Al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
Alle Regioni e Province autonome - Assessorati alla salute 
Alle Associazioni di categoria 
Agli Organi di controllo 
  Con decreto ministeriale 22  luglio  2005  recante  la  «disciplina
della produzione e della  vendita  di  taluni  prodotti  dolciari  da
forno» sono state dettate precise regole relative  alla  composizione
di taluni prodotti dolciari da forno e all'uso delle denominazioni di
vendita ivi previste, allo scopo di garantire concorrenza  leale  tra
gli operatori e di evitare di trarre in errore il  consumatore  sulle
caratteristiche dei prodotti stessi. 
  Nell'attivita'  di  vigilanza  sono   stati   rilevati,   tuttavia,
comportamenti non sempre coerenti con  lo  spirito  del  decreto.  Si
ritiene utile pertanto che gli organi di controllo, nello svolgimento
della loro attivita' tengano nella dovuta  considerazione  quanto  di
seguito evidenziato. 
A) Prodotti di imitazione del Pandoro, del Panettone e della Colomba. 
  I  prodotti  di  imitazione  sono  prodotti  che,  pur   riportando
denominazioni di vendita diverse da quelle previste nel decreto e non
rispettando le  caratteristiche  di  composizione  quali-quantitativa
previste, utilizzano forme e modalita' di presentazione  identiche  e
confondibili con  i  prodotti  disciplinati  creando  confusione  nel
consumatore. 
  Al riguardo si ritiene utile precisare anzitutto che il decreto  22
luglio 2005 nasce dalla «necessita' di assicurare la trasparenza  del
mercato,  proteggere  ed  informare  adeguatamente   il   consumatore
attraverso la definizione di taluni prodotti  dolciari  da  forno  di
largo consumo in relazione alla loro composizione, nel rispetto delle
regole stabilite dal decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.  109  e
successive modifiche». 
  Relativamente al «Panettone», «Pandoro» e «Colomba»,  i  cosiddetti
«Lievitati di Ricorrenza», la normativa si  concentra  principalmente
nella tutela delle versioni classiche fornendo una precisa  carta  di
identita' dei prodotti definendo  la  denominazione  di  vendita,  la
composizione, la forma (esempio: «forma a tronco di cono con  sezione
a stella ottagonale e  con  superficie  esterna  non  crostosa»),  le
regole di etichettatura e i processi tecnologici. 
  In deroga a quanto sopra vengono  disciplinate  anche  le  versioni
«speciali e arricchite»,  che  possono  esplicitamente  derogare  per
forma e composizione rispetto alle versioni classiche  e  dove  sara'
sufficiente  rispettare  i  criteri  di  etichettatura  e  quelli  di
composizione del 50% dell'impasto base, ovviamente solo nel  caso  di
utilizzo di una denominazione riservata. 
  E' del tutto evidente che la non rispondenza della denominazione di
vendita alle caratteristiche merceologiche previste e'  sanzionata  a
norma dell'art. 4, commi 66 e 67 della legge Finanziaria 2004, mentre
le modalita' di presentazione del  prodotto  ricadono  nel  campo  di
applicazione  del  decreto  legislativo  n.  109/1992  e   successive
modifiche,  concernente  l'etichettatura,  la  presentazione   e   la
pubblicita' dei prodotti alimentari. 
  Tale  normativa,  all'art.  1,  ha  disciplinato  il  concetto   di
presentazione, intendendo per esso: 
    1) la forma o l'aspetto conferito ai prodotti alimentari  o  alla
loro confezione; 
    2) il materiale utilizzato per il loro confezionamento; 
    3) il modo in cui sono disposti sui banchi di vendita; 
    4) l'ambiente nel quale sono esposti. 
  Le sanzioni previste per la violazione dei principi  suddetti  sono
le stesse previste per la pubblicita' ingannevole, in relazione  alla
gravita' del comportamento degli operatori  che  violano  i  principi
suddetti traendo in errore il consumatore nella scelta dei prodotti. 
  Risulta evidente , pertanto, come siano da ritenere  ingannevoli  e
potenziale fonte di concorrenza sleale: 
    a) le modalita' di presentazione dei prodotti di  imitazione  che
richiamano  in  maniera  inequivocabile  i  lievitati   classici   di
ricorrenza (forma del prodotto, forma della confezione,  immagine)  e
che si distinguono da essi  solo  per  il  fatto  di  utilizzare,  in
maniera poco evidente (fondo della scatola, caratteri piccoli,  ecc.)
denominazioni  alternative  a   quelle   disciplinate   dal   decreto
ministeriale di cui sopra; 
    b) le modalita' di commercializzazione perche' nei punti  vendita
le due categorie di prodotti (originali e di imitazione)  sono  posti
gli uni accanto agli altri, confondendo  i  consumatori  e  arrecando
illecita concorrenza agli operatori corretti. 
