IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la legge 5 maggio  1976,  n.  324,  recante  nuove  norme  in
materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo
civile, che prevede, per il  movimento  degli  aeromobili  privati  e
delle persone negli aeroporti  nazionali  aperti  al  traffico  aereo
civile, il pagamento dei diritti di approdo, di partenza e di sosta o
ricovero  per  gli  aeromobili  e  del  diritto  di  imbarco  per   i
passeggeri; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui sono stati fissati
i parametri  sui  quali  articolare  la  determinazione  dei  livelli
tariffari ed e' stata assegnata al CIPE la competenza di individuarne
i criteri attuativi; 
  Visto il decreto interministeriale 14 novembre 2000, n.  140T,  con
cui sono stati aggiornati i  diritti  aeroportuali  con  i  tassi  di
inflazione programmata previsti fino all'anno 2000; 
  Visto il comma 1 dell'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla  legge  2  dicembre
2005, n. 248 che  ha  sostituito  il  comma  10  dell'art.  10  della
predetta legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilendo  che  «la  misura
dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324,  e'
determinata, per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti
dal CIPE,  con  decreti  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»; 
  Visto  il  comma  2,  dell'art.  11-decies  del  decreto-legge   30
settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla  legge  2
dicembre 2005, n. 248, che  ha  disposto  quanto  segue:  «fino  alla
determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla  legge  5  maggio
1976, n. 324, secondo le modalita' previste nel comma 10 dell'art. 10
della legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  come  sostituito  dall'art.
11-nonies del presente decreto, la misura  dei  diritti  aeroportuali
attualmente in vigore e' ridotta in  misura  pari  all'importo  della
riduzione dei canoni  demaniali  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo. Detta misura e' ulteriormente ridotta del 10% per i gestori
che non adottano un sistema di contabilita' analitica, certificato da
societa' di revisione contabile, che consenta  l'individuazione,  per
tutti i servizi  offerti,  dei  ricavi  e  dei  costi  di  competenza
afferenti a ciascun singolo servizio»; 
  Vista la delibera CIPE n. 38 del 15 giugno  2007,  registrata  alla
Corte dei conti il 10 settembre dello stesso anno, con la  quale,  in
attuazione  dell'art.  11-nonies,  comma  1,  del  decreto-legge   30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, e' stata approvata la «Direttiva in materia di
regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime  di
esclusiva»; 
  Vista la sentenza n. 51/2008, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - prima serie speciale - n. 12 del 12 marzo
2008,  con  la  quale   la   Corte   costituzionale   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11-nonies  della  legge  n.
248/2005, nella parte in cui non  prevede  che,  prima  dell'adozione
della  delibera  CIPE,  sia  acquisito  il  parere  della  Conferenza
unificata, nonche'  dell'art.  11-undecies,  comma  2,  della  stessa
legge, nella parte in cui, con riferimento  ai  piani  di  intervento
infrastrutturale, non prevede  che  sia  acquisito  il  parere  della
Regione interessata; 
  Vista la deliberazione CIPE n. 51 del  27  marzo  2008,  registrata
alla Corte dei conti il 21 maggio 2008, Ufficio  controllo  Ministeri
economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 65,
con la quale il CIPE, nel dare attuazione alla sopra citata  sentenza
n. 51/2008 e, nel recepire la  richiesta  espressa  dalla  Conferenza
unificata, ha modificato il documento tecnico di cui alla delibera n.
38/2007, segnatamente al punto 5.3 - iter di approvazione  -  secondo
capoverso, eliminando la parola «meramente» e confermando il restante
testo nella sua interezza; 
  Visto  il  paragrafo  5.1  del  documento  tecnico  di   cui   alla
deliberazione  CIPE  38/2007  che  assegna  all'ENAC  il  compito  di
elaborare le «Linee guida» applicative della deliberazione medesima; 
  Visto il decreto 10 dicembre 2008 del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  di  approvazione  delle  suddette   «Linee   guida»,
registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 2009 e  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2009; 
  Considerato  che  per  la  piena  attuazione  dei  contenuti  delle
predette delibere del CIPE occorre, ai sensi dell'art. 704, comma 4°,
del  codice  della  navigazione,  la  previa  stipula,  per   ciascun
aeroporto, di un contratto  di  programma  tra  ENAC  ed  il  gestore
aeroportuale; 
  Visto l'art. 21-bis del decreto-legge 31  dicembre  2007,  n.  248,
convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che ha stabilito  che
«fino all'emanazione dei decreti di cui  al  comma  10  dell'art.  10
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo  sostituito  dal
comma 1 dell'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre  2005,  n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.
