IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visti  gli  articoli  60  e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(legge  finanziaria  2003),  con i quali vengono istituiti, presso il
Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Ministero  delle
attivita'   produttive,   i   Fondi   per   le  aree  sottoutilizzate
(coincidenti  con  l'ambito  territoriale  delle aree depresse di cui
alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art.19, comma 5, del
decreto  legislativo  n.  96/1993)  nei  quali  si concentra e si da'
unita'  programmatica  e  finanziaria  all'insieme  degli  interventi
aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'articolo
119,  comma  5,  della  Costituzione,  sono  rivolti  al riequilibrio
economico e sociale fra aree del Paese;
  Visto  l'art.  11  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3, recante
«Disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»,
secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di
investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  codice unico di
progetto  (CUP),  e  viste  le  delibere attuative adottate da questo
Comitato;
  Visto  l'art.  1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181,
convertito  dalla  legge  17  luglio 2006, n. 233, che trasferisce al
Ministero  dello  sviluppo economico il Dipartimento per le politiche
di  sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1,
lettera  c)  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999, n. 300, ivi
inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS);
  Visto  l'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133,
recante,   «Disposizioni   urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione,  la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica  e  la  perequazione  tributaria»  il quale istituisce nello
stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  a
decorrere  dall'anno  2009,  un  fondo  per  il finanziamento, in via
prioritaria,  di  interventi  finalizzati al potenziamento della rete
infrastrutturale  di  livello  nazionale,  ivi  comprese  le  reti di
telecomunicazione  e  quelle  energetiche,  di cui e' riconosciuta la
valenza  strategica ai fini della competitivita' e della coesione del
Paese;
  Visto  il  decreto-legge  29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure
urgenti  per  il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per   ridisegnare   in   funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
nazionale»,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge 28 gennaio
2009,  n. 2 e, in particolare, l'art. 18 il quale - in considerazione
della  eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente
necessita'   della   riprogrammazione   nell'utilizzo  delle  risorse
disponibili,  fermi  i  criteri  di  ripartizione  territoriale  e le
competenze  regionali nonche' quanto previsto, fra l'altro, dall'art.
6-quinquies della richiamata legge n. 133/2008 - dispone che il CIPE,
presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei
Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il
Ministro  per  le  infrastrutture ed i trasporti, in coerenza con gli
indirizzi  assunti  in  sede europea, assegni, fra l'altro, una quota
delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al
Fondo  infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies, anche per la messa
in  sicurezza  delle  scuole, per le opere di risanamento ambientale,
per   l'edilizia   carceraria,   per  le  infrastrutture  museali  ed
archeologiche,  per  l'innovazione  tecnologica  e  le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
  Visto  il  decreto-legge  28  aprile  2009,  n. 39, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi
urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite dagli eventi sismici
nella  Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi
urgenti  di  protezione  civile»  (Gazzetta Ufficiale n. 97/2009 e n.
102/2009);
  Visto  in  particolare l'art. 4, comma 1, lettera b, della predetta
legge n. 77/2009, il quale prevede la predisposizione e l'attuazione,
da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa
con  le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti
i  sindaci  dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti
per  il  ripristino  degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi
sismici,  comprese fra l'altro le strutture edilizie universitarie di
L'Aquila;
  Visto  inoltre il richiamato art. 4, comma 2, il quale dispone che,
alla  realizzazione  di tali interventi, provveda il presidente della
regione  Abruzzo in qualita' di Commissario delegato, avvalendosi del
competente  Provveditorato  interregionale alle opere pubbliche e dei
competenti uffici scolastici provinciali;
  Visto  l'art.  14, comma 1, della citata legge n. 77/2009, il quale
prevede  fra l'altro, che il CIPE assegni, per il finanziamento degli
interventi  di  ricostruzione e delle altre misure di cui al medesimo
decreto-legge,  un  importo  di  408,5 milioni di euro a valere sulle
risorse del Fondo infrastrutture di cui all'art. 18 del decreto-legge
n.  185/2008,  importo  utilizzabile anche senza il vincolo di cui al
comma 3 del citato art. 18;
  Vista  la  delibera  di  questo  Comitato  18 dicembre 2008, n. 112
(Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n. 50/2009) con la quale e'
stata  aggiornata  la  dotazione del FAS, alla luce dei provvedimenti
legislativi  intervenuti  dopo  l'adozione  della  citata delibera n.
166/2007,  per  un  importo  complessivo  di  52.768  milioni di euro
disponibile  per  il  periodo 2007-2013 ed e' stata altresi' disposta
una  prima  assegnazione  di 7.356 milioni di euro a favore del Fondo
infrastrutture  di  cui  al  richiamato  art. 18 del decreto-legge n.
185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009;
  Vista la propria delibera 6 marzo 2009, n. 3 (Gazzetta Ufficiale n.
129/2009),  con  la quale e' stata disposta un'ulteriore assegnazione
di  5.000  milioni  di  euro a favore del Fondo infrastrutture di cui
all'art.   18,   lettera  b),  del  decreto-legge  n.  185/2008,  per
interventi  di  competenza  del  Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,   con   una   destinazione  di  200  milioni  di  euro  al
finanziamento di interventi di edilizia carceraria e di 1.000 milioni
di  euro  al  finanziamento  di  interventi per la messa in sicurezza
delle scuole;
  Vista  la  nota  n.  6392/GM  del  17  luglio 2009, con la quale il
Ministero  dell'istruzione,  universita'  e  ricerca  ha trasmesso la
richiesta  del  Rettore  dell'Universita'  degli  studi  di  L'Aquila
n.3000/EM  del  15  luglio 2009 volta a promuovere l'approvazione, da
parte   del  CIPE,  del  finanziamento -  nell'ambito  del  piano  di
interventi   urgenti   per  il  ripristino  degli  immobili  pubblici
danneggiati  dagli  eventi  sismici di cui al citato art. 4, comma 1,
lettera  b,  della  legge  n.  77/2009 - di un programma stralcio, di
importo  pari  a  40  milioni  di euro, per la parziale ricostruzione
delle  strutture  didattiche e amministrative dell'Ateneo di L'Aquila
danneggiate  dai  richiamati eventi sismici dell'aprile 2009, al fine
di  consentirne  il  corretto  funzionamento  almeno  a  partire  dal
prossimo anno accademico 2010-2011, con onere da porre a carico delle
risorse   di  cui  all'art.  14,  comma  1,  della  richiamata  legge
n.77/2009;
  Vista  la  nota  n.  00116/E  del  20  luglio 2009, con la quale il
Presidente   della   Regione  Abruzzo,  in  qualita'  di  Commissario
delegato, sottolinea fra l'altro l'urgenza di procedere al ripristino
delle   attivita'   didattiche   e  della  funzionalita'  complessiva
dell'Universita'  di  L'Aquila  ed  esprime  il  proprio  nulla  osta
affinche'  l'eventuale  finanziamento  del  programma  stralcio possa
essere destinato direttamente a favore della stessa Universita';
  Vista la proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
n.  0031538  del  29  luglio  2009,  con  la  quale,  nel condividere
l'esigenza  di un finanziamento urgente, per un importo di 40 milioni
di  euro,  del programma stralcio per la parziale ricostruzione delle
strutture  amministrative  e didattiche dell'Universita' di L'Aquila,
si precisa che tale programma rientra nelle finalita' di cui all'art.
4,  comma  1,  lettera b, della richiamata legge n. 77/2009 e che, ai
sensi  del  medesimo  art.  4,  comma  2,  alla realizzazione di tali
interventi  provvede  il presidente della regione Abruzzo in qualita'
di  Commissario  delegato,  avvalendosi del competente Provveditorato
interregionale alle opere pubbliche quale soggetto attuatore;
  Ritenuto di dover accogliere tale proposta al fine di corrispondere
con   urgenza   alle   esigenze   di  ricostruzione  e  funzionalita'
dell'Universita'   di  L'Aquila  danneggiata  dai  richiamati  eventi
sismici verificatisi nella Regione Abruzzo nell'aprile 2009;

