprese  ed  enti
          pubblici e privati;
              e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie;
              f)  le funzioni di sindaco e di revisore nelle societa'
          commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.
             3.  Ai  soli  iscritti  nella  Sezione  A Commercialisti
          dell'Albo    e'   riconosciuta   competenza   tecnica   per
          l'espletamento delle seguenti attivita':
              a)   la  revisione  e  la  formulazione  di  giudizi  o
          attestazioni  in  merito  ai  bilanci  di  imprese ed enti,
          pubblici  e  privati,  non soggetti al controllo legale dei
          conti,  ove prevista dalla legge o richiesta dall'autorita'
          giudiziaria,  amministrativa  o  da  privati, anche ai fini
          dell'accesso   e   del   riconoscimento   di  contributi  o
          finanziamenti    pubblici,    anche   comunitari,   nonche'
          l'asseverazione   della   rendicontazione  dell'impiego  di
          risorse finanziarie pubbliche;
              b) le valutazioni di azienda;
              c) l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi
          della   giurisdizione   tributaria   di   cui   al  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
              d)  l'incarico  di  curatore,  commissario giudiziale e
          commissario   liquidatore   nelle   procedure  concorsuali,
          giudiziarie   e   amministrative,   e  nelle  procedure  di
          amministrazione   straordinaria,   nonche'   l'incarico  di
          ausiliario  del giudice, di amministratore e di liquidatore
          nelle procedure giudiziali;
              e)  le funzioni di sindaco e quelle di componente altri
          organi  di controllo o di sorveglianza, in societa' o enti,
          nonche'  di  amministratore, qualora il requisito richiesto
          sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali;
              f)   le  funzioni  di  ispettore  e  di  amministratore
          giudiziario  nei  casi  previsti  dall'art. 2409 del codice
          civile;
              g)  la predisposizione e diffusione di studi e ricerche
          di   analisi   finanziaria  aventi  ad  oggetto  titoli  di
          emittenti  quotate che contengono previsioni sull'andamento
          futuro  e che esplicitamente o implicitamente forniscono un
          consiglio d'investimento;
              h)  la  valutazione,  in  sede  di riconoscimento della
          personalita'    giuridica    delle   fondazioni   e   delle
          associazioni,    dell'adeguatezza   del   patrimonio   alla
          realizzazione dello scopo;
              i)  il  compimento  delle operazioni di vendita di beni
          mobili  ed  immobili, nonche' la formazione del progetto di
          distribuzione,   su  delega  del  giudice  dell'esecuzione,
          secondo  quanto  previsto  dall'art. 2, comma 3, lettera e)
          del  decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  14  maggio 2005, n. 80, e con
          decorrenza dalla data indicata dall'art. 2, comma 3-quater,
          del medesimo decreto;
              l)   l'attivita'  di  consulenza  nella  programmazione
          economica negli enti locali;
              m)  l'attivita'  di valutazione tecnica dell'iniziativa
          di  impresa  e  di  asseverazione  dei  business  plan  per
          l'accesso a finanziamenti pubblici;
              n)  il  monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei
          finanziamenti pubblici erogati alle imprese;
              o)  la  redazione  e la asseverazione delle informative
          ambientali,  sociali  e  di  sostenibilita' delle imprese e
          degli enti pubblici e privati;
              p)  la  certificazione degli investimenti ambientali ai
          fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti;
              q)  le attivita' previste per gli iscritti alla Sezione
          B Esperti contabili dell'Albo.
             4.  Agli  iscritti  nella  Sezione  B  Esperti contabili
          dell'Albo    e'   riconosciuta   competenza   tecnica   per
          l'espletamento delle seguenti attivita':
              a)  tenuta  e  redazione dei libri contabili, fiscali e
          del   lavoro,  controllo  della  documentazione  contabile,
          revisione   e  certificazione  contabile  di  associazioni,
          persone  fisiche  o  giuridiche  diverse  dalle societa' di
          capitali;
              b)  elaborazione  e predisposizione delle dichiarazioni
          tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari;
              c)  rilascio dei visti di conformita', asseverazione ai
          fini  degli  studi  di settore e certificazione tributaria,
          nonche'  esecuzione di ogni altra attivita' di attestazione
          prevista da leggi fiscali;
              d)  la  funzione  di revisione o di componente di altri
          organi   di   controllo   contabile   nonche',  sempre  che
          sussistano i requisiti di cui al
              decreto   legislativo   27  gennaio  1992,  n.  88,  il
          controllo  contabile  ai  sensi  art.  2409-bis  del codice
          civile;
              e)  la  revisione  dei  conti,  sempre che sussistano i
          requisiti di cui al
              decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  88, nelle
          imprese  ed  enti  che  ricevono  contributi  dallo  Stato,
          Regioni,  Province,  Comuni  ed  enti da essi controllati o
          partecipati;
              f)  il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o
          privati  di  atti  e  documenti  per  i  quali sia previsto
          l'utilizzo  della  firma  digitale, ai sensi della legge 15
          marzo  1997,  n.  59  e  del decreto  del Presidente  della
          Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445  e  loro successive
          modificazioni;
              f-bis)   l'assistenza   fiscale   nei   confronti   dei
          contribuenti  non  titolari di reddito di lavoro autonomo e
          di  impresa,  di  cui  all'art.  34,  comma  4, del decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».