IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Vista la domanda con la quale il sig.  Nicola  Ruggiero,  cittadino
italiano, ha chiesto il riconoscimento dell'esperienza  professionale
maturata in Bucarest (Romania) per la durata complessiva di tre  anni
e quattro mesi in qualita' di  Amministratore  unico  della  societa'
«Dolci Aromi S.r.l.», per l'esercizio  in  Italia  dell'attivita'  di
somministrazione alimenti e bevande, ai sensi della legge  25  agosto
1991, n. 287 e per l'esercizio dell'attivita'  commerciale  ai  sensi
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, mediante il meccanismo
del riconoscimento diretto previsto dagli articoli  27  e  successivi
del decreto legislativo n. 206/2007; 
  Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui  all'art.
16 del citato decreto legislativo n.  206/2007,  nella  riunione  del
giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto  il  titolo  dell'interessato
idoneo ed attinente all'esercizio dell'attivita' di  somministrazione
di alimenti e bevande, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, e
dell'attivita' commerciale ai sensi del decreto legislativo 31  marzo
1998,  n.  114,  senza  necessita'   di   applicare   alcuna   misura
compensativa,  in   virtu'   della   completezza   della   formazione
professionale documentata; 
  Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di
categoria FIEPET Confesercenti e FIPE Confcommercio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al sig. Nicola Ruggiero, cittadino italiano, nato a  Salerno  in
data il 16 settembre 1957, e' riconosciuta la qualifica professionale
di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in  Italia
dell'attivita' di somministrazione alimenti e bevande,  di  cui  alla
legge 25 agosto 1991, n. 287, recante «Normativa pubblici  esercizi»,
nonche' dell'attivita' commerciale, ai sensi del decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 114, recante «Riforma della disciplina relativa  al
settore  del  commercio»,  senza  l'applicazione  di  alcuna   misura
compensativa  in  virtu'  della  specificita'  e  completezza   della
formazione professionale documentata. 
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  ai
sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre  2007,
n. 206. 
    Roma, 18 dicembre 2009 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio