IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante: «Nuova disciplina
delle attivita' trasfusionali e della produzione nazionale degli
emoderivati», ed in particolare gli articoli 2 e 3, che disciplinano,
fra l'altro, le attivita' relative alle cellule staminali
emopoietiche, autologhe, omologhe e cordonali;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 4, comma 12;
Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante
«Caratteristiche e modalita' per la donazione di sangue e di
emocomponenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile
2005, n. 85;
Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante «Protocolli per
l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue e di
emocomponenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile
2005, n. 85 e sue successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 7 settembre 2000, recante
«Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e
dei suoi prodotti per uso terapeutico, profilattico e diagnostico»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2000, n. 248;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
settembre 2000, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia
di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per
l'esercizio delle attivita' sanitarie relative alla medicina
trasfusionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre
2000, n. 274;
Visto l'accordo 10 luglio 2003 tra il Ministro della salute, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento
recante: «Linee-guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego
clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE)», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2003, n. 227, ed in particolare
le linee-guida riportate nell'allegato al suddetto accordo, di cui
costituisce parte integrante, che descrivono gli standard qualitativi
ed operativi, coerenti con gli standard internazionali, relativi alle
strutture che effettuano procedure di prelievo, conservazione,
processazione e trapianto di cellule staminali emopoietiche
provenienti da donatore autologo od allogenico o dalla donazione di
cordone ombelicale;
Visto l'accordo 23 settembre 2004 tra il Ministro della salute, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento
recante: «Linee-guida sulle modalita' di disciplina delle attivita'
di reperimento, trattamento, conservazione e distribuzione di cellule
e tessuti umani a scopo di trapianto», in attuazione dell'art. 15,
comma 1 della legge 1° aprile 1999, n. 91;
Visto l'accordo 5 ottobre 2006, ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le
province autonome in materia di ricerca e reperimento di cellule
staminali emopoietiche presso registri e banche italiane ed estere;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante
«Attuazione della direttiva 2004/23/CE, sulla definizione delle norme
di qualita' e sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il
controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la
distribuzione di tessuti e cellule umani»;
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante
«Revisione del decreto legislativo 10 agosto 2005, n. 191 recante
attuazione delle direttiva 2002/98/CE che stabilisce le norme e
specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualita' per i
servizi trasfusionali»;
Considerato che il trapianto allogenico di cellule staminali
emopoietiche da sangue del cordone ombelicale in campo terapeutico si
e' rivelato prezioso per la cura di diverse malattie quali leucemie,
linfomi, talassemie e alcune gravi carenze del sistema immunitario;
Considerato l'interesse e l'impegno del mondo scientifico
internazionale ad esplorare altri possibili orizzonti che aprano a
nuovi percorsi terapeutici l'impiego di cellule staminali da sangue
cordonale, che ad oggi appaiono ancora lontani da una effettiva
realizzazione;
Considerato che, nonostante le informazioni diffuse dai mass media
promuoventi la conservazione del sangue cordonale per un possibile
futuro uso proprio (autologo), la mancanza di protocolli terapeutici
specifici su detto uso autologo e di dati scientifici a sostegno di
questa ipotesi in ordine, fra l'altro, alla funzionalita' delle
cellule dopo conservazione per molti anni o decenni, alla continuita'
ed affidabilita' nel tempo dei programmi di conservazione, rendono
oggi tale attivita' di raccolta ad uso autologo ancora gravata da
rilevanti incertezze in ordine alla capacita' di soddisfare eventuali
esigenze terapeutiche future;
Considerato che tali problematiche sono state e sono ancora oggi
oggetto di attenta analisi da parte di vari gruppi di esperti a
livello internazionale;
Vista la legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni finanziarie urgenti», in particolare l'art. 35, comma
14;
Vista l'ordinanza del 26 febbraio 2009, recante «Disposizioni in
materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone
ombelicale», Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2009, n. 57, ed in
particolare l'art. 1, comma 7, che prevede che con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da
emanarsi entro il 31 dicembre 2009, fatto salvo quanto previsto dai
commi 3 e 4, viene disciplinata la conservazione di sangue da cordone
ombelicale per uso autologo sulla base di indicazioni appropriate
sostenute da evidenze scientifiche;
Ritenuto pertanto necessario provvedere a dare completa attuazione
alle disposizioni normative vigenti in materia, al fine anche di
evitare l'adozione di ulteriori misure straordinarie;
Decreta:
Art. 1
1. La conservazione del sangue da cordone ombelicale rappresenta un
interesse primario per il Servizio sanitario nazionale ed e'
consentita esclusivamente presso le strutture pubbliche ad essa
dedicate.
2. Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresi' la ricerca
ed il reperimento di cellule staminali emopoietiche, ivi incluse
quelle da sangue del cordone ombelicale, a scopo di trapianto
allogenico presso registri e banche nazionali ed estere.