LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
 
  Nell'odierna seduta del 3 dicembre 2009: 
 
  VISTI  gli  obblighi  comunitari  della  Repubblica  e  i  relativi
obiettivi  di  finanza  pubblica  per  il  rientro  nell'ambito   dei
parametri di Maastricht e le conseguenti norme che, in attuazione dei
predetti obblighi, stabiliscono  la  necessita'  del  concorso  delle
autonomie  regionali  al  conseguimento  dei  predetti  obiettivi  di
finanza pubblica; 
  VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n.  131,  il
quale prevede che il Governo puo' promuovere la stipula di intese  in
sede di Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire l'armonizzazione
delle  rispettive  legislazioni  o  il  raggiungimento  di  posizioni
unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; 
  VISTO l'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede, al fine
del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, che  la  regione,
ove  si  prospetti  sulla  base  del  monitoraggio  trimestrale   una
situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari ovvero che
qualora i provvedimenti necessari  non  vengano  adottati  scatta  la
procedura del commissario ad acta e qualora anche il  commissario  ad
acta non adotti le misure cui e' tenuto, si applicano comunque  nella
misura  massima  prevista  dalla  vigente   normativa   l'addizionale
all'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  e  le  maggiorazioni
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
  VISTO l'articolo 1, comma 180, della richiamata legge n.  311/2004,
e successive modificazioni ed integrazioni, il quale dispone  che  la
regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176, 
  anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per  i  servizi
sanitari regionali,  procede  ad  una  ricognizione  delle  cause  ed
elabora   un   programma   operativo    di    riorganizzazione,    di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale,
di durata non superiore al triennio; che i Ministri  della  salute  e
dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito
accordo che individui gli interventi necessari per  il  perseguimento
dell'equilibrio economico, nel rispetto  dei  livelli  essenziali  di
assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal  comma
173; 
  VISTO l'articolo 1, commi 98 e 107, della richiamata legge 311/2004
in materia di contenimento della spesa del personale; 
  VISTA l'Intesa Stato-Regioni del 23  marzo  2005  ,  in  attuazione
dell' articolo 1, commi 173 e 180 della legge 30 dicembre 2004, n. n.
311, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
105 del 7 maggio 2005; 
  VISTO l'articolo 8 della richiamata  Intesa  Stato-Regioni  del  23
marzo 2005, con la quale si  e'  convenuto,  in  relazione  a  quanto
disposto dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, a partire  dall'anno  2005,  con  riferimento  ai  risultati  di
esercizio dell'anno 2004, per le regioni interessate che, ai sensi di
tale  disposizione  stipulano  con  i   Ministri   della   salute   e
dell'economia e delle finanze, sentito il  Ministro  per  gli  affari
regionali, l'apposito accordo che individui gli interventi  necessari
per il perseguimento  dell'equilibrio  economico,  nel  rispetto  dei
livelli essenziali di assistenza e  degli  adempimenti  di  cui  alla
intesa prevista dal comma 173 del medesimo articolo; 
  VISTO l'articolo 8, comma 5 della suddetta intesa che individua  il
valore soglia  strutturale  di  carattere  economico-finanziario  del
disavanzo, nella misura pari o superiore al 7 per cento, in  base  ai
risultati  del   Tavolo   tecnico   degli   adempimenti,   prevedendo
l'obbligatorieta', per le Regioni  nelle  quali  si  verifica,  della
stipula dell'accordo di cui al comma 3 del  medesimo  articolo  8,  e
quindi  l'inclusione  della  stipula  dell'accordo  stesso  fra   gli
adempimenti  oggetto  di  verifica  previsti  dall'articolo  2  della
suddetta intesa; 
  VISTO l'articolo 1, commi 198 e 203, della legge 23 dicembre  2005,
n. 266 in materia di contenimento della spesa del personale; 
  VISTO l'articolo 1, comma 274 della richiamata legge  n.  266/2005,
che stabilisce che, nell'ambito del settore  sanitario,  al  fine  di
garantire il rispetto degli obblighi comunitari  e  la  realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica, restano fermi: 
  a)  gli  obblighi  posti  a  carico  delle  regioni,  nel   settore
sanitario, con l'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005,  finalizzati
a garantire l'equilibrio economico-finanziario, a mantenere i livelli
essenziali di assistenza, a rispettare gli ulteriori  adempimenti  di
