IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, in  particolare,
l'art. 13, comma 1, lettera b), il quale prevede che con decreto  del
Ministro del lavoro, della  salute  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  siano
stabilite le modalita' attuative delle misure  in  esso  previste,  a
carico delle aziende farmaceutiche, dei grossisti e  delle  farmacie,
in caso di mancato rispetto delle quote di spettanza di cui  all'art.
1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, rideterminate  dal
predetto decreto-legge per i medicinali equivalenti di  cui  all'art.
7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 24 novembre 1981,  n.  689,  recante  «Modifiche  al
sistema penale»; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni,  della  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   e,   in
particolare, l'art. 48; 
  Ritenuto necessario stabilire  le  misure  attuative  previste  dal
citato art. 13, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 39 del 2009; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  21  maggio  2009
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 28
maggio 2009), recante «Attribuzione del titolo di  vice  Ministro  al
Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali prof. Ferruccio Fazio,  a  norma  dell'art.
10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» e l'allegato decreto
ministeriale in  data  20  maggio  2008  concernente  le  deleghe  di
competenze attribuite al prof. Ferruccio Fazio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In caso di mancato rispetto da parte  dell'azienda  farmaceutica
delle quote di spettanza previste dall'art. 13, comma 1, lettera  b),
del  decreto-legge  28  aprile   2009,   n.   39,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, di seguito indicato
come «decreto-legge», l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) determina
la riduzione del 20 per cento del  prezzo  al  pubblico  dei  farmaci
interessati dalla violazione o, in caso di reiterazione, la riduzione
del  50  per  cento  di  tale  prezzo,  entro  quindici  giorni   dal
ricevimento della comunicazione con la quale il  Comando  Carabinieri
per la tutela della salute - Nucleo antisofisticazioni e  sanita',  o
altra autorita'  competente  ad  accertare  l'irregolarita',  segnala
all'AIFA la predetta violazione.