IL CAPO DIPARTIMENTO 
            delle politiche competitive del mondo rurale 
                          e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006
relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999; 
  Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed  in
particolare il comma 15 che individua  le  funzioni  per  l'esercizio
delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle  IGP  e  delle  STG
possono   ricevere,   mediante   provvedimento   di   riconoscimento,
l'incarico corrispondente  dal  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali; 
  Visti i decreti  ministeriali  12  aprile  2000,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.  97  del  27  aprile  2000,
recanti   disposizioni   generali   relative    ai    requisiti    di
rappresentativita' dei consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di
origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
(IGP), e individuazione dei criteri di  rappresentanza  negli  organi
sociali  dei  consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di  origine
protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette  (IGP),
emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999; 
  Visto il  decreto  12  settembre  2000,  n.  410  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il
quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n.  526/1999,
e' stato adottato il  regolamento  concernente  la  ripartizione  dei
costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela  delle  DOP  e
delle IGP incaricati dal Ministero; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.  297,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 293  del  15  dicembre
2004,  recante  «disposizioni  sanzionatorie  in   applicazione   del
regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  relativo  alla   protezione   delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agricoli e alimentari»; 
  Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
serie  generale  -  n.  272  del  21  novembre  2000  con  il  quale,
conformemente alle previsioni dell'art.  14,  comma  15,  lettera  d)
della legge n. 526/1999, sono state impartite  le  direttive  per  la
collaborazione dei consorzi di tutela  delle  DOP  e  delle  IGP  con
l'Ispettorato centrale repressione frodi,  ora  Ispettorato  centrale
per la  tutela  della  qualita'  e  repressioni  frodi  dei  prodotti
agro-alimentari, nell'attivita' di vigilanza; 
  Visto  il  decreto  10  maggio  2001,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n.  134  del  12  giugno  2001,  recante
integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000; 
  Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai
citati decreti del 12 aprile 2000; 
  Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005,  recante  modalita'  di
deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000; 
  Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 191 del 18 agosto  2005,  recante  modifica  al
citato decreto del 4 maggio 2005; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del  12  giugno
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Comunita'  europea L
148  del  21  giugno  1996  con  il  quale  e'  stata  registrata  la
indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» o «Südtiroler
Markenspeck» o «Südtiroler Speck»; 
  Visto il decreto ministeriale 4  dicembre  2003,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie  generale  -  n.
293 del 18  dicembre  2003  con  il  quale  e'  stato  attribuito  al
consorzio tutela Speck Alto Adige - Südtiroler  Speck  Consortium  il
riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni  di  cui  all'art.
14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP  «Speck
dell'Alto Adige» o «Südtiroler Markenspeck» o «Südtiroler Speck»; 
  Visto il decreto ministeriale 4  dicembre  2006,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n.  3
del gennaio 2007, con il quale e' stato confermato per un triennio al
consorzio tutela Speck  Alto  Adige  -  Südtiroler  Speck  Consortium
l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della
legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Speck dell'Alto  Adige»  o
«Südtiroler Markenspeck» o «Südtiroler Speck»; 
  Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto  12
aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita'
dei consorzi di tutela e' soddisfatta,  in  quanto  il  Ministero  ha
verificato la partecipazione, nella compagine sociale,  dei  soggetti
appartenenti alla categoria «imprese di  lavorazione»  nella  filiera
«preparazione di  carni»  individuata  all'art.  4,  lettera  f)  del
medesimo decreto, che rappresentano almeno  i  2/3  delle  produzioni
controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo  di
riferimento.  Tale  verifica  e'  stata  eseguita  sulla  base  delle
dichiarazioni  presentate   dal   consorzio   richiedente   e   dalle
attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo privato I.N.E.Q.,
autorizzato a svolgere le attivita' di  controllo  sulla  indicazione
geografica   protetta   «Speck   dell'Alto   Adige»   o   «Südtiroler
Markenspeck» o «Südtiroler Speck»; 
  Considerato che il citato Consorzio non ha  modificato  il  proprio
statuto approvato con il decreto 4 dicembre 2003 sopra citato; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
in capo al Consorzio tutela  Speck  Alto  Adige  -  Südtiroler  Speck
Consortium a svolgere le funzioni  indicate  all'art.  14,  comma  15
della citata legge n. 526/1999; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato  per  un  triennio,  a  decorrere  dalla  data  di
emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 4
dicembre 2003 e gia' confermato  con  decreto  4  dicembre  2006,  al
Consorzio tutela Speck Alto Adige con sede in via Renon 33/A -  33100
Bolzano; Südtiroler Speck  Consortium  Rittnerstr.  33/A  -  39100  -
Bozen, a svolgere le funzioni di cui all'art.  14,  comma  15,  della
legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Speck dell'Alto  Adige»  o
«Südtiroler Markenspeck» o «Südtiroler Speck». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
previste  nel  decreto  26  aprile  2002,  puo'  essere  sospeso  con
provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12
aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai  requisiti  di
rappresentativita' dei consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di
origine protette e delle indicazioni geografiche protette. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 dicembre 2009 
 
                                          Il capo Dipartimento: Nezzo