IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto l'articolo 2, comma 363, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria   2008)»,   il   quale
stabilisce che l'indennizzo di cui  all'articolo  1  della  legge  29
ottobre 2005,  n.  229,  e'  riconosciuto  «ai  soggetti  affetti  da
sindrome   da   talidomide,   determinata   dalla    somministrazione
dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia,  dell'emimelia,  della
focomelia e della macromelia»; 
  Visto l'articolo 31 del decreto-legge 30  dicembre  2008,  n.  207,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14  ,
recante proroga di termini previsti  da  disposizioni  legislative  e
disposizioni finanziarie urgenti, che prevede, al  comma  1-bis,  che
«l'indennizzo di cui  all'articolo  2,  comma  363,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244 si intende riconosciuto ai soggetti affetti  da
sindrome da talidomide, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della
focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965» e,  al
comma 1-ter, che «con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle  politiche   sociali   sono   individuate   le   modalita'   di
corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1-bis»; 
  Visto il decreto-legge 5 dicembre  2005,  n.  250,  recante  misure
urgenti in materia di universita', beni culturali  ed  in  favore  di
soggetti  affetti  da   gravi   patologie,   nonche'   in   tema   di
rinegoziazione di mutui, convertito con  modificazioni  con  legge  3
febbraio 2006, n. 27, e  in  particolare  l'articolo  3  che  prevede
misure di assistenza ai soggetti affetti da sindrome da talidomide; 
  Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati
da  complicanze  di  tipo  irreversibile  a  causa  di   vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati»; 
  Vista la legge 29 ottobre 2005, n. 229, e successive  modificazioni
e integrazioni, recante «Disposizioni  in  materia  di  indennizzo  a
favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo  irreversibile
a causa di vaccinazioni obbligatorie»; 
  Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio  2008,  n.
85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008  n.  121,
che dispone che le  funzioni  del  Ministero  della  salute,  con  le
inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di  personale,  sono
trasferite al Ministero del lavoro, della salute  e  delle  politiche
sociali; 
  Visto in particolare l'articolo 1, comma 20, del  decreto-legge  n.
85/2008, di cui al punto precedente, a norma  del  quale,  fino  alla
data di entrata in vigore dei  decreti  di  riorganizzazione,  per  i
Ministeri  interessati  dagli   accorpamenti,   restano   in   vigore
transitoriamente i provvedimenti organizzativi vigenti; 
  Tenuto conto  del  parere  interlocutorio  n.  1942/2009  reso  dal
Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 giugno 2009; 
  Visto il  parere  n.  5529/09  del  Consiglio  di  Stato,  espresso
nell'adunanza dell'11 settembre 2009; 
  Vista la nota n. 3100 del 23 settembre 2009, con la quale, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n.  400  del  1988,  lo
schema  di  regolamento  e'  stato  comunicato  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
  1. Il  presente  regolamento  disciplina  il  procedimento  per  il
riconoscimento   e   la   corresponsione   dell'indennizzo   previsto
dall'articolo 1 della legge 29 ottobre  2005,  n.  229,  ai  soggetti
affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione
dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia, focomelia  e
micromelia e nati negli anni dal 1959 al 1965. 
  2. L'indennizzo di cui al comma 1, di seguito denominato indennizzo
per i talidomidici, consiste in  un  assegno  mensile  vitalizio,  di
importo pari a sei volte la somma corrispondente ad un  importo  base
di riferimento, determinato in  analogia  a  quanto  previsto  per  i
soggetti  danneggiati  da   vaccinazione   obbligatoria,   ai   sensi
dell'articolo 2  della  legge  25  febbraio  1992,  n.  210,  per  le
categorie dalla prima alla quarta, a cinque volte  per  le  categorie
quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima  e  ottava
della tabella A, annessa  al  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.  915,  e  successive
modificazioni. 
  3. L'indennizzo di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata  in
vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  4. L'importo dell'indennizzo per i talidomidici, stabilito ai sensi
del presente articolo, e' corrisposto dal Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, mensilmente e posticipatamente, con
le medesime modalita' adottate per la liquidazione  dei  benefici  di
cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive  modificazioni,
ed e' interamente rivalutato  annualmente  in  base  alla  variazione
degli indici ISTAT. 