248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti
provvede, con proprio decreto,  all'aggiornamento  della  misura  dei
diritti aeroportuali al tasso d'inflazione programmato»; 
  Visto il decreto ministeriale 21 luglio  2008,  n.  79,  registrato
alla Corte dei conti il 22 settembre 2008 - Ufficio di controllo atti
Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n.
9, foglio n. 62, di aggiornamento dei diritti aeroportuali; 
  Visto  altresi',  il  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.   207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  14,
recante «Proroga di termini previsti da  disposizioni  legislative  e
disposizioni finanziarie urgenti», ed in  particolare,  l'art.  28  -
Diritti aeroportuali - che modifica il  predetto  art.  21-bis  della
legge n. 31/2008, prorogando al  31  dicembre  2009  il  termine  per
«l'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali  al  tasso  di
inflazione "programmato"»; 
  Vista la nota n. 2899 della Direzione generale per gli aeroporti ed
il trasporto aereo del 4 giugno 2009, con la quale e' stato richiesto
all'ENAC di predisporre un'istruttoria che determini  i  livelli  dei
corrispettivi  aeroportuali  aggiornati  all'inflazione   programmata
2009, sulla base di quanto disposto dall'art. 21-bis della  legge  n.
31/2008, come modificato dall'art. 28  del  citato  decreto-legge  n.
207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009; 
  Vista l'istruttoria effettuata dall'ENAC e trasmessa  con  nota  n.
53386/DIRGEN/EAN del 10 agosto 2009; 
  Vista la nota n. 60806/DIRGEN/CEC del 9 settembre 2009  e  relativi
allegati, con la  quale  l'ENAC  ha  corrisposto  alla  richiesta  di
approfondimenti istruttori avanzata dalla Direzione generale per  gli
aeroporti ed il trasporto aereo con foglio prot. 025  del  31  agosto
2009; 
  Vista la comunicazione integrativa prot. 63157 datata 16  settembre
2009, con la quale l'ENAC ha fornito ulteriori chiarimenti in  ordine
all'aggiornamento dei diritti aeroportuali di che trattasi; 
  Ritenuto che per  gli  aeroporti  di  Vicenza  e  Lucca-Tassignano,
essendo rimasti chiusi al traffico commerciale per  una  porzione  di
anno, sono stati confermati i valori presi  a  base  di  calcolo  dei
diritti aeroportuali di cui al decreto ministeriale 21  luglio  2008,
n.79; 
  Ritenuto altresi', che per le societa' di gestione degli  aeroporti
di Crotone e Padova, non avendo fornito i dati richiesti, sono  stati
confermati i valori presi a base di calcolo dei diritti  aeroportuali
di cui al decreto ministeriale 21 luglio 2008, n. 79; 
  Considerato che in ottemperanza all'art. 11-decies,  comma  2,  del
decreto-legge   30   settembre   2005,   n.   203   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.  248,  l'istruttoria
redatta dall'ENAC ha previsto una riduzione del 10% del  livello  dei
diritti  negli  aeroporti  di  Asiago,  Crotone,  Lucca   Tassignano,
Oristano, Padova, Reggio Calabria, Reggio  Emilia,  Salerno,  Venezia
Lido e Vicenza per la persistente inadempienza dei gestori in  ordine
all'obbligo  di  adottare  un  sistema  di  contabilita'   analitica,
certificato da societa' di revisione contabile; 
  Considerato altresi', che nell'aeroporto di Oristano, che ha  avuto
un  esiguo  traffico  commerciale  nell'anno   2008,   l'applicazione
dell'art. 11-decies del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
avrebbe condotto a tariffe aeroportuali inferiori allo  zero  e  che,
pertanto, per tale aeroporto le tariffe sono state poste pari a zero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La misura dei diritti aeroportuali di cui al  decreto  ministeriale
21 luglio 2008, n. 79,  modificata  sulla  base  di  quanto  disposto
dall'art. 11-decies del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
e'  aggiornata,  ai  sensi  dell'art.  21-bis  del  decreto-legge  31
dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28  febbraio  2008,  n.
31, come modificato dall'art. 28 del decreto-legge 30 dicembre  2008,
n. 207, convertito nella legge 27 febbraio 2009,  n.  14,  per  tener
conto dell'inflazione programmata relativa  all'anno  2009  che,  nel
documento di programmazione economico e finanziaria, e' prevista pari
a 1,5%.