IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112  e
successive modificazioni; 
  Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32 in tema di
igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria; 
  Visto il regolamento di Polizia veterinaria, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954; 
  Viste l'ordinanza ministeriale del 12 ottobre 2009  recante  misure
urgenti per prevenire la diffusione  del  contagio  da  rabbia  negli
animali al seguito  di  persone  dirette  nella  provincia  di  Udine
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2009, n. 262); 
  Vista la decisione del Consiglio 2009/470/CE  del  25  maggio  2009
sulle spese in campo veterinario; 
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive  modificazioni
concernente «Norme per la protezione della fauna selvatica  omeoterma
e per il prelievo venatorio» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  25
febbraio 1992, n. 46, supplemento ordinario); 
  Visto  il   decreto   ministeriale   7   marzo   2008   concernente
«Organizzazione e funzioni del Centro Nazionale di lotta ed emergenze
contro le malattie animali ed Unita' centrale di  crisi»  (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1º luglio 2008, n. 152); 
  Visto il rapporto del Comitato scientifico sulla sanita' animale  e
il  benessere  animale  della  Commissione  europea  riguardante   la
vaccinazione orale delle volpi contro la rabbia del 23 ottobre 2002; 
  Viste  le  raccomandazioni  della  Direzione  generale   salute   e
consumatori della Commissione europea prot. D1 HK (2009) D/411782; 
  Considerata la recente evoluzione epidemiologica della malattia nei
territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto; 
  Visto il parere del Centro di referenza  nazionale  per  la  rabbia
istituito  presso  l'Istituto  zooprofilattico   sperimentale   delle
Venezie  con  decreto  8  maggio  2002  del  Ministero  della  salute
(Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2002, n. 118); 
  Ritenuto necessario limitare il piu' possibile il rischio derivante
dalla diffusione della malattia nei territori interessati nonche'  di
prevenire il manifestarsi di nuovi casi al  di  fuori  dei  territori
gia' coinvolti. 
  Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega  delle
attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle  politiche
sociali,  per  taluni  atti  di  competenza  dell'amministrazione  al
Sottosegretario di Stato  on.  Francesca  Martini»,  registrato  alla
Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I cani, i gatti e i furetti al seguito di persone dirette  anche
temporaneamente nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia  e
della provincia di Belluno e di altri territori della regione  Veneto
e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio  di  contagio
devono essere  sottoposti  a  vaccinazione  antirabbica,  secondo  le
istruzioni del produttore  del  vaccino  utilizzato,  almeno  ventuno
giorni prima dell'arrivo e da non oltre undici mesi. 
  2. Nell'ambito del coordinamento di cui al successivo art. 8,  sono
individuati i territori a rischio di contagio. 
  3.  E'  vietata  l'introduzione  nel   territorio   della   regione
Friuli-Venezia Giulia  e  della  provincia  di  Belluno  e  di  altri
territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento  e
Bolzano a rischio di contagio di cani, gatti e furetti che non  siano
stati preventivamente sottoposti alla vaccinazione di cui al comma  1
del presente articolo.