IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante la  disciplina  della
produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali
di moltiplicazione da fiore e da orto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati  istituiti  i  registri
delle varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e  da  fibra  al
fine di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto ministeriale  17  luglio  1976,  pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.  207,  del  6  agosto
1976, con il quale sono stati istituiti  i  registri  delle  varieta'
delle specie di piante orticole di cui all'allegato  3  della  citata
legge n. 195/1976, al  fine  di  permettere  l'identificazione  delle
varieta' stesse; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2 e
l'articolo 16 comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11  della  legge
15 marzo1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto ministeriale 14  gennaio  2004,  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  27  del  3  febbraio
2004, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini  della
iscrizione delle varieta' nel registro nazionale in attuazione  delle
direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE della  Commissione  del  6  ottobre
2003; 
  Vista la direttiva 2009/97/CE della Commissione, del 3 agosto 2009,
che modifica le direttive N. 2003/90/CE e N.  2003/91/CE  per  quanto
riguarda i caratteri minimi sui  quali  deve  vertere  l'esame  e  le
condizioni minime per l'esame delle varieta' delle specie  di  piante
agricole e di ortaggi; 
  Considerata la necessita' di recepire, in  via  amministrativa,  la
direttiva n. 2009/97/CE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'art. 1 del decreto 14 gennaio 2004,  di  cui  alle  premesse,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Articolo 1. Per l'iscrizione delle varieta' di  specie  agricole
di cui agli allegati I e II della legge 25 novembre 1971, n.  1096  e
orticole di cui all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n.  195,
nei registri nazionale  di  cui  alle  premesse,  i  caratteri  e  le
condizioni    minime    da    osservarsi,    per    determinare    la
differenziabilita', la omogeneita' e la  stabilita'  delle  varieta',
devono essere conformi, rispettivamente, ai protocolli e  alle  linee
direttrici di cui alla parte A e alla  parte  B  dell'allegato  della
direttiva 2009/97/CE. Per quanto riguarda il valore  colturale  o  di
utilizzazione delle varieta'  delle  specie  di  piante  agricole  le
condizioni da osservarsi  devono  essere  conformi  all'allegato  III
della direttiva 2003/90/CE». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore il 1° gennaio 2010. 
    Roma, 12 novembre 2009 
 
                                                    Il Ministro: Zaia 
 
                               _______ 
 
Avvertenza: 
    Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di legittimita' da parte della Corte dei  conti,  art.  3,  legge  14
gennaio 1994, n. 20, ne' alla  registrazione  da  parte  dell'Ufficio
centrale del bilancio del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.