IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  l'art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come
modificato  dall'art.  32,  comma 5, lettera a), del decreto-legge 29
novembre  2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2;
  Visto,  in  particolare, il comma 6 dell'art. 32 della citata legge
n.  2  del  2009,  che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro,
della  salute  e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  la  definizione delle modalita' di
applicazione  nonche'  dei criteri e delle condizioni di accettazione
da  parte  degli  enti  gestori  di forme di previdenza ed assistenza
obbligatorie degli accordi sui crediti contributivi;
  Visto  l'art.  3,  comma 3-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 2002, n.
178;
  Visto  l'art. 13, comma primo, del decreto-legge 29 luglio 1981, n.
402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n.
537, e successive modificazioni;
  Tenuto  conto  della  deliberazione  del  CIPI  del  15 marzo 1990,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 1990;
  Visto l'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto  l'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni;
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo
1999;
  Ritenuto  di  dare  attuazione alla disposizione recata dal comma 6
dell'art. 32 della citata legge n. 2 del 2009;
                              Decreta:


                               Art. 1.

                       Ambito di applicazione


  1.  Il  presente  decreto  disciplina,  nell'esclusivo ambito della
procedura  di  cui  al citato art. 182-ter del regio decreto 16 marzo
1942,  n.  267, come modificato dall'art. 32, comma 5, lettera a) del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio 2009, n. 2, le modalita' di
applicazione,  i  criteri  e  le  condizioni di accettazione da parte
degli  enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie
della  proposta  di  accordo  sui  crediti  per  contributi,  premi e
relativi accessori di legge.
  2.  I  crediti  per  contributi,  premi  ed  accessori di legge che
possono  essere  ricompresi nella proposta di accordo sono: i crediti
assistiti  da  privilegio;  i  crediti aventi natura chirografaria; i
crediti iscritti a ruolo e quelli non ancora iscritti a ruolo.
  3. Non possono costituire oggetto della proposta di accordo:
   a)  i  crediti  oggetto di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 13
della citata legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni;
   b)  i  crediti  dovuti in esecuzione delle decisioni assunte dagli
organi comunitari in materia di aiuti di Stato.
  4.  Possono  proporre l'accordo sui crediti per contributi, premi e
relativi   accessori  di  legge  gli  imprenditori  in  possesso  dei
requisiti  di  cui  all'art.  1  del decreto legislativo 12 settembre
2007, n. 169.