                              Delibera:

1. Assegnazione delle risorse.
  Per il finanziamento del programma stralcio richiamato in premessa,
volto   a   garantire   la  parziale  ricostruzione  delle  strutture
didattiche  e amministrative dell'Universita' di L'Aquila danneggiate
dagli  eventi  sismici  verificatisi nello scorso mese di aprile 2009
nella  Regione  Abruzzo,  viene disposta, ai sensi e per le finalita'
dell'art.   4,   comma   1,   lettera  b)  della  legge  n.  77/2009,
l'assegnazione  dell'importo  di  40  milioni  di  euro  a favore del
presidente   della   regione  Abruzzo,  in  qualita'  di  Commissario
delegato.   Il   relativo   onere   finanziario  e'  posto  a  carico
dell'importo  di  408,5  milioni di euro di cui all'art. 14, comma 1,
della medesima legge n. 77/2009.
  Ai  sensi  dell'art.  4,  comma  2,  della  legge  n. 77/2009, alla
realizzazione   del   richiamato   programma   stralcio  provvede  il
presidente   della   regione  Abruzzo,  in  qualita'  di  Commissario
delegato,  avvalendosi  del  competente Provveditorato interregionale
alle opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali.
  Il  predetto  finanziamento  di  40  milioni  di euro sara' erogato
secondo  modalita'  temporali  compatibili  con  i vincoli di finanza
pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FAS.
2. Attivita' di monitoraggio.
  Ai  sensi  dell'art.  14,  comma  5-quater,  della  legge n.77/2009
richiamata  in  premessa,  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
monitoraggio  sulla  realizzazione  del citato programma stralcio, il
presidente  della regione Abruzzo si avvale, dal 1° gennaio 2010, del
Nucleo  di  valutazione istituito nell'ambito del Dipartimento per la
programmazione  e  il  coordinamento  della  politica economica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Relazione sullo stato di attuazione del programma stralcio.
  Con  cadenza  semestrale,  a  decorrere  dal  30  giugno  2010,  il
presidente   della   regione  Abruzzo,  in  qualita'  di  Commissario
delegato,  sottoporra'  all'approvazione  di  questo Comitato, previo
inoltro  ai  competenti  Ministeri,  apposita  relazione  sullo stato
complessivo  di attuazione del detto programma stralcio e sullo stato
di utilizzazione delle risorse assegnate con la presente delibera.
  Ai  sensi  della  delibera  20  settembre  2004,  n.  24  (Gazzetta
Ufficiale  n.  276/2004),  il  CUP  assegnato all'opera dovra' essere
evidenziato  in  tutta  la  documentazione amministrativa e contabile
riguardante l'opera stessa.

   Roma, 31 luglio 2009

                                            Il Presidente: Berlusconi

Il segretario del CIPE: Micciche'
Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2009
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  5
   Economia e finanze, foglio n. 71