carattere sanitario previsti dalla medesima intesa e a prevedere, ove
si prospettassero situazioni  di  squilibrio  nelle  singole  aziende
sanitarie, la contestuale presentazione di piani di rientro  pena  la
dichiarazione di decadenza dei rispettivi direttori generali; 
  b)  l'obbligo  di  adottare  i  provvedimenti  necessari   di   cui
all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
  VISTO l'articolo 1, comma 275 della  medesima  legge  266/2005,  il
quale  prevede  specifici  adempimenti  in  materia   di   personale,
convenzioni ed esenzioni; 
  VISTO il Patto per la salute, su proposta del Ministro della salute
e  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  condiviso  dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome  di  Trento  e  di
Bolzano il 28 settembre 2006, di cui all'Intesa Stato-Regioni  del  5
ottobre 2006; 
  VISTO il decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito  con
modificazioni,  dalla  legge  29  novembre  2007,  n.  222,   ed   in
particolare l'articolo 4 in materia di  commissari  ad  acta  per  le
regioni  sottoposte  ai  Piani  di  rientro   che   siano   risultate
inadempienti; 
  VISTO l'articolo 8, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto legge
31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni dalla legge 28
febbraio 2008, n.31 , i quali prevedono la modalita'  con  cui  viene
comunque garantito il rispetto  del  limite  di  remunerazione  delle
strutture correlato ai volumi di prestazioni e che gli accordi con le
strutture erogatrici di prestazioni per conto del Servizio  Sanitario
nazionale, eventualmente sottoscritti per  l'anno  2008  e  seguenti,
sono  adeguati  alla  previsione  normativa  stabilita  dal  medesimo
decreto legge entro trenta giorni dalla data  della  sua  entrata  in
vigore ; 
  VISTO  l'articolo  79  del  decreto-legge  25  giugno  2008  n.112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
come modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge 3 agosto 2009,
n.102, che prevede: 
  - al comma 1 che, al fine di garantire il rispetto  degli  obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
il  triennio  2009-2011  il  finanziamento  del  Servizio   sanitario
nazionale cui concorre  ordinariamente  lo  Stato  e'  confermato  in
102.683 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi delle  disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni,  e  all'articolo  3,  comma
139, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  ed  e'  determinato  in
103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di  euro
per l'anno 2011, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro,  per
ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore  finanziamento  a
carico  dello  Stato  per  l'ospedale   pediatrico   Bambino   Gesu',
preventivamente  accantonati  ed  erogati  direttamente  allo  stesso
Ospedale, secondo le modalita' di cui alla legge 18 maggio  1995,  n.
187, che ha reso esecutivo l'accordo tra il  Governo  italiano  e  la
Santa Sede, fatto nella Citta' del  Vaticano  il  15  febbraio  1995.
Restano fermi gli adempimenti regionali previsti  dalla  legislazione
vigente, nonche'  quelli  derivanti  dagli  accordi  e  dalle  intese
intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano; 
  - al comma 1-bis, che, per  gli  anni  2010  e  2011  l'accesso  al
finanziamento integrativo a carico dello Stato  derivante  da  quanto
disposto dal comma 1, rispetto al livello di 
  finanziamento previsto per l'anno 2009, e' subordinato alla stipula
di una specifica intesa fra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  6,
della legge 5 giugno 2003, n.  131,  da  sottoscrivere  entro  il  15
ottobre  2009,  che,  ad   integrazione   e   modifica   dell'accordo
Stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 207 del 6 settembre 2001, dell'intesa Stato-regioni del  23  marzo
2005 pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
105 del 7 maggio 2005 e dell'intesa Stato-regioni relativa  al  Patto
per la salute del 5 ottobre 2006, di cui al provvedimento  5  ottobre
2006, n. 2648, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  256  del  3   novembre   2006,   contempli   ai   fini
dell'efficientamento del sistema e del conseguente contenimento della
dinamica dei costi, nonche' al fine di non determinare  tensioni  nei
bilanci  regionali   extrasanitari   e   di   non   dover   ricorrere
necessariamente all'attivazione della leva fiscale regionale: 
  a)  una  riduzione  dello  standard  dei  posti  letto,  diretta  a
promuovere  il  passaggio  dal  ricovero  ospedaliero  ordinario   al
