IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dall'art. 32, comma 5, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 32 della citata legge n. 2 del 2009, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalita' di applicazione nonche' dei criteri e delle condizioni di accettazione da parte degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie degli accordi sui crediti contributivi; Visto l'art. 3, comma 3-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; Visto l'art. 13, comma primo, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni; Tenuto conto della deliberazione del CIPI del 15 marzo 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 1990; Visto l'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni; Visto il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999; Ritenuto di dare attuazione alla disposizione recata dal comma 6 dell'art. 32 della citata legge n. 2 del 2009; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina, nell'esclusivo ambito della procedura di cui al citato art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dall'art. 32, comma 5, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le modalita' di applicazione, i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie della proposta di accordo sui crediti per contributi, premi e relativi accessori di legge. 2. I crediti per contributi, premi ed accessori di legge che possono essere ricompresi nella proposta di accordo sono: i crediti assistiti da privilegio; i crediti aventi natura chirografaria; i crediti iscritti a ruolo e quelli non ancora iscritti a ruolo. 3. Non possono costituire oggetto della proposta di accordo: a) i crediti oggetto di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni; b) i crediti dovuti in esecuzione delle decisioni assunte dagli organi comunitari in materia di aiuti di Stato. 4. Possono proporre l'accordo sui crediti per contributi, premi e relativi accessori di legge gli imprenditori in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169.