IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 32 della Costituzione; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32 in tema di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria; Visto il regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954; Viste l'ordinanza ministeriale del 12 ottobre 2009 recante misure urgenti per prevenire la diffusione del contagio da rabbia negli animali al seguito di persone dirette nella provincia di Udine (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2009, n. 262); Vista la decisione del Consiglio 2009/470/CE del 25 maggio 2009 sulle spese in campo veterinario; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni concernente «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46, supplemento ordinario); Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2008 concernente «Organizzazione e funzioni del Centro Nazionale di lotta ed emergenze contro le malattie animali ed Unita' centrale di crisi» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1º luglio 2008, n. 152); Visto il rapporto del Comitato scientifico sulla sanita' animale e il benessere animale della Commissione europea riguardante la vaccinazione orale delle volpi contro la rabbia del 23 ottobre 2002; Viste le raccomandazioni della Direzione generale salute e consumatori della Commissione europea prot. D1 HK (2009) D/411782; Considerata la recente evoluzione epidemiologica della malattia nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto; Visto il parere del Centro di referenza nazionale per la rabbia istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie con decreto 8 maggio 2002 del Ministero della salute (Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2002, n. 118); Ritenuto necessario limitare il piu' possibile il rischio derivante dalla diffusione della malattia nei territori interessati nonche' di prevenire il manifestarsi di nuovi casi al di fuori dei territori gia' coinvolti. Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27; Ordina: Art. 1 1. I cani, i gatti e i furetti al seguito di persone dirette anche temporaneamente nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio devono essere sottoposti a vaccinazione antirabbica, secondo le istruzioni del produttore del vaccino utilizzato, almeno ventuno giorni prima dell'arrivo e da non oltre undici mesi. 2. Nell'ambito del coordinamento di cui al successivo art. 8, sono individuati i territori a rischio di contagio. 3. E' vietata l'introduzione nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio di cani, gatti e furetti che non siano stati preventivamente sottoposti alla vaccinazione di cui al comma 1 del presente articolo.