IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Vista l'istanza del sig. Caredda Egidio, nato il 1° aprile 1976 a Olbia (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» - rilasciato dal «Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna), presso cui e' iscritto dal 21 maggio 2009 - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» conseguito presso la Universita' degli studi di Sassari il 9 marzo 2006, omologato in Spagna dal Ministerio de Ciencia e Innovacion il 9 giugno 2008; Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nuoro il 3 aprile 2008; risulta iscritto alla sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti di Tempio Pausania come da certificato rilasciato il 23 giugno 2009; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 settembre 2009; Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata; Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007; Decreta: Art. 1 Al sig. Caredda Egidio, nato il 1° aprile 1976 a Olbia (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».