La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              promulga 
 
    la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                    Autorizzazione alla ratifica 
 
    1. Il Presidente della Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare
l'Accordo di cooperazione tra la Comunita' europea  e  i  suoi  Stati
membri da un lato, e  la  Confederazione  svizzera,  dall'altro,  per
lottare contro la frode ed ogni altra attivita' illecita che  leda  i
loro interessi  finanziari,  con  atto  finale,  processo  verbale  e
dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004.