  5. L'indennizzo per i talidomidici e' corrisposto per la  meta'  al
soggetto danneggiato e per l'altra meta' ai congiunti che prestano  o
abbiano prestato al danneggiato assistenza in  maniera  prevalente  e
continuativa. Se il danneggiato e' incapace di intendere e di  volere
l'indennizzo e' corrisposto per intero ai congiunti conviventi di cui
al precedente periodo. 
  6. In caso di assenza di congiunti che prestano o abbiano  prestato
al danneggiato  assistenza  in  maniera  prevalente  e  continuativa,
l'indennizzo per i soggetti talidomidici e interamente corrisposto al
danneggiato. 
  7. In caso di morte dei congiunti di cui al comma  4,  l'indennizzo
e' erogato al danneggiato o, se questi e' incapace di intendere e  di
volere, ai familiari conviventi che prestano  assistenza  in  maniera
prevalente e continuativa, per tutto il periodo di esistenza in  vita
del danneggiato. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  Testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle  disposizioni  di  legge  modificate  o  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e  4  della
          legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri)  pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla
          Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  2,  comma  363,  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2008)   pubblicata   nel   supplemento
          ordinaria alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2007,  n.
          300: 
              «363. L'indennizzo di cui all'art.  1  della  legge  29
          ottobre  2005,  n.  229,  e'  riconosciuto,  altresi',   ai
          soggetti affetti da  sindrome  da  talidomide,  determinata
          dalla somministrazione dell'omonimo  farmaco,  nelle  forme
          dell'amelia,  dell'emimelia,  della   focomelia   e   della
          macromelia». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  29
          ottobre 2005, n. 229 (Disposizioni in materia di indennizzo
          a favore dei soggetti danneggiati da  complicanze  di  tipo
          irreversibile  a  causa  di  vaccinazioni  obbligatorie)  e
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  5  novembre  2005,  n.
          258: 
              «Art. 1. - Ai soggetti di  cui  all'art.  1,  comma  1,
          della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e'  riconosciuto,  in
          relazione  alla  categoria  gia'   loro   assegnata   dalla
          competente commissione medico-ospedaliera, di cui  all'art.
          165 del testo unico di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092,   un   ulteriore
          indennizzo.  Tale  ulteriore  indennizzo  consiste  in   un
          assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei  volte  la
          somma percepita dal danneggiato ai sensi dell'art. 2  della
          legge 25 febbraio 1992, n.  210,  per  le  categorie  dalla
          prima alla quarta della tabella A annessa al testo unico di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 23  dicembre
          1978, n. 915, e successive modificazioni,  a  cinque  volte
          per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte  per  le
          categorie settima e ottava.  Esso  e'  corrisposto  per  la
          meta' al  soggetto  danneggiato  e  per  l'altra  meta'  ai
          congiunti che prestano o abbiano  prestato  al  danneggiato
          assistenza in maniera  prevalente  e  continuativa.  Se  il
          danneggiato e' minore di eta' o incapace di intendere e  di
          volere l'indennizzo e' corrisposto per intero ai  congiunti
          conviventi di cui al precedente periodo.  Rimane  fermo  il
          diritto  al  risarcimento  del  danno  patrimoniale  e  non
          patrimoniale derivante da fatto illecito. 
              2. In caso di morte dei congiunti di cui  al  comma  1,
          l'indennizzo e' erogato  al  danneggiato  e,  se  minore  o
          incapace di intendere e di volere, ai familiari  conviventi
          che   prestano   assistenza   in   maniera   prevalente   e
          continuativa, per tutto il periodo di esistenza in vita del
          danneggiato. 
              3. Qualora a causa della vaccinazione obbligatoria  sia
          derivato il decesso in data successiva a quella di  entrata
          in vigore  della  presente  legge,  l'avente  diritto  puo'
          optare tra l'ulteriore indennizzo di cui al comma  1  e  un
          assegno una tantum pari a 150.000 euro, da corrispondere in
          cinque rate annuali di 30.000 euro ciascuna. Ai fini  della
          presente legge sono considerati aventi diritto  nell'ordine
          i seguenti soggetti  a  carico:  il  coniuge,  i  figli,  i
          genitori, i  fratelli  minorenni,  i  fratelli  maggiorenni
          inabili al lavoro. 
