IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile  
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero e' successive integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del citato  decreto  legislativo  n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005,  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286 e  successive  integrazioni,  che  prevede  l'applicabilita'  del
decreto legislativo stesso anche  ai  cittadini  degli  Stati  membri
dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Vista l'istanza della sig.ra Chaname Giovana, nata a  Lima  (Peru')
il 27 ottobre 1959, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  394  in
combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007,
il riconoscimento del titolo professionale peruviano  di  «Trabajador
Social», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in  Italia  della
professione di assistente sociale; 
  Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo  accademico
di «Licenciada en Trabajo Social», conseguito presso  l'«Universidade
de Martin de Porres» in data 11 luglio 1991; 
  Considerato inoltre che e' iscritta  al  «Colegio  de  Trabajadores
Social del Peru'» come attestato in data 16 maggio 2007; 
  Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale; 
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi  nella
seduta del 10 luglio 2009 in cui si esprime parere favorevole; 
  Vista il conforme parere  del  rappresentante  di  categoria  nella
seduta sopra indicata; 
  Ritenuto che la  richiedente  abbia  una  formazione  accademica  e
professionale  completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia   della
professione di assistente sociale - sezione B,  per  cui  non  appare
necessario applicare misure compensative; 
  Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla sig.ra Chaname Giovana, nata a  Lima  (Peru')  il  27  ottobre
1959, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale  di
cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione  all'albo  degli
assistenti sociali - sezione B e  l'esercizio  della  professione  in
Italia. 
    Roma, 29 ottobre 2009 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano