La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
  
 
 
                               Art. 1. 
                   (Autorizzazione alla ratifica) 
 
1. Il Presidente della Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare  il
Protocollo  V  della  Convenzione  sulla  proibizione  o  limitazione
dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere  considerate
dannose  o  aventi  effetti  indiscriminati  (Convention  on  Certain
Conventional Weapons – CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre  1980,  di
seguito denominata «Convenzione CCW», relativo ai  residuati  bellici
esplosivi, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003.