ricovero diurno  e  dal  ricovero  diurno  all'assistenza  in  regime
ambulatoriale; 
  b) l'impegno delle regioni, anche con riferimento a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 565, lettera c), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, in  connessione  con  i  processi  di  riorganizzazione,  ivi
compresi quelli di razionalizzazione e di efficientamento della  rete
ospedaliera, alla riduzione delle spese di personale degli  enti  del
Servizio sanitario nazionale anche attraverso: 
  1)	la definizione di misure di riduzione stabile della  consistenza
organica del personale in servizio e di conseguente ridimensionamento
dei fondi  della  contrattazione  integrativa  di  cui  ai  contratti
collettivi nazionali del predetto personale; 
  2)	la fissazione di parametri standard per  l'individuazione  delle
strutture semplici e complesse, nonche' delle posizioni organizzative
e di coordinamento rispettivamente delle aree della dirigenza  e  del
personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
comunque  delle  disponibilita'  dei   fondi   della   contrattazione
integrativa, cosi' come rideterminati ai sensi di quanto previsto dal
numero 1; 
  c) l'impegno  delle  regioni,  nel  caso  in  cui  si  profili  uno
squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme
di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da  parte  dei
cittadini, ivi compresi i cittadini  a  qualsiasi  titolo  esenti  ai
sensi  della  vigente  normativa,  prevedendo   altresi'   forme   di
attivazione automatica in corso d'anno  in  caso  di  superamento  di
soglie predefinite di scostamento dall'andamento programmatico  della
spesa; 
  al comma 1-ter, che qualora non venga raggiunta l'Intesa di cui  al
comma 1-bis entro il 15 ottobre 2009 si applicano comunque l'articolo
120 della Costituzione, nonche' le norme statali di attuazione  e  di
applicazione dello stesso, e la legge 5 maggio 2009, n.42, in 
  materia  di  federalismo  fiscale;  inoltre  prevede  che  con   la
procedura di cui all'articolo 1, comma 169, della legge  30  dicembre
2004, n. 311, previa  intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono fissati lo standard di  dotazione  dei  posti  letto
nonche' gli ulteriori standard necessari per promuovere il  passaggio
dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal  ricovero
diurno  all'assistenza  in  regime  ambulatoriale  nonche'   per   le
finalita' di cui al comma 1-bis, lettera b), del presente articolo. 
  VISTO l'articolo 79, comma 2, del suddetto decreto-legge 25  giugno
2008 n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n.133, il quale dispone che, al fine di procedere  al  rinnovo  degli
accordi collettivi nazionali con il personale  convenzionato  con  il
Servizio sanitario nazionale per il biennio economico 2006- 2007,  il
livello del finanziamento cui concorre ordinariamente  lo  Stato,  di
cui al comma 1, lettera a), e' incrementato di 184  milioni  di  euro
per l'anno 2009 e di 69 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2010,
anche  per  l'attuazione  del  Progetto  Tessera  Sanitaria   e,   in
particolare, per il collegamento telematico in rete dei medici  e  la
ricetta elettronica, di cui al comma 5-bis  dell'articolo  50,  della
legge 24 novembre 2003, n. 326. 
  VISTO l'articolo 61, comma  20,  del  richiamato  decreto-legge  25
giugno 2008 n.112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n.133, che dispone, ai fini della copertura degli  oneri
derivanti dall'abolizione della quota di partecipazione al costo  per
le   prestazioni   di   assistenza    specialistica    ambulatoriale,
l'incremento del livello del  finanziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale al quale  concorre  ordinariamente  lo  Stato,  di  cui  al
all'articolo 79, comma 1, del medesimo decreto- legge 25 giugno  2008
n.112, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni  2009,  2010  e
2011; 
  VISTO l'articolo 1-ter, comma 17, della legge 3 agosto 2009,  n.102
che prevede, in funzione degli effetti derivanti dall'attuazione  del
medesimo  articolo  1-ter,  che  il  livello  del  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente  lo  Stato
e' incrementato di 67 milioni di  euro  per  l'anno  2009  e  di  200
milioni di euro a decorrere dall'anno 2010; 
  CONSIDERATO che il Governo  e  le  Regioni  hanno  sottoscritto  un
documento il 1°  ottobre  2008  con  il  quale,  tra  l'altro,  hanno
concordato di definire il nuovo Patto per  la  salute  con  il  quale
stabilire le regole  e  i  fabbisogni  condivisi,  nel  rispetto  dei
vincoli previsti dal Patto Europeo di stabilita' e Crescita; 
