IL DIRETTORE 
             per le accise dell'Amministrazione autonoma 
                        dei Monopoli di Stato 
 
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni; 
  Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825,  concernente  il  regime  di
imposizione fiscale dei prodotti oggetto  di  monopolio  di  Stato  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 10 dicembre 1975,  n.  724,  che  reca  disposizioni
sulla importazione e commercializzazione  all'ingrosso  dei  tabacchi
lavorati, e successive modificazioni; 
  Vista la legge  13  maggio  1983,  n.  198,  sull'adeguamento  alla
normativa comunitaria della disciplina  concernente  i  monopoli  del
tabacco lavorato e dei fiammiferi; 
  Vista la legge 7 marzo 1985, n.  76,  e  successive  modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati; 
  Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive
modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme  concernenti
l'istituzione ed il regime dei depositi  fiscali  e  la  circolazione
nonche' le attivita' di accertamento e  di  controllo  delle  imposte
riguardante i tabacchi lavorati; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  184,  recante
l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in  materia  di  lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco; 
  Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti  soggetti  ad
accisa e le sue variazioni sono disciplinati dalla  citata  legge  13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni; 
  Considerato che risultano iscritte  nella  tariffa  di  vendita  al
pubblico marche di tabacchi lavorati che non sono commercializzate da
oltre  due  anni,  alcune  delle  quali  non   sono   conformi   alle
sopravvenute disposizioni di cui al  decreto  legislativo  24  giugno
2003, n. 184, e all'art. 1, comma 487, della legge 30 dicembre  2004,
n. 311, e che pertanto e' opportuno procedere alla  radiazione  delle
stesse dalla tariffa di vendita al pubblico; 
  Viste le lettere con le quali, ai sensi e per gli  effetti  di  cui
agli articoli 7 e seguenti della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive modificazioni ed integrazioni, e'  stato  comunicato  alle
rispettive ditte fornitrici l'avvio del  procedimento  di  radiazione
dalla tariffa di vendita al pubblico delle citate marche di  tabacchi
lavorati; 
  Viste le  lettere  con  le  quali  alcune  ditte  fornitrici  hanno
manifestato  la  volonta'  di  provvedere,  in  tempi   brevi,   alla
commercializzazione e all'adeguamento alle sopraindicate disposizioni
di alcune delle citate marche di tabacchi  lavorati,  per  le  quali,
pertanto, e' opportuno non procedere alla radiazione dalla tariffa di
vendita al pubblico; 
 
                              Decreta: 
 
  Per i motivi indicati in premessa sono  radiate  dalla  tariffa  di
vendita le seguenti marche di tabacchi lavorati: 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e le relative disposizioni  si  applicano  a  decorrere
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 
    Roma, 6 novembre 2009 
 
                                  Il direttore per le accise: Rispoli 
 
Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2009 
Ufficio controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  5,
Economia e finanze, foglio n. 287