IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo;
Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 4 agosto 2006,
recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2005, ed in particolare
l'articolo 1, comma 5, che prevede la possibilita' di emanare
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati
ai sensi del comma 1 entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti stessi;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante
attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo,
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 26 giugno 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 settembre 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia e dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, di seguito denominato: «decreto legislativo», sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) “conti correnti di corrispondenza”: conti
tenuti dalle banche, tradizionalmente su base bilaterale, per il
regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni
circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse
documentate e altre operazioni); »;
b) la lettera n) e' soppressa;
c) alla lettera o) le parole: «cittadine di altri Stati comunitari
o di Stati extracomunitari» sono sostituite dalle seguenti:
«residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari,» e
le parole: «come pure» sono sostituite dalla seguente: «, nonche'»;
d) la lettera u) e' sostituita dalla seguente:
«u) titolare effettivo: la persona fisica per conto della quale e'
realizzata un'operazione o un'attivita', ovvero, nel caso di entita'
giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza,
possiedono o controllano tale entita', ovvero ne risultano
beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al presente
decreto;».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2005/60/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
25 novembre 2005, n. L 309.
- La direttiva 2006/70/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 4
agosto 2006, n. L 214.
- La legge 25 gennaio 2006, n. 29, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n.
290, supplemento ordinario.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo l'espressione:
a) "codice in materia di protezione dei dati personali"
indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
b) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per la
societa' e la borsa;
c) "CAP" indica il decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni
private;
d) "DIA" indica la Direzione investigativa antimafia;
e) "direttiva" indica la direttiva 2005/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005;
f) "GAFI" indica il Gruppo di azione finanziaria
internazionale;
g) "ISVAP" indica l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
h) "Stato comunitario" indica lo Stato membro
dell'Unione europea;
i) "Stato extracomunitario" indica lo Stato non
appartenente all'Unione europea;
l) "TUB" indica il testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385»;
m) "TUF" indica il testo unico in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
n) "TULPS" indica il testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773;
o) "TUV" indica il testo unico delle norme in materia
valutaria, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "amministrazioni interessate": le autorita' e le
amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni
o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio
attivita' di cui all'art. 10, comma 2, lettera e), e
all'art. 14 o che esercitano la vigilanza sui soggetti
indicati negli articoli 12, comma 1, lettere a) e c), e 13,
comma 1, lettera b);
b) "archivio unico informatico": un archivio, formato e
gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono
conservate in modo accentrato tutte le informazioni
acquisite nell'adempimento degli obblighi di
identificazione e registrazione, secondo i principi
previsti nel presente decreto;
c) "autorita' di vigilanza di settore": le autorita'
preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza
o al controllo dei soggetti indicati agli articoli 10,
comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), 11 e 13, comma
1, lettera a);
d) "banca di comodo": una banca, o un ente che svolge
attivita' equivalenti, costituita in un Paese in cui non ha
alcuna presenza fisica, che consenta di esercitare una
direzione e una gestione effettive e che non sia collegata
ad alcun gruppo finanziario regolamentato;
e) "cliente": il soggetto che instaura rapporti
continuativi o compie operazioni con i destinatari indicati
agli articoli 11 e 14, ovvero il soggetto al quale i
destinatari indicati agli articoli 12 e 13 rendono una
prestazione professionale in seguito al conferimento di un
incarico;
e-bis) "conti correnti di corrispondenza": conti tenuti
dalle banche, tradizionalmente su base bilaterale, per il
regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti,
assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di
fondi, rimesse documentate e altre operazioni);
f) "conti di passaggio": rapporti bancari di
corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra
intermediari finanziari, utilizzati per effettuare
operazioni in nome proprio e per conto della clientela;
g) "dati identificativi": il nome e il cognome, il
luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale
e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso
di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la
sede legale e il codice fiscale o, per le persone
giuridiche, la partita IVA;
h) "insediamento fisico": un luogo destinato allo
svolgimento dell'attivita' di istituto, con stabile
indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in
un Paese nel quale il soggetto e' autorizzato a svolgere la
propria attivita'. In tale luogo il soggetto deve impiegare
una o piu' persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze
relative all'attivita' svolta, deve essere soggetto ai
controlli effettuati dall'autorita' che ha rilasciato
l'autorizzazione a operare;
i) "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli
assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli
altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia
postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le
carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze
assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro
strumento a disposizione che permetta di trasferire,
movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi,
valori o disponibilita' finanziarie;
l) "operazione": la trasmissione o la movimentazione di
mezzi di pagamento; per i soggetti di cui all'art. 12,
un'attivita' determinata o determinabile, finalizzata a un
obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo
della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite
una prestazione professionale;
m) "operazione frazionata": un'operazione unitaria
sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai
limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere
attraverso piu' operazioni, singolarmente inferiori ai
predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un
circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma
restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando
ricorrano elementi per ritenerla tale;
n) (soppressa);
o) "persone politicamente esposte": le persone fisiche
residenti in altri Stati comunitari o in Stati
extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti
cariche pubbliche, nonche' i loro familiari diretti o
coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente
stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui
all'allegato tecnico al presente decreto;
p) "prestatori di servizi relativi a societa' e trust":
ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo
professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:
1) costituire societa' o altre persone giuridiche;
2) occupare la funzione di dirigente o di
amministratore di una societa', di socio di un'associazione
o una funzione analoga nei confronti di altre persone
giuridiche o provvedere affinche' un'altra persona occupi
tale funzione;
3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale,
amministrativo o postale e altri servizi connessi a una
societa', un'associazione o qualsiasi altra entita'
giuridica;
4) occupare la funzione di fiduciario in un trust
espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere
affinche' un'altra persona occupi tale funzione;
5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di
un'altra persona o provvedere affinche' un'altra persona
occupi tale funzione, purche' non si tratti di una societa'
ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e
sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla
normativa comunitaria o a nonne internazionali equivalenti;
q) "prestazione professionale": prestazione
professionale o commerciale correlata con le attivita'
svolte dai soggetti indicati agli articoli 12, 13 e 14,
della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avra'
una certa durata;
r) "pubblica amministrazione": tutte le amministrazioni
dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le
amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le
regioni, le province, i comuni, le comunita' montane e loro
consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
s) "rapporto continuativo": rapporto di durata
rientrante nell'esercizio dell'attivita' di istituto dei
soggetti indicati all'art. 11 che dia luogo a piu'
operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi
di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione;
t) "registro della clientela": un registro cartaceo nel
quale sono conservati i dati identificativi di cui alla
lettera g), acquisiti nell'adempimento dell'obbligo di
identificazione secondo le modalita' previste nel presente
decreto;
u) "titolare effettivo": la persona fisica per conto
della quale e' realizzata un'operazione o un'attivita',
ovvero, nel caso di entita' giuridica, la persona o le
persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o
controllano tale entita', ovvero ne risultano beneficiari
secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al presente
decreto;
v) "titolo al portatore": titolo di credito che
legittima il possessore all'esercizio del diritto in esso
menzionato in base alla mera presentazione e il cui
trasferimento si opera con la consegna del titolo;
z) "UIF": l'Unita' di informazione finanziaria cioe' la
struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti
obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di
comunicare alle autorita' competenti le informazioni che
riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo.».