IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre 2005 - relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
  Vista l'istanza del sig. Di Marco Onofrio, cittadino italiano, nato
a  Asti  il 10 febbraio 1982, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.
16  del  sopra  indicato  decreto  legislativo, il riconoscimento del
titolo  professionale  di  «Abogado»  conseguito  in  Spagna  ai fini
dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «avvocato»;
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Laurea  in  giurisprudenza»  conseguito  presso  l'Universita' degli
studi  del  Piemonte  orientale  «Amedeo Avogadro» in data 3 novembre
2005  e  che  detto  titolo  e' stato omologato con il corrispondente
titolo  accademico spagnolo in data 13 dicembre 2006 dal « Ministerio
de educacion y ciencia»;
  Considerato  che  e'  iscritto all'«Illustre Colegio de Abogados de
Santa Cruz de La Palma» dal 21 febbraio 2008;
  Preso  atto  altresi'  che  l'istante  ha dimostrato di aver svolto
pratica  forense  presso uno studio legale italiano come da attestato
dal  Consiglio  dell'Ordine  degli Avvocati di Asti come attestato in
data 14 novembre 2007;
  Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi nella
seduta del 10 luglio 2009;
  Considerato  il  conforme  parere  del  rappresentante di categoria
nella conferenza sopra citata;
  Considerato  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
  Visto  l'art.  22,  n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra
indicato;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  Al  sig.  Di  Marco  Onofrio, cittadino italiano, nato a Asti il 10
febbraio  1982,  e'  riconosciuto  il  titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
«Avvocati», e l'esercizio della professione in Italia.