IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, recante nuove norme in
materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo
civile, che prevede, per il movimento degli aeromobili privati e
delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo
civile, il pagamento dei diritti di approdo, di partenza e di sosta o
ricovero per gli aeromobili e del diritto di imbarco per i
passeggeri;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui sono stati fissati
i parametri sui quali articolare la determinazione dei livelli
tariffari ed e' stata assegnata al CIPE la competenza di individuarne
i criteri attuativi;
Visto il decreto interministeriale 14 novembre 2000, n. 140T, con
cui sono stati aggiornati i diritti aeroportuali con i tassi di
inflazione programmata previsti fino all'anno 2000;
Visto il comma 1 dell'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248 che ha sostituito il comma 10 dell'art. 10 della
predetta legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilendo che «la misura
dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e'
determinata, per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti
dal CIPE, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
Visto il comma 2, dell'art. 11-decies del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, che ha disposto quanto segue: «fino alla
determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio
1976, n. 324, secondo le modalita' previste nel comma 10 dell'art. 10
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'art.
11-nonies del presente decreto, la misura dei diritti aeroportuali
attualmente in vigore e' ridotta in misura pari all'importo della
riduzione dei canoni demaniali di cui al comma 1 del presente
articolo. Detta misura e' ulteriormente ridotta del 10% per i gestori
che non adottano un sistema di contabilita' analitica, certificato da
societa' di revisione contabile, che consenta l'individuazione, per
tutti i servizi offerti, dei ricavi e dei costi di competenza
afferenti a ciascun singolo servizio»;
Vista la delibera CIPE n. 38 del 15 giugno 2007, registrata alla
Corte dei conti il 10 settembre dello stesso anno, con la quale, in
attuazione dell'art. 11-nonies, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, e' stata approvata la «Direttiva in materia di
regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di
esclusiva»;
Vista la sentenza n. 51/2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - prima serie speciale - n. 12 del 12 marzo
2008, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11-nonies della legge n.
248/2005, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione
della delibera CIPE, sia acquisito il parere della Conferenza
unificata, nonche' dell'art. 11-undecies, comma 2, della stessa
legge, nella parte in cui, con riferimento ai piani di intervento
infrastrutturale, non prevede che sia acquisito il parere della
Regione interessata;
Vista la deliberazione CIPE n. 51 del 27 marzo 2008, registrata
alla Corte dei conti il 21 maggio 2008, Ufficio controllo Ministeri
economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 65,
con la quale il CIPE, nel dare attuazione alla sopra citata sentenza
n. 51/2008 e, nel recepire la richiesta espressa dalla Conferenza
unificata, ha modificato il documento tecnico di cui alla delibera n.
38/2007, segnatamente al punto 5.3 - iter di approvazione - secondo
capoverso, eliminando la parola «meramente» e confermando il restante
testo nella sua interezza;
Visto il paragrafo 5.1 del documento tecnico di cui alla
deliberazione CIPE 38/2007 che assegna all'ENAC il compito di
elaborare le «Linee guida» applicative della deliberazione medesima;
Visto il decreto 10 dicembre 2008 del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, di approvazione delle suddette «Linee guida»,
registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 2009 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2009;
Considerato che per la piena attuazione dei contenuti delle
predette delibere del CIPE occorre, ai sensi dell'art. 704, comma 4°,
del codice della navigazione, la previa stipula, per ciascun
aeroporto, di un contratto di programma tra ENAC ed il gestore
aeroportuale;
Visto l'art. 21-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che ha stabilito che
«fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'art. 10
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal
comma 1 dell'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti
provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei
diritti aeroportuali al tasso d'inflazione programmato»;
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2008, n. 79, registrato
alla Corte dei conti il 22 settembre 2008 - Ufficio di controllo atti
Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n.
9, foglio n. 62, di aggiornamento dei diritti aeroportuali;
Visto altresi', il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,
recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni finanziarie urgenti», ed in particolare, l'art. 28 -
Diritti aeroportuali - che modifica il predetto art. 21-bis della
legge n. 31/2008, prorogando al 31 dicembre 2009 il termine per
«l'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di
inflazione "programmato"»;
Vista la nota n. 2899 della Direzione generale per gli aeroporti ed
il trasporto aereo del 4 giugno 2009, con la quale e' stato richiesto
all'ENAC di predisporre un'istruttoria che determini i livelli dei
corrispettivi aeroportuali aggiornati all'inflazione programmata
2009, sulla base di quanto disposto dall'art. 21-bis della legge n.
31/2008, come modificato dall'art. 28 del citato decreto-legge n.
207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009;
Vista l'istruttoria effettuata dall'ENAC e trasmessa con nota n.
53386/DIRGEN/EAN del 10 agosto 2009;
Vista la nota n. 60806/DIRGEN/CEC del 9 settembre 2009 e relativi
allegati, con la quale l'ENAC ha corrisposto alla richiesta di
approfondimenti istruttori avanzata dalla Direzione generale per gli
aeroporti ed il trasporto aereo con foglio prot. 025 del 31 agosto
2009;
Vista la comunicazione integrativa prot. 63157 datata 16 settembre
2009, con la quale l'ENAC ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine
all'aggiornamento dei diritti aeroportuali di che trattasi;
Ritenuto che per gli aeroporti di Vicenza e Lucca-Tassignano,
essendo rimasti chiusi al traffico commerciale per una porzione di
anno, sono stati confermati i valori presi a base di calcolo dei
diritti aeroportuali di cui al decreto ministeriale 21 luglio 2008,
n.79;
Ritenuto altresi', che per le societa' di gestione degli aeroporti
di Crotone e Padova, non avendo fornito i dati richiesti, sono stati
confermati i valori presi a base di calcolo dei diritti aeroportuali
di cui al decreto ministeriale 21 luglio 2008, n. 79;
Considerato che in ottemperanza all'art. 11-decies, comma 2, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'istruttoria
redatta dall'ENAC ha previsto una riduzione del 10% del livello dei
diritti negli aeroporti di Asiago, Crotone, Lucca Tassignano,
Oristano, Padova, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Salerno, Venezia
Lido e Vicenza per la persistente inadempienza dei gestori in ordine
all'obbligo di adottare un sistema di contabilita' analitica,
certificato da societa' di revisione contabile;
Considerato altresi', che nell'aeroporto di Oristano, che ha avuto
un esiguo traffico commerciale nell'anno 2008, l'applicazione
dell'art. 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
avrebbe condotto a tariffe aeroportuali inferiori allo zero e che,
pertanto, per tale aeroporto le tariffe sono state poste pari a zero;
Decreta:
Art. 1
La misura dei diritti aeroportuali di cui al decreto ministeriale
21 luglio 2008, n. 79, modificata sulla base di quanto disposto
dall'art. 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
e' aggiornata, ai sensi dell'art. 21-bis del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, come modificato dall'art. 28 del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, per tener
conto dell'inflazione programmata relativa all'anno 2009 che, nel
documento di programmazione economico e finanziaria, e' prevista pari
a 1,5%.