  CONSIDERATO che la legge 5  maggio  2009,  n.  42,  in  materia  di
federalismo   fiscale   in   attuazione   dell'articolo   119   della
Costituzione, prevede l'adozione, entro ventiquattro mesi dalla  data
di entrata in vigore della legge, dei decreti  legislativi  attuativi
della stessa, di cui almeno uno entro dodici mesi; che  prevede,  tra
l'altro, che il Governo nell'ambito del disegno di legge finanziaria,
previo confronto nella sede della Conferenza Unificata, proponga  con
il Patto  di  convergenza,  norme  di  coordinamento  dinamico  della
finanza pubblica per realizzare  l'obiettivo  della  convergenza  dei
costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di  governo,  per  i
quali , in caso di 
  mancato raggiungimento degli obiettivi, si prevede l'attivazione di
un "Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza"; 
  VISTO l'articolo 22, commi da 2 a 8, del  decreto  legge  1  luglio
2009, n.78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto  2009,
n.102, che introduce disposizioni in materia  sanitaria  concernenti,
tra l'altro: l'istituzione di un fondo destinato  ad  interventi  nel
settore  sanitario;  la  rideterminazione  del  tetto  per  la  spesa
farmaceutica territoriale; le modalita' e le procedure per assicurare
l'erogazione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza,  nonche'   il
risanamento  economico-finanziario   nella   Regione   Calabria;   le
modalita'  di  erogazione  delle  risorse  alla  struttura  sanitaria
indicata dall'articolo 1, comma 164, della legge  30  dicembre  2004,
n.311; 
  VISTA la lettera in data 8 settembre 2009 con la quale il Ministero
dell'economia e delle finanze ha inviato la proposta  di  intesa  sul
Patto per la salute – biennio 2010-2011, che, in pari data, e'  stata
diramata alle Regioni e alle Province autonome; 
  VISTO il documento, sottoscritto fra il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e il Presidente della Conferenza delle Regioni e  delle
Province  autonome  in  data  23  ottobre  2009,  avente  ad  oggetto
"Sanita':  Nuovo  patto  per  la  salute"  avente  quale  riferimento
temporale il periodo 2010-2012; 
  VISTA la lettera in data 20 novembre 2009 con la quale il Ministero
dell'economia e delle finanze ha inviato una nuova proposta di intesa
recante "Nuovo Patto per la salute 2010-2012", che e' stata  diramata
alle Regione e alla Province autonome in pari data; 
  VISTA la lettera in data 25 novembre 2009 con la quale il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  ha  trasmesso   un   nuovo   schema
dell'intesa indicata in oggetto, riformulato in esito  alle  riunioni
intercorse nella giornata del 24 novembre 2009; 
  CONSIDERATO che il predetto nuovo schema  e'  stato  diramato  alle
Regioni e Province autonome con nota del 25 novembre 2009; 
  RILEVATO che, il punto iscritto all'ordine del giorno della  seduta
di questa Conferenza del 26 novembre 2009 e' stato rinviato; 
  VISTA la lettera in data 27 novembre 2009  della  Conferenza  delle
Regioni e  Province  autonome  concernente  un  documento  nel  quale
risultano evidenziate le richieste emendative delle Regioni  e  delle
Province autonome medesime in ordine  al  predetto  nuovo  schema  di
intesa; 
  CONSIDERATO che il predetto documento e' stato portato a conoscenza
del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  del  Ministero  del
lavoro, della salute e delle politiche sociali con nota  in  data  27
novembre 2009; 
  VISTA la lettera in data 3 dicembre 2009  con  la  quale  e'  stato
diramato alle Regioni  e  alle  Province  autonome  un  nuovo  schema
dell'intesa in oggetto elaborato a seguito  della  riunione  svoltasi
nella giornata del 2 dicembre 2009; 
  ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta e come risulta dal verbale
della seduta medesima, l'assenso del Governo e dei  Presidenti  delle
Regioni e delle Province autonome sul testo della presente intesa; 
 
                           SANCISCE INTESA 
 
  tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano nei termini sotto indicati: 
 
                             Articolo 1 
 
(Determinazione del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e dei
                        fabbisogni regionali) 
 
  1. Al fine del rispetto degli obblighi assunti in sede  comunitaria
dall'Italia e per tenere conto delle compatibilita' e dei vincoli  di
finanza pubblica, il livello standard complessivo del finanziamento a
cui concorre ordinariamente lo Stato  e'  definito  come  di  seguito
indicato.  Le  regioni  devono  assicurare   l'equilibrio   economico
finanziario della gestione sanitaria in condizioni di  efficienza  ed
appropriatezza. 