              4. L'intero importo dell'indennizzo, stabilito ai sensi
          del presente articolo, e' rivalutato  annualmente  in  base
          alla variazione degli indici ISTAT.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 del  decreto-legge  5
          dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, nella
          legge 3 febbraio 2006, n. 27  (Conversione  in  legge,  con
          modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre  2005,  n.  250
          recante misure urgenti  in  materia  di  universita',  beni
          culturali  ed  in  favore  di  soggetti  affetti  da  gravi
          patologie, nonche' in  tema  di  rinegoziazione  di  mutui,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29  del  4  febbraio
          2006): 
              «Art. 3 (Assistenza dei soggetti  affetti  da  sindrome
          Talidomide). - 1. Al fine di assicurare  la  indispensabile
          assistenza ai soggetti affetti da sindrome  da  talidomide,
          determinata dalla  somministrazione  dell'omonimo  farmaco,
          nelle forme dell'amelia, emimelia, focomelia e  macromelia,
          tale sindrome  e'  inserita  tra  le  patologie  che  danno
          diritto all'esenzione dalla partecipazione alla  spesa  per
          le correlate prestazioni  sanitarie,  ai  sensi  di  quanto
          previsto dall'art. 5, comma  1,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo 29 aprile 1998, n. 124. 
              2. In attuazione di quanto previsto  dal  comma  1,  il
          Ministro della salute provvede, con proprio decreto,  entro
          due mesi dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, ad inserire  la  sindrome
          da talidomide tra le malattie croniche  e  invalidanti  che
          danno  diritto  all'esenzione  dalla  partecipazione   alla
          spesa, individuate dal regolamento di cui  al  decreto  del
          Ministro della sanita' 28 maggio 1999, n. 329, e successive
          modificazioni. 
              3. Al primo periodo del  comma  2  dell'art.  97  della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 7
          dell'art. 42 del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326, dopo le parole:  «gravi  menomazioni  fisiche
          permanenti,» sono inserite le seguenti: «inclusi i soggetti
          affetti da sindrome da talidomide.». 
              - La legge 25  febbraio  1992,  n.  210  (Indennizzo  a
          favore dei' soggetti danneggiati  da  complicanze  di  tipo
          irreversibile      a      causa       di       vaccinazioni
          obbligatorie,trasfusioni e somministrazione di emoderivati)
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992, n. 55. 
              - La legge 29 ottobre 2005,  n.  229  (Disposizioni  in
          materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati  da
          complicanze di tipo irreversibile a causa  di  vaccinazioni
          obbligatorie) e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  5
          novembre 2005, n. 258. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  6,  del
          decreto-legge  16  marzo  2008,  n.  85,   convertito   con
          modificazioni  dalla  legge  14   luglio   2008,   n.   121
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          16 maggio 2008, n. 85,  recante  disposizioni  urgenti  per
          l'adeguamento delle strutture di  Governo  in  applicazione
          dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007,
          n. 244) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164  del  15
          luglio 2008: 
              «6. Le funzioni del  Ministero  della  salute,  con  le
          inerenti risorse finanziarie, strumentali e  di  personale,
          sono trasferite al Ministero del  lavoro,  della  salute  e
          delle politiche sociali.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  20,  del
          decreto  legge  16  marzo  2008,  n.  85,  convertito   con
          modificazioni  dalla  legge  14   luglio   2008,   n.   121
          (Conversione in legge,con modificazioni, del  decreto-legge
          16 maggio 2008, n. 85,  recante  disposizioni  urgenti  per
          l'adeguamento delle strutture di  Governo  in  applicazione
          dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007,
          n. 244) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164  del  15
          luglio 2008: 
              «20. Con riferimento ai  Ministeri  per  i  quali  sono
          previsti accorpamenti, in via provvisoria e, comunque,  per
          un periodo massimo di sei mesi a decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, nelle more dell'approvazione  del  regolamento  di
          organizzazione dei relativi uffici funzionali,  strumentali
          e di diretta collaborazione con le autorita' di Governo, la
          struttura di tali uffici e' definita,  nel  rispetto  delle
          leggi vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri, su proposta del Ministro competente,  sentito  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. Fino alla  data  di
          entrata  in   vigore   di   tale   decreto   si   applicano
          transitoriamente  i  provvedimenti  organizzativi  vigenti,
          purche' resti ferma  l'unicita'  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione  di  vertice.  Con  decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  su  proposta  dei  Ministri
          competenti,  sono  apportate  le  variazioni  di   bilancio
          occorrenti per l'adeguamento  del  bilancio  di  previsione
          dello Stato alla nuova struttura del Governo».