IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  25  febbraio 1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare del 10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.
145  del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita   di   prodotti   fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,  in
particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;
  Visti  il  decreto  legislativo  14  marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28  luglio  2004,  n. 260, e il
decreto  ministeriale  3  aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  23  febbraio  2005  e successivi aggiornamenti di cui
l'ultimo  n.  839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti i livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi  di  origine  vegetale  e animale e che modifica la direttiva
91/414/CEE del Consiglio;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente    della    Repubblica    28    marzo    2003,   n.   129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
  Visto  l'art.  1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante  «Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento delle strutture di
Governo  in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244»,  che ha trasferito al Ministero del lavoro
della  salute  e  delle  politiche  sociali le funzioni del Ministero
della  salute  con  le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
  Vista  la  domanda  presentata in data 26 ottobre 2007 dall'impresa
MONSANTO  AGRICOLTURA ITALIA S.p.A., con sede legale in Lodi, via San
Colombano n. 81/A, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione
in  commercio del prodotto fitosanitario denominato «Solado Gold SL»,
contenente  la  sostanza  attiva  glifosate,  uguale  al  prodotto di
riferimento  denominato  «Fandango 360  SL» registrato con D.D. al n.
4833 in data 3 agosto 1982 dell'Impresa medesima;
  Rilevato  che  la  verifica  tecnico-amministrativa dell'ufficio ha
accertato  la  sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n.  290  e  in  particolare  che il prodotto e' uguale al prodotto di
riferimento denominato «Fandango 360 SL»;
  Rilevato  pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione
consultiva  per  i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Ritenuto  di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di
scadenza  del  prodotto  di riferimento sopra citato, fatti salvi gli
adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato
VI  del  decreto legislativo n. 194/1995, attualmente in corso per il
prodotto  fitosanitario  di  riferimento  ai  sensi  della  direttiva
2006/39/CE;
  Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9
luglio 1999;
                              Decreta:

  A  decorrere  dalla  data  del presente decreto e fino al 30 giugno
2012 l'Impresa MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A., con sede legale in
Lodi,  via  San  Colombano  n. 81/A,  e'  autorizzata ad immettere in
commercio  il prodotto fitosanitario denominato SOLADO GOLD SL con la
composizione  e  alle  condizioni indicate nell'etichetta allegata al
presente  decreto,  fatti  salvi  gli adeguamenti in applicazione dei
principi  uniformi  di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n.
194/1995,  attualmente  in  corso  per  il  prodotto fitosanitario di
riferimento ai sensi della direttiva 2006/39/CE.
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle   taglie   da   litri
0,1-0,25-0,5-0,75-1-1,5-2-5-10-20-50-60-100-150-200-300-400-500-600.
  Il  prodotto  in  questione  e'  preparato negli stabilimenti delle
Imprese  IRCA  SERVICE  S.p.A.  in  Fornovo  San Giovanni (Bergamo) e
ALTHALLER   ITALIA  S.r.l.  in  San  Colombano  al  Lambro  (Milano);
importato  in  confezioni  pronte  per  l'impiego  dallo stabilimento
dell'Impresa estera MONSANTO EUROPE N.V. in Anversa (Belgio).
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 14083.
  E'   approvata   quale   parte   integrante  del  presente  decreto
l'etichetta  allegata  con  la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
   Roma, 5 ottobre 2009

                                      Il direttore generale: Borrello