IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni per garantire la funzionalita' del sistema giudiziario;
  Ritenuto   che,  in  particolare,  occorre  assicurare  la  proroga
dell'esercizio  di  funzioni  giudiziarie  da  parte  dei  magistrati
onorari,  in  attesa  dell'approvazione di una riforma organica della
magistratura onoraria;
  Ritenuta l'esigenza di assicurare la copertura delle sedi disagiate
rimaste  vacanti  per  difetto di magistrati richiedenti, nelle quali
l'assenza  di  personale  rischia  di  porre  in concreto pericolo la
funzionalita' di numerosi uffici giudiziari;
  Ritenuta   la   straordinaria   urgenza   di   procedere  in  tempi
estremamente  contenuti  ad  una  piu'  efficiente  allocazione delle
risorse  mediante l'anticipazione dell'entrata in vigore del processo
telematico  e  la  sua  estensione  al processo penale, alla luce del
pregiudizio  per la finanza pubblica conseguente all'incremento degli
esborsi  subiti  in  conseguenza  della  violazione  del principio di
ragionevole  durata  del  processo  e delle connesse infrazioni degli
obblighi assunti in sede comunitaria;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 dicembre 2009;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  della giustizia, del Ministro dell'economia e delle finanze
e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

                              E m a n a


                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1


      Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51

  1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio
1998,  n.  51,  le  parole:  "non  oltre  il  31  dicembre 2009" sono
sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2010".
  2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari che esercitano le
funzioni  alla  data  di entrata in vigore della legge di conversione
del  presente decreto, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2009
e  per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto
previsto  dall'articolo  42-quinquies,  primo comma, dell'ordinamento
giudiziario,  di  cui  al  regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono
ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino
alla  riforma  organica  della magistratura onoraria e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 2010.