IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del consiglio
dell'11 marzo 2009 che modifica la direttiva 80/181/CEE del consiglio
sul riavvicinamento delle legislazioni degli  Stati  membri  riguardo
alle unita' di misura. 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.
802, di attuazione della direttiva 80/181/CEE relativa alle unita' di
misura; 
  Vista la legge 28 ottobre 1988, n. 473,  recante  attuazione  della
direttiva n. 85/1/CEE che  modifica  la  direttiva  80/181/CEE  sulle
unita' di misura, ed in particolare l'art. 2 della medesima legge  n.
473 del 1988, concernente la facolta'  del  Ministro  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di provvedere, con propri  decreti,
ad adeguare le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della
Repubblica n. 802 del 1982, di attuazione della direttiva 80/181/CEE,
a  direttive  comunitarie  in  materia  di  unita'  di  misura,  come
modificato dalla medesima legge; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  30  dicembre  1989,   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  14  del  18  gennaio  1990,
recante attuazione della direttiva n.  89/617/CEE,  che  modifica  la
direttiva n. 80/181/CEE sulle unita'  di  misura,  gia'  attuata  con
decreto del Presidente della Repubblica n. 802 del 1982, e successive
modificazioni; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 29 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  27  del  2  febbraio  2001,  recante
attuazione della direttiva  1999/103/CE  che  modifica  la  direttiva
80/181/CEE sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati  membri
relative alle unita' di misura; 
  Visto il decreto-legge 18  maggio  2006,  n.  181,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  17  luglio   2006,   n.   233,   recante
disposizioni  in  materia  di  riordino  delle   attribuzioni   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri e  concernente,
in particolare, l'istituzione del Ministero dello sviluppo  economico
e l'attribuzione allo stesso delle competenze del soppresso Ministero
delle attivita' produttive e, prima ancora, dal  soppresso  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
  Considerata  la  necessita'  di  attuare  la  direttiva  2009/3/CE,
provvedendo con proprio decreto  ad  adeguare  a  tale  direttiva  le
disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica  n.
802 del 1982, e successive modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
Adeguamento alla direttiva 2009/3/CE delle disposizioni tecniche  del
  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  802  del  1982,  e
  successive modificazioni 
  1. Il decreto del Presidente della Repubblica 12  agosto  1982,  n.
802, di attuazione della direttiva 80/181/CEE relativa alle unita' di
misura, e successive modificazioni, e' ulteriormente modificato  come
segue: 
    a) l'art. 2 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2. Le prescrizioni di cui all'art. 1 riguardano gli strumenti
di misura impiegati, le misurazioni effettuate e  le  indicazioni  di
grandezza espresse in unita' di misura»; 
    b) all'art. 3, quarto comma, sono soppresse la parole «  fino  al
31 dicembre 2009.». 
  2. L'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 802 del
1982, e successive modificazioni, e'  ulteriormente  modificato  come
segue: 
    a) al capitolo I, punto 1.1, il paragrafo «Unita' di  temperatura
termodinamica» e' sostituito dal  seguente:  «Unita'  di  temperatura
termodinamica. Il kelvin, unita' di temperatura termodinamica, e'  la
frazione 1/273,16 della temperatura termodinamica  del  punto  triplo
dell'acqua. 
  Questa definizione  si  riferisce  all'acqua  con  la  composizione
isotopica definita dai seguenti rapporti della quantita' di sostanza:
0,00015576 mole di ²H per mole di ¹H, 0,0003799 mole di 17O per  mole
di 16O e 0,0020052 mole di 18O per mole di 16O. 
  (13 a CGPM, 1967, ris. 4 e 23 a CGPM, 2007, ris. 10)»; 
    b) al capitolo I,  punto  1.1.1,  il  titolo  e'  sostituito  dal
seguente:  «Nome  e  simbolo  speciali  dell'unita'  derivata  SI  di
temperatura nel caso della temperatura Celsius»; 
    c) al  capitolo  I,  punto  1.2,  il  titolo  e'  sostituito  dal
seguente: «1.2. Unita' derivate SI»; 
    d) al capitolo I, il punto 1.2.1 e' soppresso; 
    e) al capitolo I, il punto  1.2.2  e'  sostituito  dal  seguente:
«1.2.2. Regola generale per le unita' derivate SI. 
  Le unita' derivate in modo coerente dalle unita' SI di base vengono
indicate mediante espressioni algebriche sotto forma di  prodotti  di
potenze delle unita' SI di base con un fattore numerico pari a 1.»; 
    f) al capitolo I, il punto  1.2.3  e'  sostituito  dalla  tabella
allegata al presente decreto.