IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO 
                             di Viterbo 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
342, recante  il  regolamento  di  semplificazione  dei  procedimenti
amministrativi in materia di lavori di facchinaggio; 
  Rilevato che l'art. 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica
citato attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro le  funzioni
amministrative in materia di determinazione  di  tariffe  minime,  in
precedenza esercitate dalle soppresse commissioni provinciali di  cui
all'art. 3 dell'abrogata legge 3 maggio 1955, n. 407; 
  Visto il precedente decreto adottato dal direttore della  direzione
provinciale del lavoro di Viterbo in data 28 settembre 2007, n. 5; 
  Ravvisata la necessita' di determinare le tariffe minime da  valere
per il prossimo biennio; 
  Convocate le organizzazioni sindacali datoriali e  dei  lavoratori,
nonche' le associazioni del movimento cooperativo, gia' facenti parte
della soppressa commissione provinciale per i lavori di facchinaggio; 
  Sentiti i signori Biagini Angelo della Lega cooperative,  Giaggioli
Roberto della UIL, Pera Riccardo del CNA, Rosa Carozza  della  CCIAA,
Massimo Basili della UGL e Baldini Giancarlo  dell'ASCOM;  concordare
con l'ufficio nella riunione tenutasi il 3 novembre 2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
  1. La tariffa oraria per  lavori  particolari  che  debbono  essere
eseguiti a tempo e non previsti nelle altre tariffe, rimane invariata
in euro 13,56. 
  2. Le tariffe a quintalaggio vengono confermate  negli  importi  di
cui alla tabella allegata. 
  3. Le tariffe di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono comprensive sia
degli oneri per istituti contrattuali sia degli oneri contributivi  e
gestionali. 
  4. La tariffa oraria sara' maggiorata nella misura del: 
    25% per lavoro straordinario; 
    50% per lavoro notturno e festivo; 
    20% per lavoro compiuto nella giornata  del  sabato,  sempre  che
tale giornata non rientri nei normali turni di lavoro. 
  5. Le tariffe indicate ai commi precedenti,  da  considerarsi  come
valori minimi inderogabili, si applicano ai facchini singoli,  liberi
esercenti ed ai loro organismi associativi, anche di fatto. 
  6. Le tariffe come sopra determinate  hanno  validita'  biennale  e
decorrenza dal giorno successivo a  quello  della  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
    Viterbo, 4 novembre 2009 
 
                                    Il direttore provinciale: Santoli