  2. Lo Stato si impegna ad assicurare in relazione  al  livello  del
finanziamento  del  servizio  sanitario  nazionale  a  cui   concorre
ordinariamente lo Stato stabilito dalla vigente legislazione, pari  a
104.614 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 106.934 milioni di  euro
per l'anno 2011 -di cui agli  articoli  61  e  79  del  decreto-legge
112/2008 e all'articolo 1-ter della legge  3  agosto  2009,  n.  102,
comprensivi della riattribuzione dell'importo di 800 milioni di  euro
di cui all'articolo 22, comma 2 del DL 78/2009 e dei  50  milioni  da
erogarsi in favore dell'ospedale  pediatrico  Bambino  Gesu'  di  cui
all'articolo 22, comma 6, del citato DL  78/2009  e  non  comprensivo
delle somme destinate al finanziamento della medicina  penitenziaria,
di cui all'articolo 2, comma 283, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244-, risorse aggiuntive pari a 1.600 milioni di euro per l'anno 2010
e a 1.719 milioni di euro per l'anno 2011. 
  3. Per l'anno 2012  lo  Stato  si  impegna  ad  assicurare  risorse
aggiuntive  tali  da  garantire  un  incremento   del   livello   del
finanziamento rispetto all'anno 2011 del 2,8%. 
  4. A tali risorse aggiuntive concorrono: 
  a) il  riconoscimento  con  riferimento  alla  competenza  2010  di
incrementi da  rinnovo  contrattuale  pari  a  quelli  derivanti  dal
riconoscimento dell'indennita' di vacanza contrattuale  con  economie
pari a 466 milioni di euro annui; 
  b) il finanziamento a  carico  del  bilancio  dello  Stato  di  584
milioni di euro per l'anno 2010 e di 419 milioni di euro  per  l'anno
2011; 
  c) le ulteriori misure che lo Stato  si  impegna  ad  adottare  nel
corso del 2010 dirette ad assicurare l'intero importo delle  predette
risorse aggiuntive. 
  5. Lo Stato si impegna inoltre  ad  adottare  nel  corso  del  2010
ulteriori misure  dirette  a  garantire  un  ulteriore  finanziamento
qualora al personale  dipendente  e  convenzionato  del  SSN  vengano
riconosciuti con  riferimento  alla  competenza  2010  incrementi  da
rinnovo contrattuale superiori a quelli derivanti dal  riconoscimento
dell'indennita' di vacanza contrattuale. 
  6. Si conviene che eventuali risparmi nella gestione  del  servizio
sanitario  nazionale  effettuati  dalle   regioni   rimangono   nella
disponibilita' delle regioni stesse. 
  7. Le risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge
23 dicembre 1996, n. 662,  non  sono  da  considerarsi  contabilmente
vincolate, bensi' programmabili  al  fine  di  consentire  specifiche
verifiche circa il raggiungimento degli obiettivi fissati nell'ambito
dei livelli essenziali di assistenza. Per le regioni  interessate  ai
piani di rientro la  fissazione  degli  obiettivi  va  integrata  con
quella dei medesimi piani. 
  8. Per quanto attiene alle esigenze di  adeguamento  strutturale  e
tecnologico   del   Servizio   sanitario   nazionale   si    conviene
sull'opportunita' di ampliare lo  spazio  di  programmabilita'  degli
interventi previsti nel programma straordinario  di  investimenti  di
edilizia sanitaria, elevandolo dagli attuali 23 miliardi di euro,  ai
sensi dell'articolo 2, comma 279, della legge 244/2007, a 24 miliardi
di euro, destinando tale incremento prioritariamente alle regioni che
hanno esaurito le loro disponibilita' attraverso la sottoscrizione di
accordi. Si conviene inoltre sulla possibilita'  di  utilizzare,  per
gli interventi  di  edilizia  sanitaria,  anche  le  risorse  FAS  di
competenza regionale, fermo restando l'inserimento di tali interventi
nell'ambito dell'ordinaria programmazione concordata con lo Stato. 
  9. Lo  Stato  si  impegna  a  garantire  nel  bilancio  pluriennale
2010-2012  ai  fini  del  finanziamento  dell'edilizia  sanitaria  ex
articolo 20 della legge 67/1988, in aggiunta alle  risorse  stanziate
per il 2009 pari a 1.174 milioni di euro, 4.715 milioni di euro.