IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute di concerto con i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in
data 20 settembre 2004 recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del
comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio
centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in
data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi e' stato nominato
direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m., relativa alle norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione,
dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 254 del 31
dicembre 2009;
Vista la circolare del Ministero della sanita' del 18 luglio 1997,
n. 9 «Modalita' di presentazione delle domande di autorizzazione
all'immissione in commercio dei medicinali»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, «Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige
concernenti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di processo penale e di
processo civile, nonche' in materia di assegnazioni di sedi notarili,
e in materia di redazione in doppia lingua delle etichette e degli
stampati illustrativi dei farmaci»;
Visto il regolamento della Commissione europea del 24 novembre
2008, n. 1234/2008, relativo all'esame delle variazioni dei termini
delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per
uso umano e di medicinali veterinari;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, attuazione
della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso
umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE;
Visto il comma 4 dell'art. 2, decreto legislativo 29 dicembre 2007,
n. 274, che modifica l'art. 35 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, introducendo il comma 1-bis;
Vista la determina AIFA del 4 novembre 2008 recante attuazione del
comma 1-bis, art. 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
Considerato che l'Agenzia italiana del farmaco deve dare attuazione
a quanto previsto dal comma 1-bis, dell'art. 35 del decreto
legislativo del 24 aprile 2006, n. 219;
Considerato che il disposto non si applica ai medicinali omeopatici
e ai medicinali di origine vegetale tradizionali soggetti ad una
procedura semplificata di registrazione; ai radiofarmaci; alle
variazioni di tipo IB e IA IN relative ai medicinali
biologici/biotecnologici, vaccini, tossine, sieri ed allergeni; alle
variazioni di tipo II e alle variazioni di tipo I ad esse afferenti
nei casi in cui queste siano inserite in un «grouping» o in un
«worksharing»; alle variazioni nelle quali si configuri una aggiunta
di confezione ed alle variazioni che richiedono un intervento
organico sul testo degli stampati;
Tenuto conto che e' possibile l'annullamento d'ufficio del
provvedimento formatosi tacitamente, rimanendo di fatto salvo il
diritto dell'Agenzia italiana del farmaco di agire in via di
autotutela, a norma delle vigenti leggi, poiche' anche se decorrono i
termini previsti, il silenzio assenso non sana gli errori del
richiedente ne' esclude la responsabilita' anche penale del
produttore e del titolare dell'A.I.C.;
Determina:
Art. 1
A partire dal 1° gennaio 2010 l'Agenzia italiana del farmaco
applica, alle domande di variazione dei termini di una autorizzazione
all'immissione in commercio di medicinali, presentate secondo
procedura nazionale, di mutuo riconoscimento e decentrate, il
regolamento (CE) n. 1234/2008 ed, ai sensi del comma 1-bis dell'art.
35 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m., adotta una
procedura di silenzio assenso per il rilascio del relativo
provvedimento amministrativo.
Per le variazioni minori di tipo IA, IA IN , IB e relativi
«grouping», ai fini di cui all'art. 11 del predetto regolamento (CE),
in caso di valutazione positiva dell'AIFA o del Reference Member
State, comprovata dalla mancata adozione da parte dell'Agenzia di un
provvedimento di rifiuto anche solo parziale, il richiedente, scaduti
i termini previsti dal regolamento, potra' dare corso alla modifica
e/o assumerla come approvata.