IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  l'art.  490,  comma secondo, del codice di procedura civile,
come   modificato   dall'art.   2,   comma   terzo,  lettera  e)  del
decreto-legge  n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005 n. 80;
  Visto l'art. 173-ter delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura   civile,   aggiunto   dall'art.   2,   comma   3-ter,  del
decreto-legge  n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni,
dalla  legge  14  maggio  2005, n. 80, secondo cui «il Ministro della
giustizia  stabilisce  con  proprio decreto i siti internet destinati
all'inserimento  degli  avvisi  di  cui  all'art. 490 del codice ed i
criteri  e  le  modalita'  con  cui  gli  stessi  sono formati e resi
disponibili»;
  Visto  l'art.  159  delle  disposizioni di attuazione del codice di
procedura   civile   nel   quale  vengono  individuati  gli  istituti
autorizzati   all'incanto   dei  beni  mobili  e  all'amministrazione
giudiziaria dei beni immobili;
  Visto   l'art.   2   del   decreto  ministeriale  31  ottobre  2006
(individuazione  dei  siti  internet  destinati all'inserimento degli
avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile)
il  quale  prevede  che  «i  siti  internet  gestiti  dai soggetti in
possesso  dei  requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei
requisiti tecnici di cui all'art. 4, sono inseriti nell'elenco tenuto
presso  il  Dipartimento  per gli affari di giustizia del Ministero -
Direzione generale della giustizia civile»;
  Visto il PDG del 2 aprile 2009 con il quale:
   e'  stata  disposta  l'istituzione  dell'elenco  dei siti internet
gestiti  dai  soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui
all'art.  3  e  dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4; oltre
che,  per  la  pubblicita' dei beni mobili, dei siti internet gestiti
dagli  istituti  autorizzati  di  cui al comma quinto dell'art. 2 del
citato decreto ministeriale 31ottobre 2006,
   e'   stato   istituito  il  registro  nel  quale  dovranno  essere
conservati  i  decreti  di  ammissione delle societa' nell'elenco dei
siti   internet   che   hanno  presentato  domanda  nonche',  per  la
pubblicita'  dei  beni  mobili,  degli istituti autorizzati di cui al
comma  quinto  dell'art.  2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006,
oltre che i decreti di diniego e cancellazione;
  Vista  l'istanza  22  aprile  2007  (prot.  m dag 28 maggio 2007 n.
72305.E),  integrata con nota 16 giugno 2009 (prot. m. dag. 23 giugno
2009  n.  84849.E  ) con la quale la societa' «Oxanet.it S.p.a.», con
sede  legale in Galatina (Lecce), via Monte Rosa n. 32, P. IVA e C.F.
03892780754,  sito  internet  www.oxanet.it,  ha  presentato  istanza
d'iscrizione della predetta societa' nell'elenco dei siti internet ed
ha  dichiarato di voler effettuare la pubblicita' presso il distretto
di Corte d'appello di Lecce;
  Considerato  che  i  requisiti  posseduti dalla societa' «Oxanet.it
S.p.a.»  risultano conformi a quanto previsto con quanto previsto dal
PDG del 2 aprile 2009;
  Verificati in particolare:
   il possesso dei requisiti di professionalita' e tecnici;
   l'assenza di situazioni d'incompatibilita';
   il  possesso del manuale operativo e del piano della sicurezza del
sito;
  Visto  il parere favorevole espresso dalla Direzione generale per i
sistemi  informativi  automatizzati  (rif. prot. m. dag. 11 settembre
2009 n. 110656.E);
                              Dispone:


  L'ammissione  della societa' «Oxanet.it S.p.a.», con sede legale in
Galatina  (Lecce),  via  Monte Rosa n. 32, P. IVA e C.F. 03892780754,
sito  internet  www.oxanet.it,  nella  sezione A dell'elenco dei siti
internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali
di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006.
  L'iscrizione decorre dalla data del presente provvedimento.
  Dalla  data di iscrizione, la societa' e' autorizzata ad effettuare
la pubblicita' presso il distretto di Corte d'appello di Lecce.
  La  societa'  e'  obbligata  a  comunicare  immediatamente tutte le
vicende   modificative  dei  requisiti,  dei  dati  e  degli  elenchi
comunicati ai fini dell'iscrizione.
  Il   direttore  generale  della  giustizia  civile  si  riserva  di
verificare  il  mantenimento dei requisiti nonche' l'attuazione degli
impegni assunti.
  Il  direttore  generale  della giustizia civile procedera' ai sensi
dell'art.  8 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006. L'accertamento
dell'assenza  o  del  venire meno dei requisiti e delle condizioni di
cui agli articoli 2, 3 e 4 comportera' la cancellazione d'ufficio del
sito internet dall'elenco di cui all'art. 2 del suddetto decreto.
  Si  avverte  che  ai  sensi dell'art. 8, comma secondo, del decreto
ministeriale  31  ottobre 2006 sono cancellati dall'elenco i siti che
effettuano  la  pubblicita'  di  atti  relativi a procedure esecutive
pendenti  davanti  agli  uffici  giudiziari  di  distretti  di  Corte
d'appello diversi da quelli per i quali sono iscritti.
   Roma, 24 settembre 2009

                                       Il direttore generale: Frunzio