IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  25  febbraio 1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Vista  la  circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario
alla  Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti
applicativi  delle  norme  vigenti  in  materia  di registrazione dei
presidi sanitari»;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare del 10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.
145  del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visti  il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28  luglio  2004,  n. 260, e il
decreto  ministeriale  3  aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  23  febbraio  2005  e successivi aggiornamenti di cui
l'ultimo  n.  839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti i livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi  di  origine  vegetale  e animale e che modifica la direttiva
91/414/CEE del Consiglio;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente    della    Repubblica    28    marzo    2003,   n.   129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
  Visto  l'art.  1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante  «Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento delle strutture di
Governo  in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali le funzioni del Ministero
della  salute  con  le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
  Vista  la direttiva 2008/125/CE della Commissione (pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita Europea  20  dicembre  2008,  n.
L/344),   che  modifica  la  direttiva  91/414/CEE  con  l'iscrizione
nell'allegato I della sostanza attiva Tebuconazolo;
  Vista  la  domanda  presentata  in  data 29 marzo 2006 dall'Impresa
Bayer  CropScience  Srl con sede legale in Milano, V.le Certosa, 130,
intesa  ad  ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del
prodotto fitosanitario denominato «Folicur AE»;
  Visto  il parere favorevole espresso in data 12 novembre 2008 dalla
Commissione  consultiva  per i prodotti fitosanitari, di cui all'art.
20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Ritenuto  di  limitare  la  validita'  dell'autorizzazione al tempo
determinato  in  anni cinque  a  decorrere  dalla  data  del presente
decreto,  fatti  salvi  gli  adeguamenti in applicazione dei principi
uniformi  di  cui  all'allegato  VI  del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, per la sostanza attiva Tebuconazolo;
  Vista la nota dell'Ufficio in data 27 giugno 2009 con la quale sono
stati richiesti gli atti definitivi;
  Vista  la  nota  in  data  6  luglio  2009  dalla quale risulta che
l'Impresa  ha  ottemperato  a  quanto  richiesto  dall'Ufficio  ed ha
comunicato di voler preparare il prodotto medesimo negli stabilimenti
delle  Imprese:  Tosvar  Srl  - Pozzo d'Adda (Milano) e Tunap Group -
Lichtenau (Germania);
  Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9
luglio 1999;
                              Decreta:

  A  decorrere  dalla  data  del  presente decreto e per la durata di
anni cinque, fatti salvi gli adeguamenti in applicazione dei principi
uniformi  di  cui  all'allegato  VI  del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  194,  per la sostanza attiva Tebuconazolo, l'Impresa Bayer
CropScience  Srl,  con  sede  legale in Milano, V.le Certosa, 130, e'
autorizzata  a porre in commercio il prodotto fitosanitario destinato
al  trattamento  delle  piante  ornamentali e di fiori da balcone, da
appartamento  e  da  giardino  domestico denominato FOLICUR AE con la
composizione  e  alle  condizioni indicate nell'etichetta allegata al
presente decreto.
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da    ml
150-200-250-300-400-500-600.
  Il  prodotto  in  questione  e'  importato in confezioni pronte per
l'impiego  dallo  stabilimento  dell'Impresa  Tunap Group - Lichtenau
(Germania)   nonche'  preparato  e  confezionato  nello  stabilimento
dell'Impresa Tosvar Srl - Pozzo d'Adda (Milano).
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13201.
  Il  presente  decreto  e  le  etichette  allegate,  con le quali il
prodotto  deve  essere  posto  in commercio, saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata.
   Roma, 6 ottobre 2009

                                      Il direttore generale: Borrello