  Gli organi di controlli sono invitati a prestare massima attenzione
a quanto sopra e ad intervenire per  un  corretto  svolgimento  delle
attivita' di vendita soprattutto durante le  festivita'  natalizie  e
pasquali. 
B) Controllo di requisiti minimi dei prodotti dolciari da forno. 
  Con il citato decreto ministeriale del 22 luglio  2005  sono  stati
anche determinati i contenuti minimi di taluni ingredienti utilizzati
nella produzione dei lievitati in parola. Allo  scopo  di  assicurare
uniformita' di comportamento, tanto per gli operatori quanto  per  il
controllo ufficiale, ai fini del  calcolo  dei  minimi  previsti  dal
decreto in parola, si forniscono di seguito i seguenti chiarimenti. 
  Mentre per il Savoiardo e l'Amaretto, essendo stato individuato  il
valore di umidita' dei prodotti, e' possibile  utilizzare  il  metodo
previsto dalla normativa  generale  concernente  l'etichettatura  dei
prodotti alimentari (art. 8 del d.lgs n. 109/92 - regola del  QUID  e
Circolare Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
31 marzo 2000, n. 165), diverso e piu' articolato si presenta il caso
degli altri prodotti Panettone, Pandoro e Colomba. 
  A causa  della  complessita'  delle  ricette,  viene  suggerito  il
seguente metodo, che si ritiene il solo in  grado  di  assicurare  il
rispetto dei minimi stabiliti. 
  Tale metodo consiste nel calcolare tutte  le  percentuali  previste
con semplici  operazioni  che,  attraverso  coefficienti  determinati
dall'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e  la  nutrizione
(INRAN) e dalla letteratura scientifica, consentono di riportare  «al
secco» tutti gli ingredienti (cioe' senza tener conto della  presenza
dell' acqua) secondo lo schema allegato. Tutti  i  prodotti  potranno
cosi' esprimere nello stesso modo il quantitativo di burro, di  uova,
di uvetta e di canditi, indipendentemente dal grado di umidita'. 
  Nello specifico, per il panettone,  il  pandoro  e  la  colomba  il
decreto 22 luglio 2005 nell'Allegato I prevede che: 
    a) Le percentuali  minime  del  tuorlo  e  della  materia  grassa
butirrica, riportate al secco, sono riferite all'impasto,  pronto  da
spezzare, espresso sulla sostanza secca, al netto  degli  ingredienti
inerti. 
  Ai fini del calcolo della percentuale in tuorlo vengono  fissati  i
seguenti parametri di riferimento: 
      Rapporto tuorlo/albume: 35/65; 
      Residuo secco del misto: 0, 235; 
      Residuo secco del tuorlo: 0,43; 
    b) Le percentuali minime dell'uvetta e  della  scorza  di  agrumi
canditi, riportate al secco, sono  riferite  all'impasto,  pronto  da
spezzare, espresso sulla sostanza secca; 
    c) Il lievito, qualora impiegato, deve corrispondere  al  massimo
all'un per cento dell'impasto tal quale, pronto da spezzare,  inclusi
gli ingredienti inerti. 
  E'  importante  sottolineare  che  la  verifica  del  rispetto  dei
quantitativi previsti per «Panettone», per  il  «Pandoro»  e  per  la
«Colomba» deve essere  effettuato  alla  produzione  e  non  in  base
all'etichettatura. Le percentuali dichiarate in  etichetta,  infatti,
dovendo obbligatoriamente  seguire  la  citata  regola  generale  del
cosiddetto QUID (art. 8 del d.lgs n. 109/1992), che ha  una  base  di
calcolo diversa da quella  stabilita  nell'allegato  del  decreto  22
luglio 2005, possono apparentemente risultare  non  coerenti  con  la
normativa in esame. 
  Un'ulteriore precisazione riguarda l'impiego di tuorlo  d'uovo  per
«Panettone», «Pandoro»  e  «Colomba»  previsto  rispettivamente  agli
articoli 1.2 lettera c), 2.2 lettera c), 3.2 lettera c)  del  decreto
ministeriale  22   luglio   2005.   Dal   momento   che   una   delle
caratteristiche  qualitative  principali   di   detti   prodotti   e'
l'utilizzo  di  uova  fresche,  anche  il  tuorlo  deve,  ovviamente,
derivare da uova fresche. 
    Roma, 3 dicembre 2009 
 
                                        Il capo Dipartimento: Tripoli